Legge federale sul contratto d'assicurazione

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 20031, decreta: I La legge federale del 2 aprile 19082 sul contratto d'assicurazione è modificata come segue: Introduzione di un titolo abbreviato e di un'abbreviazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) Art. 3 Obbligo d'informare dell'assicuratore

1 Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, l'assicuratore deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile, sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione. Esso lo informa in particolare sui seguenti elementi:

a.

rischi assicurati;

b.

portata della protezione assicurativa;

c.

premi dovuti e altri obblighi dello stipulante;

d.

durata e scioglimento del contratto d'assicurazione;

e.

indicazioni concernenti i principi di calcolo e i criteri per la determinazione delle eccedenze e la partecipazione alle stesse nonché indicazioni concernenti i valori di riscatto e di trasformazione;

f.

trattamento dei dati personali, compresi lo scopo e il genere della collezione di dati, nonché destinatari e conservazione dei dati.

2

Tali informazioni sono fornite allo stipulante in modo tale che esso possa esserne a conoscenza quando propone o accetta il contratto d'assicurazione. In ogni caso, a quel momento deve essere in possesso delle condizioni generali d'assicurazione e dell'informazione di cui al capoverso 1 lettera f.

1 2

FF 2003 3233 RS 221.229.1

3350

2002-2426

Contratto d'assicurazione

3 In caso di contratti collettivi che conferiscono un diritto diretto alle prestazioni a persone diverse dallo stipulante, l'assicuratore vigila affinché lo stipulante comunichi a tali persone il contenuto essenziale, le modifiche e lo scioglimento del contratto.

4

Il Consiglio federale definisce il contenuto dell'obbligo d'informare di cui ai capoversi 1 e 3.

Art. 3a

Violazione dell'obbligo d'informare

1

Se l'assicuratore ha violato l'obbligo d'informare di cui all'articolo 3, lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto, in forma scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene all'assicuratore.

2 Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che lo stipulante è venuto a conoscenza della violazione dell'obbligo e delle informazioni di cui all'articolo 3, ma al più tardi due anni dopo la conclusione del contratto.

Art. 6 Reticenze e loro conseguenze a. In genere

1 Se alla conclusione del contratto chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere, l'assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto, in forma scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

2 Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che l'assicuratore è venuto a conoscenza della reticenza.

3

Se il contratto è sciolto per recesso in virtù del capoverso 1, l'obbligo dell'assicuratore di fornire la sua prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, se il fatto che è stato oggetto della reticenza ha influito sull'insorgere o la portata del danno. Se ha già fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l'assicuratore ha diritto a restituzione.

4 In caso di recesso da un contratto d'assicurazione sulla vita riscattabile secondo la presente legge (art. 90 cpv. 2), l'assicuratore fornisce la prestazione prevista in caso di riscatto.

Art. 8 frase introduttiva e n. 5 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 24 g. Divisibilità del premio

Se il contratto d'assicurazione è sciolto o rescisso prima della sua scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento della risoluzione del contratto. È fatto salvo l'articolo 42 capoverso 3.

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Contratto d'assicurazione

Art. 25­27 Abrogati Art. 34 Responsabilità dell'assicuratore per i suoi intermediari

Nei confronti dello stipulante, l'assicuratore risponde degli atti dell'intermediario che agisce per lui come dei propri.

Revoca dell'autorizzazione; conseguenze di diritto privato

1

Art. 36 titolo marginale e cpv. 1 Lo stipulante ha diritto di recedere dal contratto se all'assicuratore è stata revocata l'autorizzazione conformemente all'articolo 58 della legge del ...3 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).

Art. 42 cpv. 2 e 3 2

Se il contratto è rescisso, la responsabilità dell'assicuratore si estingue 14 giorni dopo che il recesso è stato comunicato all'altra parte.

3 L'assicuratore conserva il diritto al premio per il periodo di assicurazione in corso se lo stipulante recede dal contratto durante l'anno successivo alla sua conclusione.

Art. 46a Luogo dell'adempimento

Le imprese di assicurazione devono adempiere i loro obblighi contrattuali al domicilio svizzero dell'assicurato. Le clausole contrattuali contrarie sono nulle.

Art. 54

Cambiamento di proprietario

Se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario, il contratto si estingue al momento del passaggio di proprietà. È fatto salvo l'articolo 67 capoversi 1 e 2 della legge federale del 19 dicembre 19584 sulla circolazione stradale.

Art. 55 cpv. 1 1

In caso di fallimento dello stipulante, il contratto si estingue al momento della dichiarazione di fallimento.

