Principi del Consiglio federale in materia di politica d'armamento del DDPS del 29 novembre 2002

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Motivazione e basi

I principi in materia di politica d'armamento sono stati adottati dal Consiglio federale il 9 dicembre 1996. A causa dei progetti di riforma DDPS XXI, Esercito XXI e ADA XXI, tali principi devono essere riformulati. Le pertinenti basi sono il Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale del 7 giugno 1999 sulla politica di sicurezza della Svizzera e il Concetto direttivo Esercito XXI del 24 ottobre 2001.

La politica d'armamento deve impostarsi in funzione dei mezzi previsti e disponibili a livello di Confederazione per l'esecuzione dei corrispondenti compiti. È fatta salva la sovranità del Parlamento in materia di preventivo.

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Definizione e mandato della politica d'armamento

Definizione La politica d'armamento definisce i principi generali per l'acquisto di armamenti.

Essa comprende tutte le fasi del processo d'armamento, ossia, oltre alle valutazioni e agli acquisti, che costituiscono le attività fondamentali, anche la manutenzione e l'eliminazione di beni d'armamento. In questo contesto, essa disciplina le questioni relative alla cooperazione nazionale e internazionale con l'industria. Inoltre, la politica d'armamento comprende anche l'acquisizione delle conoscenze e del knowhow atti a garantire la padronanza delle capacità tecnologiche necessarie nel settore dell'armamento.

I bisogni militari dell'esercito svizzero sono all'origine della politica d'armamento.

Orientata a principi economici, essa stabilisce le condizioni quadro e i principi per assicurare tempestivamente un equipaggiamento sufficiente dell'esercito .

Mandato Nel DDPS la politica d'armamento è gestita e realizzata dai pertinenti organi, conformemente alle direttive normative, politiche, strategiche e operative nel quadro del vigente ordinamento delle competenze. L'Aggruppamento dell'armamento, rispettivamente il Centro acquisti e tecnologia, elabora su mandato del settore dipartimentale Difesa le basi decisionali che precisano dove e con quali partner vanno acquistati i beni d'armamento necessari all'esercito. Nei casi in cui l'acquisto avviene al di fuori della Svizzera, sono esaminate le possibilità di una partecipazione diretta e indiretta dell'industria svizzera (affari offset o affari di compensazione) nonché la partecipazione a progetti di cooperazione.

All'acquisto di beni d'armamento e di beni civili nonché al settore delle costruzioni sono applicabili i principi relativi agli acquisti pubblici.

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Condizioni quadro della politica d'armamento

La politica d'armamento deve affrontare le sfide che risultano dalla politica di sicurezza, da Esercito XXI e dalla costante pressione dei costi. Contemporaneamente deve tenere conto delle ripercussioni dei mutamenti tecnologici, della crescente complessità dei moderni beni d'armamento nonché della progressiva concentrazione in atto sul mercato internazionale dell'armamento. In questo contesto, il DDPS elabora una strategia tecnologica che contempla interfacce con la politica d'armamento qui definita.

Nell'ambito dei beni d'armamento, la Svizzera è fortemente dipendente dall'estero.

Malgrado ciò, l'esercito svizzero deve disporre di una certa autonomia, ossia deve poter far capo, in settori specifici, a una base industriale indigena.

Nell'eventualità che la Svizzera sia esposta a un'acuta e concreta minaccia militare, Esercito XXI può essere adeguato ricorrendo al cosiddetto «potenziamento». Tale potenziamento comporta, oltre all'incremento degli effettivi dell'esercito, alla concretizzazione della dottrina e a un'intensificazione dell'istruzione, anche l'adeguamento dell'equipaggiamento e dell'armamento. La politica d'armamento ha perciò il mandato di chiarire con quali risorse e su quali mercati potrebbero essere acquistati in tempo utile l'equipaggiamento e l'armamento necessari per tale potenziamento.

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Principi della politica d'armamento

4.1

Scopo

Lo scopo della politica d'armamento è la copertura tempestiva, a lungo termine, affidabile e orientata a principi economici, delle necessità dell'esercito e della protezione della popolazione in materia di beni, di costruzioni e di servizi.

4.2

Economicità

La politica d'armamento della Confederazione si conforma ai criteri della parsimonia, dell'economicità e dell'ecologia. I mutamenti del contesto devono essere tenuti in considerazione mediante un'ottimizzazione costante delle risorse impiegate e delle procedure applicate.

