Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia» del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; vista la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 19982 su una nuova Costituzione federale; esaminata l'iniziativa popolare «Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia», depositata il 3 maggio 20003; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 aprile 20014, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare del 3 maggio 2000 «Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2

Adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, l'iniziativa ha il seguente tenore5:

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 123a (nuovo) 1

Considerato il forte rischio di ricaduta, il criminale sessuomane o violento che nelle perizie necessarie alla formulazione della sentenza è stato definito estremamente pericoloso e classificato come refrattario alla terapia deve essere internato a vita. Liberazioni anticipate e permessi di libera uscita sono esclusi.

2

È possibile redigere nuove perizie solo qualora nuove conoscenze scientifiche permettano di dimostrare che il criminale può essere curato e dunque non rappresenta più alcun pericolo per la collettività. Se sulla base di queste nuove perizie è posta fine all'internamento, la responsabilità per una ricaduta è assunta dall'autorità che ha posto fine all'internamento.

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RS 101 RU 1999 2556 FF 2000 2947 FF 2001 3063 L'iniziativa è stata depositata quando era già in vigore la Costituzione federale del 18 aprile 1999, ma faceva ancora riferimento al testo della Costituzione federale del 29 maggio 1874. Nel suo tenore originale, essa chiedeva che la Costituzione federale fosse completata con un articolo 65bis.

2003-1382

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Iniziativa popolare. DF

3 Tutte le perizie necessarie al giudizio del criminale sessuomane o violento devono essere redatte da almeno due periti esperti reciprocamente indipendenti e tenendo conto di tutti gli elementi importanti per il giudizio.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

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