Termine di referendum: 10 luglio 2003

Legge federale che modifica il Codice penale e la legge sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Finanziamento del terrorismo) Modifica del 21 marzo 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20021, decreta: I Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue: 1. Codice penale 2 Art. 27bis cpv. 2 lett. b3 2

Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che: b.

1 2 3

4

senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111­113 o su un altro crimine punito con una pena minima di tre anni di reclusione, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189-191, 197 numero 3, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter­322septies del presente Codice, come pure ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 19514 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

FF 2002 4815 RS 311.0 Con l'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351), la lett. b dell'art. 28a cpv. 2 avrà il seguente tenore: b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111­113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189-191, 197 numero 3, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies del presente Codice, come pure ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 19513 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

RS 812.121

2002-0760

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Terrorismo e finanziamento del terrorismo. LF

Titolo prima dell'art. 100quater

Titolo sesto: Della responsabilità dell'impresa Art. 100quater Punibilità

1

Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all'impresa. In questo caso l'impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.

2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies o 322septies, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.5 3 Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell'impresa.

4

Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo: a.

le persone giuridiche di diritto privato;

b.

le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;

c.

le società;

d.

le ditte individuali.

Art. 100quinquies Procedura penale 1

In caso di procedimento penale, l'impresa è rappresentata da una sola persona, autorizzata a rappresentarla illimitatamente in materia civile. Se l'impresa non designa il suo rappresentante entro un termine ragionevole, l'autorità istruttoria o il giudice decide quale delle persone autorizzate a rappresentarla in materia civile rappresenta l'impresa nel procedimento penale.

2 La persona che rappresenta l'impresa nel procedimento penale ha i medesimi diritti e obblighi di un imputato. Le altre persone di cui nel capoverso 1 non sono tenute a deporre.

5

Con l'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351), l'art. 102 cpv. 2 avrà il seguente tenore: 2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies o 322septies, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.

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Terrorismo e finanziamento del terrorismo. LF

3 L'impresa deve designare un altro rappresentante se per i medesimi fatti o per fatti connessi è avviata un'inchiesta penale nei confronti del rappresentante designato. Se del caso l'autorità istruttoria o il giudice designano per rappresentarla un'altra persona secondo il capoverso 1 oppure, in sua assenza, un terzo qualificato.

Art. 260quinquies Finanziamento del terrorismo

1

Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione.6

2

Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l'eventualità che detti valori patrimoniali possano servire a finanziare il terrorismo.

3 Non costituisce finanziamento di un atto terroristico l'atto volto a instaurare o ripristinare la democrazia o lo Stato di diritto oppure a permettere l'esercizio o il rispetto dei diritti dell'uomo.

4

Il capoverso 1 non è applicabile se il finanziamento è destinato a sostenere atti che non contraddicono alle norme del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati.

Art. 340bis, rubrica marginale e cpv. 1, frase introduttiva7

Indagini in caso di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica

1 Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti negli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter­322septies, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter, a condizione che i reati: ...

2. Legge federale del 6 ottobre 2000 8 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Art. 3 cpv. 2 lett. a e b 2 La sorveglianza può essere ordinata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti:

6

7

8

Con l'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351), l'art. 260quinquies cpv. 1 avrà il seguente tenore: 1 Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Con l'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351), la rubrica marginale e il cpv. 1, frase introduttiva, dell'art. 337 avranno il tenore della presente modifica dell'art. 340bis.

RS 780.1

2477

Terrorismo e finanziamento del terrorismo. LF

a.

articoli 111­113, 115, 119 numero 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144bis numero 1 secondo comma, 146­148, 156, 160, 161, 180, 181, 183, 185, 187 numero 1, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195-197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 dal primo al quarto comma, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis-260quinquies, 264-266, 277 numero 1, 285, 301, 310, 312, 314, 322ter, 322quater e 322septies del Codice penale9 (CP);

b.

articoli 62 capoversi 1 e 3, 63 numeri 1 primo e terzo comma e 2, 64 numeri 1 primo comma e 2, 74, 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 103 numero 1, 104 capoverso 2, 105, 106 capoversi 1 e 2, 108­113, 115­117, 119, 121, 130 numeri 1 e 2, 132, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a, 137b, 139-142, 149 capoverso 1, 150 capoverso 1, 151a, 151c, 153­156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1 primo e terzo comma, 162 capoversi 1 e 3, 164, 165 numero 1 primo e terzo comma, 166 numero 1 dal primo al quarto comma, 167 numero 1, 168 numero 1, 169 capoverso 1, 169a numero 1 primo comma e numero 2, 170 capoverso 1, 171a capoverso 1, 171b, 172 numero 1 e 177 del Codice penale militare10 (CPM).

Art. 15 cpv. 5bis 5bis Durante almeno due anni dopo l'inizio della relazione commerciale con il cliente, gli offerenti devono altresì poter fornire le informazioni di cui all'articolo 14 anche relativamente a persone che si sono allacciate alla telefonia mobile senza sottoscrivere un abbonamento.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003

Consiglio nazionale, 21 marzo 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 1° aprile 200311 Termine di referendum: 10 luglio 2003

9 10 11

RS 311.0 RS 321.0 FF 2003 2475

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