Tutte le attività nell'ambito dell'armamento si attengono al principio della libera concorrenza e sono conformi alle direttive sugli appalti pubblici della Confederazione. Precondizioni per il corretto funzionamento della libera concorrenza nel settore degli acquisti sono segnatamente l'applicazione di standard internazionali e l'acquisto di materiale disponibile sul mercato. Sottostanno ai principi della libera concorrenza pure le attività svolte durante la fase di utilizzazione.

Le riflessioni sul rapporto costi/benefici devono essere integrate sin dall'inizio della procedura di valutazione. L'ottimizzazione del rapporto costi/benefici, nella quale non sono compresi soltanto i costi d'acquisto, ma anche i costi integrali del ciclo di vita, è realizzata nell'ambito di un processo iterativo tra mandante (esercito) e mandatario (Aggruppamento dell'armamento/Centro acquisti e tecnologia).

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L'applicazione coerente di processi di gestione del materiale consente di ottimizzare e sfruttare integralmente il potenziale in materia di acquisti. Per principio, beni analoghi sono acquistati in maniera centralizzata da un unico organo d'acquisto.

4.3

Cooperazione internazionale

Occorre incrementare la compatibilità, ossia la conformità agli standard internazionali, dell'equipaggiamento materiale dell'esercito con quello degli Stati limitrofi e di altri Stati partner. L'interoperabilità, nel rispetto delle condizioni quadro definite dalla politica di neutralità, ne risulterà facilitata. Per motivi di economicità occorre evitare elvetizzazioni. Gli sviluppi in proprio costituiscono l'eccezione e sono presi in considerazione soltanto quando le soluzioni alternative sono meno economiche.

Occorre accertare le possibilità di cooperazione internazionale già nell'ambito della pianificazione dell'armamento e degli acquisti e verificare le possibilità di ottimizzazione economica. In vista della cooperazione, gli organi incaricati degli acquisti devono poter disporre, segnatamente nel settore finanziario, delle competenze che consentano loro di partecipare a progetti internazionali pluriennali di sviluppo e d'acquisto. Se necessario, le basi legali vanno adeguate. Il mandante definisce i suoi bisogni nell'ambito del mandato all'Aggruppamento dell'armamento, rispettivamente al Centro acquisti e tecnologia.

Nel settore degli acquisti di armamenti la Svizzera deve ampliare la sua base di informazioni aderendo, nel rispetto delle condizioni quadro definite dalla politica di neutralità, a organismi internazionali che si occupano della valutazione e degli acquisti nel settore dell'armamento. Inoltre, essa continua a sfruttare tutte le possibilità di collaborazione bilaterale con Stati partner in tale settore.

Le possibilità e i limiti della cooperazione internazionale sono determinati dalla politica estera e dalla politica di sicurezza. La politica d'armamento rispetta le condizioni quadro definite dalla politica di neutralità.

4.4

Base industriale svizzera

La base industriale svizzera è importante per la politica di sicurezza. Per poter sopravvivere in un regime di libera concorrenza, essa deve adattarsi all'evoluzione delle capacità strategiche fondamentali richieste e dei settori tecnologici. La base industriale svizzera, che comprende anche l'artigianato, assicura la possibilità di fornire prestazioni essenziali per l'esercito. Ciò presuppone che essa sia concorrenziale. Una politica strutturale entra in considerazione soltanto nella misura in cui è necessaria per motivi di politica di sicurezza.

L'Aggruppamento dell'armamento, rispettivamente il Centro acquisti e tecnologia, decide, conformemente ai criteri della presente politica d'armamento, in quali settori e in quale forma si debba coinvolgere l'industria svizzera e conclude i pertinenti contratti. Le condizioni quadro della politica di sicurezza, le capacità strategiche fondamentali e i settori tecnologici richiesti dal mandante, il settore dipartimentale Difesa, costituiscono la base per le pertinenti decisioni.

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Partecipazione dell'industria svizzera a progetti di cooperazione internazionale La partecipazione della Svizzera e della sua industria nel quadro di cooperazioni internazionali in materia di tecnica militare richiede una stretta collaborazione tra tutti i partner.

La politica estera e la politica economica esterna svizzere appoggiano la cooperazione internazionale della Svizzera e della sua industria. Si mira a stabilire una cooperazione istituzionalizzata tra gli organi incaricati degli acquisti e i partner nel settore della politica estera e della politica economica esterna.

In vista di un incremento della cooperazione internazionale occorre perseguire un'armonizzazione delle prescrizioni per l'esportazione nel settore dei beni d'armamento tra la Svizzera e gli Stati partner europei.

