Termine di referendum: 9 ottobre 2003

Legge federale sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) Modifica del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti i messaggi del Consiglio federale del 29 maggio 20021 e del 16 ottobre 20022, decreta: I La legge del 29 aprile 19983 sull'agricoltura è modificata come segue: Sostituzione di espressioni Negli articoli 2, 148, 158­161, 164, 165 e 173 le espressioni «sostanze ausiliarie dell'agricoltura» e «sostanze ausiliarie» sono sostituite con «mezzi di produzione».

Art. 7 cpv. 2 2

A tale proposito, tiene conto delle esigenze della sicurezza dei prodotti, della protezione dei consumatori e dell'approvvigionamento del Paese.

Art. 8a

Prezzi indicativi

1

Le organizzazioni dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti o le relative organizzazioni di categoria possono pubblicare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi concordati tra fornitori e acquirenti.

2

I prezzi indicativi sono fissati in modo differenziato secondo criteri di qualità.

3

Le singole imprese non possono essere obbligate a rispettare i prezzi indicativi.

4

Per i prezzi al consumo non possono essere fissati prezzi indicativi.

Art. 9

Sostegno alle misure di solidarietà

1

Qualora le misure di solidarietà di cui all'articolo 8 capoverso 1, decise collettivamente, siano o rischiano di essere pregiudicate dalle imprese che non le adottano, il Consiglio federale può emanare prescrizioni di durata limitata se l'organizzazione:

1 2 3

FF 2002 4208 FF 2002 6458 RS 910.1

2002-0706

3933

Legge sull'agricoltura

a.

è rappresentativa;

b.

non è attiva nei settori della produzione, della trasformazione o della vendita;

c.

ha deciso le misure di solidarietà a grande maggioranza.

2

Il Consiglio federale può obbligare chi non è membro di un'organizzazione a contribuire al finanziamento delle misure di solidarietà previste nell'articolo 8 capoverso 1, se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute e l'organizzazione preleva contributi dai suoi membri per finanziarie misure di solidarietà.

3 L'obbligo di contribuzione è di durata limitata. I contributi non possono essere utilizzati per finanziare l'amministrazione dell'organizzazione.

4 I prodotti in vendita diretta non possono essere sottoposti alle prescrizioni di cui al capoverso 1 e i venditori diretti non possono essere assoggettati all'obbligo di contribuzione secondo il capoverso 2 per i quantitativi smerciati in vendita diretta.

Art. 11 cpv. 1 e 3 1

La Confederazione può obbligare i Cantoni e le organizzazioni di cui all'articolo 8 a mantenere servizi di assicurazione della qualità.

3 La Confederazione può partecipare al finanziamento dei servizi di assicurazione della qualità.

Art. 16 cpv. 5, 6 e 6bis 5 Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate non possono essere registrate quali marchi per prodotti se è adempiuta una fattispecie di cui al capoverso 7.

6 Chi utilizza nomi di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica registrata per prodotti agricoli uguali o dello stesso genere o per i relativi prodotti trasformati deve adempiere l'elenco degli obblighi di cui al capoverso 2 lettera b.

Questo obbligo non si applica all'utilizzazione di marchi identici o analoghi a una denominazione d'origine o a un'indicazione geografica depositata o registrata in buona fede o i cui diritti sono stati acquistati mediante l'uso in buona fede:

a.

prima del 1° gennaio 1996; o

b.

prima che il nome della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica registrata fosse protetto secondo la presente legge o in virtù di un'altra base legale se il marchio non è colpito dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla legge del 28 agosto 19924 sulla protezione dei marchi.

6bis Nel giudicare se l'utilizzazione di un marchio acquisito in buona fede sia lecita secondo il capoverso 6 occorre tener conto in particolare se vi è rischio d'inganno o di violazione della concorrenza leale.

4

RS 232.11

3934

Legge sull'agricoltura

Art. 18 cpv. 1 e 2 1

Fatto salvo il rispetto degli impegni internazionali, il Consiglio federale emana prescrizioni relative alla dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera; ne aumenta i dazi all'importazione o ne vieta l'importazione.