Art. 89a frase introduttiva Le disposizioni seguenti si applicano ai contratti individuali di assicurazione sulla vita conclusi in regime di prestazione di servizi trans-

3 4

RS ...; RU ...(FF 2003 3315) RS 741.01

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Contratto d'assicurazione

frontaliera con assicuratori con sede in uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso, su base di reciprocità, un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti in materia di sorveglianza e garantisca che tale Stato applichi normative equivalenti a quelle svizzere (Stato contraente), finché tale accordo rimane in vigore: ...

Art. 94a Abrogato Art. 97 cpv. 1 Non si possono modificare mediante convenzione gli articoli 9, 10, 13, 24, 41 capoverso 2, 46a, 47, 51, 53, 62, 63, 65 capoverso 2, 67 capoverso 4, 71 capoverso 1, 73 e 74 capoverso 1 della presente legge.

Art. 98 cpv. 1 1 Le seguenti prescrizioni della presente legge non possono essere modificate mediante convenzione a danno dello stipulante o dell'avente diritto: articoli 1, 2, 3 capoversi 1-3, 3a, 6, 11, 12, 14 capoverso 4, 15, 19 capoverso 2, 20-22, 28, 29 capoverso 2, 30, 32, 34, 39 capoverso 2 numero 2 secondo periodo, 42 capoversi 1-3, 44-46, 54-57, 59, 60, 72 capoverso 3, 76 capoverso 1, 77 capoverso 1, 87, 88 capoverso 1, 89, 89a, 90-94, 95 e 96.

Art. 100 cpv. 2 2

Per gli stipulanti e gli assicurati considerati disoccupati ai sensi dell'articolo 10 della legge del 25 giugno 19825 sull'assicurazione contro la disoccupazione sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 71 capoversi 1 e 2 e 73 della legge federale del 18 marzo 19946 sull'assicurazione malattie.

Art. 101 cpv. 1 n. 2 1

La presente legge non è applicabile: 2.

5 6 7

ai rapporti di diritto privato tra le imprese di assicurazione non sottoposte alla sorveglianza (art. 2 cpv. 2 della legge del ...7 sulla sorveglianza degli assicuratori) e i loro assicurati, ad eccezione dei rapporti di diritto per il cui esercizio tali imprese di assicurazione sono sottoposte alla sorveglianza.

RS 837.0 RS 832.10 RS ...; RU ... (FF 2003 3315)

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Contratto d'assicurazione

Art. 101b cpv. 1 frase introduttiva e lett. f, 5 e 6 1

Le disposizioni seguenti si applicano ai contratti relativi a rami dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita designati dal Consiglio federale conformemente all'articolo 6 della legge del ...8 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) qualora essi coprano rischi situati, ai sensi del capoverso 5, sul territorio di uno Stato contraente: f.

5

6

8

per l'assicurazione dei grandi rischi secondo il capoverso 6, le parti contraenti possono scegliere qualsiasi diritto;

Un rischio è considerato situato nello Stato in cui: a.

sono ubicati i beni assicurati, se l'assicurazione si riferisce a beni immobili o a beni immobili con il loro contenuto;

b.

sono immatricolati i veicoli assicurati, indipendentemente dal loro tipo;

c.

lo stipulante ha concluso un contratto di una durata massima di quattro mesi che copre i rischi di viaggio o vacanza, indipendentemente dal ramo assicurativo interessato;

d.

lo stipulante dimora abitualmente oppure, per le persone giuridiche, possiede uno stabilimento a cui si riferisce il contratto.

Per grandi rischi s'intendono: a.

i rischi classificati nei rami assicurativi corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, responsabilità civile per aeromobili e responsabilità civile per veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

b.

i rischi classificati nei rami credito e cauzione, qualora lo stipulante eserciti un'attività industriale, commerciale o liberale e il rischio riguardi questa attività;

c.

i rischi classificati nei rami corpi di veicoli terrestri, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, responsabilità civile per autoveicoli terrestri, responsabilità civile generale e perdite pecuniarie di vario genere, purché lo stipulante superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1. totale dello stato patrimoniale: 6,2 milioni di euro; 2. importo netto del volume d'affari: 12,8 milioni di euro; 3. numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

RS ...; RU ... (FF 2003 3315)

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Contratto d'assicurazione

Art. 101c cpv. 1 e 3 1 Il diritto applicabile ai contratti d'assicurazione sulla vita designati dal Consiglio federale conformemente all'articolo 6 della legge del ...9 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) è quello dello Stato contraente in cui lo stipulante dimora abitualmente oppure, per le persone giuridiche, possiede uno stabilimento a cui si riferisce il contratto. Tuttavia, se il diritto di tale Stato lo consente, le parti possono scegliere il diritto di un altro Stato.

3

Abrogato

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

9

RS ...; RU ... (FF 2003 3315)

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