Decreto federale

Disegno

concernente l'emendamento del 21 dicembre 2001 all'articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione1; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 20032, decreta:

Art. 1 1

L'emendamento del 21 dicembre 2001 all'articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 19803 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato č approvato.

2 Il Consiglio federale č autorizzato ad accettare l'emendamento all'articolo 1 della Convenzione.

Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.

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RS 101 FF 2003 3045 RS 0.515.091

3056

2003-0565