Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale In virtù dell'articolo 51 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (RS 412.10) e dell'articolo 45 capoverso 2 della relativa ordinanza d'esecuzione del 7 novembre 1979 (RS 412.101), Economia forestale svizzera, l'Associazione Svizzera Imprenditori Forestali e l'Associazione dei forestali Svizzeri hanno presentato un disegno di regolamento concernente l'esame professionale finale in base al sistema modulare per selvicoltore caposquadra, conducente di veicoli forestali e responsabile per l'impiego della teleferica forestale.

L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, Direzione federale delle foreste, Settore Basi e formazione, 3003 Berna, tiene il disegno a disposizione degli interessati e ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

25 novembre 2003

2003-2442

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

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