Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Disegno

(LPP) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 20031, decreta: I La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) è modificata come segue: Art. 5 cpv. 2 2

Essa s'applica soltanto agli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale (art. 48). Gli articoli 56 capoverso 1 lettere c e d e 59 capoverso 2, come pure le disposizioni relative alla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1 e 2, 65a, 65b cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo e b, 65c, 67, 69 e 71) si applicano anche agli istituti di previdenza soggetti alla legge del 17 dicembre 19933 sul libero passaggio (LFLP).

Art. 30f (nuovo)

Restrizioni durante un periodo di copertura insufficiente

1

L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che le possibilità di costituire in pegno il diritto alle prestazioni, di prelevare anticipatamente un dato importo e di rimborsare l'importo prelevato siano limitate temporaneamente e quantitativamente, oppure negate, durante un periodo di copertura insufficiente.

2

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e determina l'entità dello scoperto che giustifica le restrizioni di cui al capoverso 1.

Art. 30g Ex articolo 30f Art. 49 cpv. 2 2

Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le disposizioni sull'amministrazione

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FF 2003 5557 RS 831.40 RS 831.42

2003-1762

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paritetica (art. 51), sulla responsabilità (art. 52), sul controllo (art. 53), sul fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c, cpv. 2­5, art. 56a, 57 e 59), sulla vigilanza (art. 61, 62 e 64), sulla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1 e 2, 65a, 65b cpv. 1­3 lett. a, secondo periodo e b, 65c, 67, 69 e 71), sul contenzioso (art. 73 e 74) e sulle disposizioni penali (art. 75­79).

Art. 65a (nuovo)

Copertura insufficiente temporanea

1

È ammessa una copertura insufficiente temporanea, e dunque una deroga temporanea al principio della garanzia offerta in ogni tempo secondo l'articolo 65 capoverso 1, se: a.

è garantito che le prestazioni nell'ambito della presente legge possano essere effettuate quando sono esigibili (art. 65 cpv. 2); e

b.

l'istituto di previdenza prende misure atte a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.

2 In caso di copertura insufficiente, l'istituto di previdenza deve informare l'autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito alla copertura insufficiente e alle misure prese per rimediarvi.

Art. 65b (nuovo) Misure in caso di copertura insufficiente 1 L'istituto di previdenza deve provvedere autonomamente a sanare la copertura insufficiente. Il fondo di garanzia interviene solo se l'istituto di previdenza è insolvente.

2 Le misure destinate a sanare la copertura insufficiente devono basarsi su disposizioni regolamentari e tener conto della situazione specifica dell'istituto di previdenza, in particolare delle strutture del suo patrimonio e dei suoi impegni, quali i piani di previdenza e la struttura nonché l'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati e dei beneficiari di rendite. Esse devono essere proporzionate, adeguate all'entità dello scoperto ed essere integrate in una concezione globale equilibrata.

Devono inoltre essere idonee a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.

3 Qualora altre misure non consentano di raggiungere l'obiettivo, l'istituto di previdenza può, durante il periodo di copertura insufficiente:

a.

riscuotere dai datori di lavoro e dai lavoratori contributi destinati a sanare la copertura insufficiente; il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno pari alla somma dei corrispondenti contributi dei lavoratori;

b.

riscuotere dai beneficiari di rendite un contributo destinato a sanare la copertura insufficiente; tale contributo può essere imputato sulle rendite correnti. La riscossione del contributo è ammessa soltanto se, dalla data in cui è maturato il diritto alla rendita, sono stati concessi miglioramenti delle prestazioni non previsti da disposizioni legali o regolamentari. Non ne può tuttavia risultare una diminuzione delle prestazioni assicurative in caso di vecchiaia, morte e invalidità nella previdenza obbligatoria. Sono fatte salve

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le disposizioni regolamentari relative alla possibilità di ridurre le rendite correnti che oltrepassano le prestazioni legali; c.

applicare un tasso d'interesse inferiore a quello minimo previsto nell'articolo 15 capoverso 2.

Art. 65c (nuovo)

Riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione in caso di copertura insufficiente

1 L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che, in caso di copertura insufficiente, il datore di lavoro sia autorizzato a effettuare versamenti su un conto speciale a titolo di riserva dei contributi del datore di lavoro gravata da rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione), come pure a trasferirvi fondi della riserva ordinaria dei suoi contributi.

2 I versamenti non devono superare l'importo scoperto e non maturano interessi.

Non possono essere utilizzati per prestazioni, né costituiti in pegno, ceduti o ridotti in altro modo.

3

Il Consiglio federale disciplina i particolari, in special modo lo scioglimento della RCDL con rinuncia all'utilizzazione e il suo trasferimento nella riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro, nonché la compensazione con i contributi del datore di lavoro scaduti, l'importo complessivo consentito delle riserve dei contributi del datore di lavoro e la loro destinazione in caso di liquidazione totale e parziale.

Art. 81 cpv. 1 1I

contributi dei datori di lavoro agli istituti di previdenza e i versamenti nelle riserve dei contributi del datore di lavoro, compresi quelli di cui all'articolo 65c, sono considerati oneri dell'azienda per ciò che concerne le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

Art. 81a (nuovo) Deduzione del contributo dei beneficiari di rendite Il contributo dei beneficiari di rendite destinato a sanare una copertura insufficiente di cui all'articolo 65b capoverso 3 lettera b è deducibile dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice delle obbligazioni 4 Art. 331f (nuovo) 3. Restrizioni in caso di copertura insufficiente dell'istituto di previdenza 1 L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che le possibilità di costituire in pegno il diritto alle prestazioni, di prelevare anticipatamente un dato importo e di rimborsare l'importo prelevato siano limitate temporaneamente e quantitativamente, oppure negate, durante un periodo di copertura insufficiente.

2

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e determina l'entità dello scoperto che giustifica le restrizioni di cui al capoverso 1.

2. Legge federale del 14 dicembre 1990 5 sull'imposta federale diretta Art. 33 cpv. 1 lett. d 1

Sono dedotti dai proventi: d.

i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;

3. Legge federale del 14 dicembre 1990 6 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 9 cpv. 2 lett. d 2

Sono deduzioni generali: d.

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i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;

RS 220 RS 642.11 RS 642.14

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4. Legge federale del 17 dicembre 1993 7 sul libero passaggio Art. 17 cpv. 2­4 2

I contributi destinati a finanziare prestazioni e a coprire costi possono essere dedotti dai contributi dell'assicurato soltanto se l'entità dei diversi contributi è fissata nel regolamento e il fabbisogno figura nel conto annuale o nel relativo allegato. Sono ammesse le seguenti deduzioni:

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a.

contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni d'invalidità fino al limite ordinario d'età;

b.

contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni per i superstiti che sorgono prima del limite ordinario d'età;

c.

contributo destinato a finanziare i diritti a rendite transitorie fino al limite ordinario d'età. Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni di questa eventuale deduzione;

d.

contributo destinato a coprire misure speciali ai sensi dell'articolo 70 LPP;

e.

contributo per spese amministrative;

f.

contributo destinato a coprire i costi del fondo di garanzia;

g.

contributo destinato a sanare una copertura insufficiente.

Abrogato

4

I contributi destinati a finanziare prestazioni secondo il capoverso 2 lettere a­d possono essere dedotti dai contributi dell'assicurato soltanto se la parte non impiegata per le prestazioni e i costi di cui al capoverso 2 frutta interessi.

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RS 831.42

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