2 Concerne

soltanto il testo francese

Titolo prima dell'art. 28

Sezione 1: Campo d'applicazione Art. 28, rubrica e cpv. 2 Rubrica: Abrogata 2

Il Consiglio federale può applicare singole disposizioni, in particolare gli articoli 38 e 44, anche al latte di capra e di pecora.

Art. 29 Abrogato Art. 31 cpv. 2 e 3

2

Su richiesta di un'organizzazione di categoria, il Consiglio federale adegua, anche durante il periodo di contingentamento, i contingenti dei produttori interessati se: a.

la decisione dell'organizzazione di categoria di chiedere tale adeguamento adempie le esigenze dell'articolo 9 e delle sue disposizioni d'esecuzione;

b.

è garantito che il quantitativo stabilito sarà valorizzato e commercializzato sotto la responsabilità dell'organizzazione di categoria;

c.

è garantito che l'organizzazione di categoria tiene conto delle condizioni sui mercati parziali quali il mercato biologico o i mercati regionali.

3

Il Consiglio federale può respingere del tutto o in parte la richiesta se l'entità dell'adeguamento richiesto dovesse pregiudicare l'evoluzione auspicabile dell'economia lattiera o della categoria.

Art. 36 cpv. 1 1

Il produttore deve versare una tassa per il latte messo in commercio che supera il quantitativo di contingente totale spettantegli secondo gli articoli 30, 33 e 34. La tassa ammonta al massimo a 60 centesimi per chilogrammo di latte. Per le aziende di estivazione la tassa ammonta a 10 centesimi per chilogrammo di latte.

Art. 36a

1

Abolizione del contingentamento lattiero

Gli articoli 30­36 rimangono in vigore fino al 30 aprile 2009.

3935

Legge sull'agricoltura

2

Il Consiglio federale può escludere dal contingentamento lattiero, il più presto il 1° maggio 2006, i produttori membri di un'organizzazione di cui all'articolo 8 o associati in un'organizzazione insieme a un valorizzatore del latte importante a livello regionale, se: a.

l'organizzazione ha deciso di regolare i quantitativi a livello della produzione di latte;

b.

l'organizzazione ha fissato sanzioni nel caso in cui i quantitativi concordati individualmente siano superati; e

c.

è data la garanzia che l'aumento della produzione di latte non superi l'aumento di fabbisogno per i prodotti fabbricati.

3 Se le condizioni quadro economiche o la situazione internazionale si modificano in modo tale che occorra differire l'abolizione del contingentamento lattiero, il Consiglio federale può prorogare di due anni al massimo i termini di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 36b

Contratti di acquisto di latte

1

I produttori possono vendere il loro latte soltanto a un valorizzatore della stessa organizzazione di categoria, a una comunità di produttori o a un utilizzatore regionale.

2 A tale scopo i produttori devono concludere un contratto di una durata minima di un anno.

3 I venditori diretti sono esentati dall'obbligo di concludere contratti per i quantitativi smerciati direttamente.

4

Se un'organizzazione di categoria o una comunità di produttori applica una regolazione dei quantitativi mediante la conclusione di contratti esclusivi, il Consiglio federale può, su domanda, dichiarare vincolanti le sanzioni previste in caso di infrazioni contro la presente disposizione.

5

Le disposizioni dei capoversi 1­3 sono applicabili dal 1° maggio 2009, o, se i membri sono stati esclusi dal contingentamento in virtù dell'articolo 36a capoverso 2, dal 1° maggio 20065. Esse sono applicabili sino al 30 aprile 2012. In caso di proroga dei termini in virtù dell'articolo 36a capoverso 3, la loro validità è prolungata in maniera corrispondente.

Art. 38 cpv. 2

2

Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare del supplemento e le condizioni.

Art. 42 cpv. 2 2

5

Abrogato

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC).

