Decisione del 1° luglio 2003

Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto), decide1: In virtù dell'articolo 20 dell'ordinanza del 17 ottobre 20012 sui medicamenti e dell'articolo 36 lettera c PA3 1.

il kava-kava rhizoma et praep. e la kavaina saranno radiati dalla lista C il 1° ottobre 2003;

2.

la presente decisione generale è pubblicata: ­ nel Foglio federale ­ nel "Journal Swissmedic" ­ nel "Giornale svizzero di farmacia" ­ nel "Journal suisse des droguistes"

Rimedi giuridici Conformemente all'articolo 85 LATer4, la presente decisione può essere impugnata presso la Commissione di ricorso in materia di agenti terapeutici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Foglio federale.

1° luglio 2003

Istituto svizzero per gli agenti terapeutici: Il direttore, Dr. Klaus-Jörg Dogwiler

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I motivi alla base della presente decisione sono illustrati nel "Journal Swissmedic" 6/2003.

RS 812.212.21 RS 172.021 RS 812.21

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2003-1345