Decreto federale sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 20042007
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 7 della legge del 6 ottobre 20002 sulla promozione delle esportazioni; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20033, decreta:
Art. 1 1
Per il finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 20042007 č accordato un limite di spesa di 62,4 milioni di franchi.
2
Per il finanziamento della formazione dei collaboratori dei servizi esterni e dei contratti di prestazione fra il promotore delle esportazioni e i centri di sostegno č accordato un limite di spesa di 6 milioni di franchi per gli anni 20042007.
Art. 2 1
Il presente decreto non sottostā al referendum.
2
Esso entra in vigore il 1° gennaio 2004.
1 2 3
RS 101 RS 946.14 FF 2003 2543
2003-0124
2583