3936

Legge sull'agricoltura

Art. 43 cpv. 3 3

I valorizzatori del latte notificano al servizio cantonale designato dal Consiglio federale i quantitativi concordati con i produttori e la durata dei contratti di acquisto di latte stipulati. Il servizio informa le cerchie interessate sui quantitativi totali concordati.

Titolo prima dell'art. 48

Sezione 2: Bestiame da macello, carne, lana di pecora e uova Art. 48 1

Ripartizione dei contingenti doganali

I contingenti doganali per il bestiame da macello e la carne sono messi all'asta.

2

Le quote del contingente doganale per la carne di animali delle specie bovina, senza muscoli preparati, e ovina sono attribuite per il 10 per cento secondo il numero degli animali acquistati all'asta sui mercati pubblici sorvegliati di bestiame da macello. Ne sono eccettuate le carni koscher e halal.

3

Per determinati prodotti delle voci di tariffa 0206, 0210 e 1602, il Consiglio federale può rinunciare a disciplinare la ripartizione.

Art. 50

Contributi a provvedimenti di sgravio del mercato della carne

1 La

Confederazione può versare contributi per finanziare provvedimenti temporanei di sgravio del mercato in caso di eccedenze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne.

2

A partire dal 2007 la Confederazione può versare ai Cantoni contributi per l'organizzazione, l'esecuzione, la sorveglianza e l'infrastruttura dei mercati pubblici situati nella regione di montagna.

Art. 51 cpv. 1 e 2 1

Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni private di: a.

2

eseguire provvedimenti temporanei di sgravio del mercato in caso di eccedenze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne;

b.

sorvegliare l'andamento del mercato sui mercati pubblici e nei macelli;

c.

classificare secondo la qualità animali vivi e macellati.

Le organizzazioni private sono indennizzate per lo svolgimento di questi compiti.

Art. 51bis

Valorizzazione della lana di pecora

La Confederazione può prendere misure per valorizzare la lana di pecora. Può sostenere tale valorizzazione all'interno del Paese mediante contributi.

3937

Legge sull'agricoltura

Titolo prima dell'art. 52 Abrogato Art. 52

Contributi per sostenere la produzione di uova indigene

La Confederazione può versare contributi per: a.

sostenere la produzione di uova indigene nelle aziende contadine;

b.

finanziare i provvedimenti di valorizzazione a favore delle uova svizzere.

Art. 53 Abrogato Art. 58

Frutta e verdura

1

La Confederazione può prendere provvedimenti per valorizzare la frutta a granelli, la frutta a nocciolo, i loro derivati e l'uva. Può sostenere tale valorizzazione mediante contributi.

2

La Confederazione può sostenere mediante contributi i provvedimenti collettivi dei produttori intesi ad adeguare la produzione di frutta e verdura alle esigenze dei mercati. I contributi sono versati al più tardi fino alla fine del 2011.

Art. 60 cpv. 5

5

Il Cantone può vietare, temporaneamente e per regione, l'impianto di nuovi vigneti per la produzione di vino se sono finanziati provvedimenti di sgravio del mercato o di riconversione di superfici viticole o se la situazione del mercato lo esige.

Art. 63 cpv. 3 3 L'articolo 16 capoversi 6, 6bis e 7 è applicabile per analogia alle denominazioni d'origine, alle denominazioni d'origine controllate e alle indicazioni di provenienza.

Art. 64

Classificazione

1

Il Consiglio federale classifica le partite d'uva in categorie secondo il tenore naturale in zucchero e la resa per unità di superficie.

2 Può stabilire, per categoria, i tenori minimi in zucchero e la resa massima per unità di superficie.

3 I Cantoni possono stabilire tenori minimi in zucchero superiori e rese massime inferiori per unità di superficie.

Art. 66

Contributi di riconversione

La Confederazione può sostenere mediante contributi interventi di riconversione nella viticoltura. Tali contributi sono versati al più tardi fino alla fine del 2011.