Partecipazioni indirette dell'industria svizzera Sotto il profilo della politica d'armamento e della politica economica, gli affari offset (detti anche affari di compensazione) hanno dato buone prove in occasione di acquisti all'estero. Gli affari offset devono continuare a consentire all'industria svizzera l'accesso ai mercati esteri o il rafforzamento della sua posizione su tali mercati.

Gli affari offset devono segnatamente condurre all'acquisizione di know-how supplementare e dunque a un maggiore volume di commesse e di esportazioni, sempre che l'industria svizzera sia in grado di offrire le sue prestazioni a condizioni concorrenziali. La concezione concreta della politica in materia di affari offset è elaborata dall'Aggruppamento dell'armamento, rispettivamente dal Centro acquisti e tecnologia.

Informazione e comunicazione tra gli organi incaricati degli acquisti e l'industria Nel quadro di una politica d'informazione aperta, l'industria interessata è informata regolarmente e tempestivamente in merito allo stato attuale della pianificazione, ai progetti d'acquisto, ai progetti di cooperazione internazionale e alle possibilità di partecipazione diretta e indiretta dell'industria.

Partenariato tra l'esercito e l'economia per la creazione di valore aggiunto Tra l'esercito e l'economia esiste un rapporto partenariale che si manifesta anche nel quadro della politica d'armamento, segnatamente mediante l'integrazione, ottimizzata a livello di interessi e di costi, della base industriale svizzera nel settore
degli acquisti, nel quadro di partecipazioni industriali, della cooperazione internazionale, della manutenzione e della gestione del materiale. Per realizzare questa integrazione, l'esercito si limita all'esecuzione della sua missione fondamentale, ossia a quei compiti per i quali l'impiego di forze militari è necessario in tutte le situazioni. Per la cooperazione tra la base dell'esercito e la base industriale è applicata una politica dell'informazione e della comunicazione moderna, fondata sull'e-business e il commercio elettronico.

Strategia basata sul rapporto di proprietà del Consiglio federale per le imprese d'armamento della Confederazione Il 1° gennaio 1999, nel quadro dell'aziendalizzazione, le imprese d'armamento federali sono state trasformate in società anonime d'economia mista e di diritto privato.

La Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti della società di partecipazione RUAG. Il Consiglio federale ha adottato la strategia basata sul rapporto di proprietà per le imprese d'armamento della Confederazione e ha fissato i 373

suoi obiettivi strategici in questo settore. Tali obiettivi sono periodicamente verificati e se necessario adeguati. La strategia tiene in considerazione la politica d'armamento, segnatamente le summenzionate condizioni quadro e i principi relativi alla base industriale svizzera, alla quale appartengono pure le imprese della RUAG. Per principio, la RUAG è trattata come qualsiasi altro fornitore e, ogniqualvolta ciò è possibile, viene creata una situazione di autentica libera concorrenza. La strategia basata sul rapporto di proprietà si orienta alle esigenze della Confederazione in quanto azionista maggioritario della RUAG. In tale strategia il Consiglio federale definisce all'attenzione della RUAG i suoi interessi a favore della difesa nazionale e dell'esercito, pur lasciando alla RUAG l'autonomia necessaria in determinati sottosettori. Tra la strategia basata sul rapporto di proprietà e la politica d'armamento vi sono strette correlazioni. Ciononostante, la politica d'armamento è tematicamente più ampia e la strategia basata sul rapporto di proprietà per la RUAG le è subordinata.

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Attuazione della politica d'armamento

L'attuazione della politica d'armamento è di competenza del DDPS e dei suoi settori dipartimentali, i quali operano a livello normativo, politico, strategico e operativo nel quadro dell'ordinamento delle competenze. I mandanti del settore dipartimentale Difesa e i mandatari dell'Aggruppamento dell'armamento, rispettivamente del Centro acquisti e tecnologia, provvedono all'integrazione della politica d'armamento nelle prescrizioni interne, all'emanazione delle prescrizioni esecutive necessarie per la realizzazione della politica d'armamento nel rispettivo settore organizzativo e di competenza nonché al coordinamento con i partner.

Nel quadro della pianificazione a medio termine è realizzata la concretizzazione richiesta, segnatamente per quanto riguarda la valutazione, l'acquisto, la manutenzione e l'eliminazione, nonché i progetti di cooperazione internazionale.

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Disposizioni finali

I presenti principi del Consiglio federale in materia di politica d'armamento del DDPS entrano in vigore il 1° gennaio 2003. Essi sostituiscono i principi del Consiglio federale in materia di politica d'armamento del 9 dicembre 1996.

29 novembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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