Decreto federale concernente una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con lo Stato d'Israele

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti l'articolo 54 capoverso 1 e l'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 20032, decreta:

Art. 1 1 La Convenzione, firmata il 2 luglio 2003, tra la Confederazione Svizzera e lo Stato d'Israele intesa a evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio č approvata.

2 Il

Consiglio federale č autorizzato a ratificarla.

Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.

1 2

RS 101 FF 2003 5623

2003-1152

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Doppie imposizioni con lo Stato d'Israele. DF

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