3938

Legge sull'agricoltura

Art. 70 cpv. 1, 3, 5 e 6 1

La Confederazione versa pagamenti diretti generali, contributi ecologici e contributi etologici ai gestori di aziende contadine che coltivano il suolo, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

3

La Confederazione promuove mediante pagamenti diretti ecologici: a.

le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente (contributi ecologici);

b.

le forme di produzione particolarmente rispettose della vita animale (contributi etologici);

c.

lo sfruttamento sostenibile di aziende e pascoli d'estivazione (contributi d'estivazione).

5

Il Consiglio federale determina, per il versamento dei pagamenti diretti generali, dei contributi ecologici e dei contributi etologici: a.

il volume minimo di lavoro in unità standard di manodopera nell'azienda gestita;

b.

un limite d'età;

c.

valori limite per la somma dei contributi per unità standard di manodopera;

d.

abrogata

e.

esigenze relative alla formazione professionale agricola. Il Consiglio federale disciplina i particolari e determina le eccezioni;

f.

valori limite relativi al reddito e alla sostanza imponibili dei gestori, a partire dai quali la somma dei contributi è ridotta o non sono versati contributi. Per i gestori coniugati il Consiglio federale stabilisce i valori limite superiori.

6

Per i pagamenti diretti generali, i contributi ecologici e i contributi etologici, il Consiglio federale può: a.

graduare i pagamenti diretti secondo le difficoltà di produzione;

b.

versare i pagamenti diretti per superfici nella zona economica estera secondo l'articolo 28 della legge del 1° ottobre 19256 sulle dogane;

c.

vincolare a oneri il versamento dei contributi.

Art. 73 cpv. 2, 3 e 5 lett. d 2

I contributi sono versati per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo e per i quali nell'azienda vi è una sufficiente base foraggiera propria.

3

6

Abrogato

RS 631.0

3939

Legge sull'agricoltura

5

Esso può: d. ridurre i contributi versati alle aziende che producono latte, in funzione del latte commercializzato e tenendo conto dei mezzi finanziari impiegati per il sostegno del mercato lattiero.

Art. 76 cpv. 1 e 5, primo periodo 1

La Confederazione promuove mediante contributi ecologici l'applicazione e la diffusione di forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente.

5 Stabilisce i contributi in modo tale che sia economicamente redditizio fornire la speciale prestazione ecologica. ...

Art. 76a

Contributi etologici

1

La Confederazione promuove mediante contributi etologici l'applicazione e la diffusione di forme di produzione particolarmente rispettose della vita animale.

2 Stabilisce i contributi in modo tale che sia economicamente redditizio fornire la speciale prestazione etologica. Al riguardo tiene conto del maggiore ricavo ottenibile sul mercato.

Art. 77 cpv. 1, 2 lett. b e 3 Per la protezione e la cura del paesaggio rurale, la Confederazione versa contributi ai gestori di aziende o di pascoli d'estivazione. Stabilisce i contributi in modo tale che la protezione e la cura del paesaggio rurale siano economicamente redditizi. A tale riguardo tiene conto del maggiore ricavo ottenibile sul mercato.

1

2

Il Consiglio federale stabilisce: b.

il contributo per unità di bestiame grosso estivato e per categoria di animali o secondo il carico usuale;

3

I Cantoni possono versare una parte dei contributi d'estivazione a persone che, pur non essendo gestori, si occupano dell'infrastruttura in questione e provvedono alle necessarie migliorie alpestri.

Titolo prima dell'art. 78

Titolo quarto: Misure sociali collaterali Capitolo 1: Aiuti per la conduzione aziendale Art. 79 cpv. 3 3 Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell'autorità che accorda il mutuo può tener luogo dell'atto pubblico relativo al contratto di pegno.

3940

Legge sull'agricoltura

Art. 80 cpv. 1 lett. a e 2 1 I mutui a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale sono di regola accordati se sono adempiute le seguenti condizioni:

a.

l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un'unità standard di manodopera;

2

Per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento, il Consiglio federale può fissare per le aziende nella regione di montagna e in quella collinare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a.

Titolo prima dell'art. 86a

Capitolo 2: Aiuti per la riqualificazione Art. 86a

Aiuti per la riqualificazione

1

La Confederazione può accordare a persone indipendenti attive nell'agricoltura o ai loro coniugi aiuti per la riqualificazione in professioni non agricole.

