Decreto federale sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2004­2007

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 7 della legge del 6 ottobre 20002 sulla promozione delle esportazioni; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20033, decreta:

Art. 1 1

Per il finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2004­2007 č accordato un limite di spesa di 62,4 milioni di franchi.

2

Per il finanziamento della formazione dei collaboratori dei servizi esterni e dei contratti di prestazione fra il promotore delle esportazioni e i centri di sostegno č accordato un limite di spesa di 6 milioni di franchi per gli anni 2004­2007.

Art. 2 1

Il presente decreto non sottostā al referendum.

2

Esso entra in vigore il 1° gennaio 2004.

1 2 3

RS 101 RS 946.14 FF 2003 2543

2003-0124

2583