Traduzione1 Appendice 2

Raccomandazione 1/01

AELS-Estonia

del Comitato misto AELS-Estonia (Adottata in occasione della seduta del 27 novembre 2001)

Emendamento degli articoli 17, 24 e dell'allegato II, nonché stralcio degli allegati V e VI sugli aiuti governativi

Il Comitato misto, considerati gli sviluppi a livello mondiale in materia di sovvenzioni dall'entrata in vigore del presente Accordo e in particolare dall'entrata in vigore dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, visto l'articolo 35 dell'Accordo, raccomanda:

1. Di sostituire il testo dell'articolo 17 dell'Accordo con il testo seguente: «Sovvenzioni 1.

I diritti e gli obblighi delle Parti contraenti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dall'articolo XVI del GATT 1994 e dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, per quanto il presente articolo non disponga altrimenti.

2.

La portata degli obblighi delle Parti contraenti di garantire la trasparenza delle misure di sovvenzionamento è determinata dai criteri definiti nell'articolo XVI:1 del GATT 1994 e nell'articolo 25 dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

3.

Prima che uno Stato dell'AELS o l'Estonia, a seconda del caso, apra un'inchiesta per accertare l'esistenza, il grado e l'effetto di una sovvenzione adottata in Estonia o in uno Stato dell'AELS conformemente all'articolo 11 dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte che intende aprire l'inchiesta deve informare per scritto la Parte il cui prodotto deve essere oggetto dell'inchiesta e accordare un termine di 30 giorni affinché possa essere trovata una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le consultazioni avvengono in seno al Comitato misto su richiesta di una Parte contraente entro dieci giorni dalla ricezione della notifica.»

2. Nell'articolo 24 capoverso 3 (a), i termini «e 17 (Aiuti governativi)» sono stralciati.

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Dal testo originale inglese.

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Raccomandazione 1/01 del Comitato misto AELS-Estonia

3. Nell'articolo 24 capoverso 6 l'espressione «nonché nel caso di aiuti governativi aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi tra gli Stati Parte» è stralciata.

4. L'articolo 2 dell'allegato II dell'Accordo è stralciato.

5. Gli allegati V e VI dell'Accordo sono stralciati.

6. Gli emendamenti summenzionati entrano in vigore non appena gli strumenti di accettazione di tutte le Parti contraenti saranno depositati presso il Depositario, che informa tutte le altre Parti contraenti.

7. Il segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio deposita il testo della presente decisione presso il Depositario.

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