2

La concessione di un aiuto presuppone la cessazione della gestione aziendale. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri.

3

Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al più tardi fino alla fine del 2011.

Art. 87 cpv. 2 2

I provvedimenti sono realizzati in modo da non influire sulla concorrenza con le imprese artigianali direttamente interessate presenti nell'immediato raggio d'attività.

Art. 89 cpv. 1 lett. a e 2 1

I provvedimenti presi da singole aziende sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni: a.

l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un'unità standard di manodopera;

2

Per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento, il Consiglio federale può fissare per le aziende nella regione di montagna e in quella collinare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a.

Art. 93 cpv. 1 lett. c e 2

1

Nell'ambito dei crediti stanziati la Confederazione accorda contributi per: c.

il sostegno di progetti di sviluppo regionale e di promozione di prodotti indigeni e regionali ai quali l'agricoltura partecipa in modo preponderante.

2 Abrogato

3941

Legge sull'agricoltura

Art. 94 cpv. 2 lett. c 2

Per edifici agricoli s'intendono: c.

gli edifici collettivi nella regione di montagna costruiti dai produttori per la lavorazione, l'immagazzinamento e lo smercio dei prodotti della regione.

Art. 95 cpv. 4 4

Essa può accordare contributi forfettari per il ripristino periodico di opere di bonifica fondiaria.

Art. 97 cpv. 1 1 Il Cantone approva i progetti di bonifiche fondiarie, di edifici agricoli e di sviluppo regionale per i quali la Confederazione accorda contributi.

Art. 105 cpv. 4 4 Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell'autorità che accorda il mutuo può tener luogo dell'atto pubblico relativo al contratto di pegno.

Art. 106 cpv. 1 lett. c, 2 lett. d e 5 1 I proprietari che gestiscono essi stessi la loro azienda agricola o la gestiranno essi stessi dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:

c.

2

per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito.

Gli affittuari ricevono crediti d'investimento: d.

per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c.

5

Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti d'investimento.

Art. 107 cpv. 1 lett. b e c nonché 2 1

I crediti d'investimento sono accordati segnatamente per: b.

la costruzione o l'acquisto in comune di edifici, attrezzature e macchine da parte di produttori intenzionati a razionalizzare le loro aziende o a facilitare la lavorazione, l'immagazzinamento e lo smercio dei prodotti della regione;

c.

la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell'ambito della produzione conforme al mercato e della conduzione aziendale.

2

Per rilevanti progetti nella regione di montagna possono essere accordati crediti d'investimento anche sotto forma di crediti di costruzione.

3942

Legge sull'agricoltura

Art. 117 cpv. 1 1

Il Dipartimento designa un Consiglio permanente della ricerca agronomica, composto di undici membri al massimo, nel quale le cerchie interessate, segnatamente il settore della produzione, i consumatori e la scienza sono equamente rappresentate.

Art. 138

1

Nell'ambito dei crediti stanziati, la Confederazione promuove la consulenza versando aiuti finanziari. Al riguardo, può promuovere in particolar modo la consulenza nelle regioni di montagna.

2

Gli aiuti finanziari sono versati in base alle prestazioni fornite dai servizi e dalle centrali di consulenza.

3 Il Consiglio federale stabilisce quali prestazioni danno diritto all'aiuto finanziario.

Fissa l'ammontare dell'aiuto finanziario secondo la categoria della prestazione e il settore d'attività.

Art. 139 Abrogato Titolo prima dell'art. 148

Titolo settimo: Protezione dei vegetali e mezzi di produzione Capitolo 1: Disposizioni d'esecuzione Art. 148 cpv. 2 2

Ciò facendo, rispetta le esigenze della sicurezza dei prodotti.

