Termine di referendum: 10 luglio 2003

Legge federale che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP) Modifica del 21 marzo 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 108 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20022, decreta: I La legge federale del 4 ottobre 19743 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà è modificata come segue: Art. 40 cpv. 2 e 2bis 2

Le anticipazioni e gli interessi ancora dovuti dopo 30 anni sono condonati dalla Confederazione, sempre che: a.

a quel momento non ne sia esigibile il rimborso come previsto nel piano di finanziamento e di ammortamento; e

b.

le anticipazioni e gli interessi esigibili siano stati pagati.

2bis

Un condono prima dei 30 anni è possibile se le condizioni di mercato lo richiedono e se si possono ridurre o evitare perdite da fideiussioni o impegni debitori oppure in caso di realizzazione forzata di immobili.

Art. 45

Vigilanza sulle pigioni

1

Le pigioni ridotte in virtù della presente legge soggiacciono a vigilanza ufficiale fino a completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, ma almeno durante 25 anni. È possibile porre fine anticipatamente alla vigilanza ufficiale al momento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40) o in presenza di un contratto d'annullamento di diritto pubblico.

2 Per tutta la durata della vigilanza ufficiale, le pigioni stabilite dalle autorità competenti possono essere modificate soltanto nell'ambito degli adeguamenti di pigione ordinati dal Consiglio federale.

1 2 3

RS 101 FF 2002 2543 RS 843

2510

2001-2620

Promozione della costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà. LF

Art. 46 cpv. 1, secondo e terzo periodo 1 ... È possibile porre fine anticipatamente all'aiuto federale e all'obbligo di mantenimento della destinazione mediante un contratto d'annullamento di diritto pubblico dopo un periodo di 15 anni almeno dall'inizio dell'aiuto federale. La condizione è che a quel momento nessuna economia domestica abbia più diritto alla riduzione suppletiva II secondo l'ordinanza relativa alla legge federale del 30 novembre 1981che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà4, le anticipazioni e gli interessi siano stati rimborsati e la Confederazione sia stata liberata dalla fideiussione.

Art. 65 cpv. 5 5

Con l'entrata in vigore della legge del 21 marzo 20035 sulla promozione dell'alloggio, l'aiuto federale è assegnato solo in base al nuovo diritto.

II

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003

Consiglio nazionale, 21 marzo 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 1° aprile 20036 Termine di referendum: 10 luglio 2003

4 5 6

RS 843.1 RU ... (FF 2003 2496) FF 2003 2510

2511