Termine di referendum: 9 ottobre 2003

Legge federale che modifica il decreto federale concernente la promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 103 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 20022, decreta: I Il decreto federale del 10 ottobre 19973 concernente la promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo è modificato come segue: Titolo Legge federale che promuove l'innovazione e la collaborazione nel turismo Art. 1

Oggetto

La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere aiuti finanziari per promuovere l'innovazione e la collaborazione nel turismo.

Art. 2 lett. e La Confederazione concentra la maggior parte degli aiuti su pochi progetti. Può sostenere quelli intesi a: e.

sostenere la ricerca e lo sviluppo e il loro coordinamento.

Art. 4 cpv. 1bis 1bis

Per progetti ai sensi dell'articolo 2 lettera e, la Confederazione può assumere il costo complessivo.

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RS 101 FF 2002 6379 RS 935.22

2002-1870

3919

Promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo. Mod. DF

Art. 5 cpv.1, primo periodo 1 Le domande di aiuto finanziario devono essere inviate al Segretariato di Stato dell'economia (Ufficio federale). ...

Art. 10 cpv. 1 e 2 1

Il presente decreto4, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

2

Ha una durata di dieci anni a partire dall'entrata in vigore.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 1° luglio 20035 Termine di referendum: 9 ottobre 2003

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Oggi: legge federale (art. 163 cpv. 1 Cost.; RS 101) FF 2003 3919

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