Titolo prima dell'art. 148a

Capitolo 2: Misure preventive Art. 148a 1

Qualora le informazioni scientifiche siano insufficienti per valutare in modo approfondito i rischi relativi a un mezzo di produzione o materiale vegetale che può veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi, possono essere prese misure preventive sempre che: a.

sembri verosimile che il mezzo di produzione o il materiale vegetale possa avere effetti collaterali inaccettabili per la salute delle persone, degli animali e dei vegetali o per l'ambiente; e

b.

la probabilità che tali effetti si producano sia ritenuta elevata o le conseguenze che ne derivano siano di vasta portata.

3943

Legge sull'agricoltura

2 Entro un congruo termine, le misure preventive sono esaminate ed adeguate in base alle nuove conoscenze scientifiche.

3

Quali misure preventive il Consiglio federale può in particolare: a.

limitare, vincolare a condizioni o vietare l'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di mezzi di produzione;

b.

limitare, vincolare a condizioni o vietare l'importazione e l'immissione in commercio di materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Titolo prima dell'art. 149

Capitolo 3: Protezione dei vegetali Sezione 1: Principi Art. 156 cpv. 2 2

L'indennità è fissata definitivamente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per il danneggiato: a.

dall'Ufficio federale, se si tratta di provvedimenti presi al confine o di provvedimenti ordinati dall'Ufficio federale all'interno del Paese;

b.

dalla competente autorità amministrativa cantonale, se si tratta di altri provvedimenti presi all'interno del Paese.

Art. 157 1

Controlli

La Confederazione può incaricare organizzazioni private di eseguire i controlli.

2

Le organizzazioni private sono indennizzate per lo svolgimento di questi compiti di controllo.

Titolo prima dell'art. 158

Capitolo 4: Mezzi di produzione Art. 159a

Prescrizioni sull'utilizzazione

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'utilizzazione di mezzi di produzione. Può in particolare limitare o vietare l'utilizzazione di mezzi di produzione.

Art. 160 cpv. 2 e 6 2

Può sottoporre all'obbligo d'omologazione: a.

3944

l'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione, nonché gli importatori e i responsabili della commercializzazione;

Legge sull'agricoltura

b.

i produttori di alimenti per animali e di materiale vegetale di moltiplicazione;

c.

i produttori di altri mezzi di produzione, sempre che il controllo del processo di fabbricazione fornisca un contributo essenziale affinché tali mezzi soddisfacciano le esigenze per l'immissione in commercio.

6 Le omologazioni estere o la loro revoca, nonché i rapporti d'esame e certificati di conformità esteri che adempiono esigenze equivalenti sono riconosciuti per quanto le condizioni agronomiche e ambientali concernenti l'impiego dei mezzi di produzione siano paragonabili. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Art. 166 cpv. 2 2

Le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione dagli uffici federali, dai dipartimenti e dai Cantoni in ultima istanza possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso del DFE; fanno eccezione le decisioni cantonali sui miglioramenti strutturali sostenuti mediante contributi.

Art. 169 lett. g e h

In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: g.

concerne solo il testo francese

h.

multa disciplinare sino a un importo equivalente al ricavo derivante dai prodotti commercializzati illegalmente o ai contributi indebitamente riscossi o alle basi di calcolo notificate in modo non veritiero.

Art. 173 cpv. 1 lett. f 1

Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con l'arresto o con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente: f.

impianta vigneti senza autorizzazione, non osserva le disposizioni sulla classificazione o non ottempera ai suoi obblighi nel commercio del vino;

Art. 175 cpv. 2 2

Chi viola le prescrizioni concernenti le importazioni, le esportazioni o il transito è perseguito e punito in base alla legislazione in materia doganale. Nei casi di infrazione di esigua gravità nella gestione dei contingenti d'importazione di prodotti agricoli si può prescindere dal perseguimento penale.

Art. 177a

Accordi internazionali

1

Il Consiglio federale ha la facoltà di concludere accordi internazionali in ambito agricolo; sono fatti salvi gli accordi sul commercio di prodotti agricoli.

3945

Legge sull'agricoltura

2 L'Ufficio federale può, d'intesa con gli altri uffici e servizi federali interessati, concludere con autorità estere preposte all'agricoltura, con istituti di ricerca di diritto pubblico o con organizzazioni internazionali accordi di carattere tecnico concernenti in particolare:

a.

il riconoscimento di centri d'esame, di valutazione della conformità, di accreditamento, di registrazione e d'omologazione in ambito agricolo;

b.

il riconoscimento dei rapporti di esame, delle valutazioni della conformità e delle omologazioni nell'ambito della protezione dei vegetali e dei mezzi di produzione, nonché dei metodi di produzione;

c.

la cooperazione tecnica e lo scambio di informazioni nell'ambito della protezione dei vegetali, nonché l'omologazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione;

d.

le condizioni e gli oneri per la consegna o il ritiro di risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura da banche di geni controllate dallo Stato;

e.

il riconoscimento di denominazioni d'origine in ambito agricolo;

f.

i pagamenti diretti, i provvedimenti di sostegno del mercato e i contributi di valorizzazione nelle enclave e nel Principato del Liechtenstein che sono in relazione con l'applicazione della presente legge e delle prescrizioni rilevanti per l'agricoltura della legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio;

g.

i progetti nell'ambito della ricerca agraria internazionale.

Art. 181 cpv. 1 1 Gli organi d'esecuzione della presente legge ordinano le misure di controllo e i rilevamenti necessari all'esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o delle decisioni fondate su di esse. Se l'attività di controllo riguarda nello stesso tempo anche l'esecuzione di altre leggi federali, essi la esercitano congiuntamente e in coordinazione con gli organi di controllo competenti.

Art. 182

Perseguimento di infrazioni

1

Il Consiglio federale coordina l'esecuzione della legge del 9 ottobre 19927 sulle derrate alimentari, della legge del 1° ottobre 19258 sulle dogane e della presente legge; può inoltre obbligare l'Amministrazione federale delle contribuzioni a fornire informazioni.

2

Il Consiglio federale istituisce un servizio centrale per l'accertamento di infrazioni in materia di:

7 8

RS 817.0 RS 631.0

3946

Legge sull'agricoltura

a.

designazioni protette di prodotti agricoli;

b.

importazione, transito ed esportazione di prodotti agricoli;

c.

dichiarazione della provenienza e dei metodi di produzione.

Art. 187b

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 20 giugno 2003

1 I contingenti doganali secondo l'articolo 48 capoverso 1 sono venduti all'asta nella misura del 33 per cento per l'anno di contingentamento 2005 e del 66 per cento per l'anno di contingentamento 2006.

2

Le quote di contingente doganale per i muscoli di manzo preparati, per la carne e per le frattaglie di animali macellati della specie equina e caprina, nonché di suini in mezzene e di pollame sono assegnate secondo il diritto anteriore nella misura del 67 per cento per l'anno di contingentamento 2005 e del 34 per cento per l'anno di contingentamento 2006.

3 Le quote di contingente doganale per la carne e le frattaglie di animali macellati delle specie bovina, senza muscoli di manzo preparati, e ovina sono assegnate nella misura del 10 per cento negli anni di contingentamento 2005 e 2006 secondo il numero di animali acquistati all'asta sui mercati pubblici sorvegliati. Le restanti quote di contingente sono assegnate in base al numero di macellazioni ispezionate di animali del Paese, sempreché non siano messe all'asta conformemente al capoverso 1.

4

Le quote di contingente doganale per le carni koscher e halal sono messe all'asta a partire dall'anno di contingentamento 2005.

5 L'articolo 138 entra in vigore soltanto con l'entrata in vigore della legge del 13 dicembre 20029 sulla formazione professionale.

6 L'articolo 139 rimane in vigore sino all'entrata in vigore della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale.

7

Il Consiglio federale è incaricato di presentare entro il 2006 una proposta per l'organizzazione del mercato lattiero e delle misure collaterali dopo l'abolizione del contingentamento lattiero.

9

RS ...; RU ... (FF 2002 7428)

3947

Legge sull'agricoltura

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 1° luglio 200310 Termine di referendum: 9 ottobre 2003

10

FF 2003 3933

3948