03.020 Messaggio concernente la revisione della legge sulle indennità di perdita di guadagno (aumento dell'indennità per le reclute e adeguamenti consecutivi all'introduzione di Esercito XXI e alla revisione della legislazione sulla protezione della popolazione) del 26 febbraio 2003

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di revisione della legge sulle indennità di perdita di guadagno.

Nel contempo vi proponiamo di togliere di ruolo l'intervento parlamentare seguente: 2002 P 01.3522 LIPG. Aumento dell'indennità per le reclute (N 06.06.02, Engelberger Eduard) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

26 febbraio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2003-0206

2529

Compendio La presente riforma del sistema delle indennità di perdita di guadagno intende innanzitutto dare seguito alla mozione Engelberger, adottata dal Consiglio nazionale sotto forma di postulato, la quale chiede di aumentare l'indennità per le reclute.

Essa propone anche di adeguare la LIPG alle riforme dell'esercito e della protezione della popolazione. La revisione riguarda i seguenti punti: ­

le persone senza figli che assolvono una scuola reclute hanno diritto a un'indennità di base unitaria di 43 franchi al giorno. Questo importo non corrisponde più alle condizioni attuali delle giovani reclute. Come proposto dalla mozione Engelberger, l'indennità per le reclute è dunque aumentata a 54 franchi al giorno;

­

la riforma Esercito XXI introduce anche un nuovo modello di servizio. I cosiddetti militari in ferma continuata possono adempiere i servizi di avanzamento senza interruzioni. L'introduzione di un tasso minimo lineare per i quadri militari in ferma continuata durante i periodi di servizio successivi all'istruzione di base consentirà di compensare le fluttuazioni dell'indennità tra il servizio di avanzamento e il servizio normale susseguente;

­

la riforma protezione della popolazione XXI prevede in particolare l'introduzione di un'istruzione di base per le persone che prestano servizio di protezione civile. Per motivi di parità di trattamento con le persone tenute a prestare servizio militare, le persone che prestano servizio di protezione civile devono essere equiparate alle reclute per quanto concerne le indennità durante l'istruzione di base.

Per il sistema delle IPG, la presente revisione comporta spese supplementari pari a circa 30 milioni di franchi all'anno.

2530

Messaggio 1

Parte generale

1.1

Introduzione

Entrata in vigore il 1° luglio 1999, la sesta revisione del sistema delle indennità di perdita di guadagno a favore delle persone che prestano servizio nell'esercito, nel servizio civile e nella protezione civile ha consentito, in particolare, di introdurre un'indennità di base indipendente dallo stato civile e un'indennità per spese di cura dei figli e di aumentare i tassi delle indennità. Per le reclute, l'indennità passa da 31 franchi a 43 franchi al giorno al fine di migliorare la situazione finanziaria delle reclute senza figli. Un ulteriore aumento è stato rifiutato per motivi finanziari.

1.2

Stralcio dal ruolo di interventi parlamentari: mozione Engelberger

Il 3 ottobre 2001, il consigliere nazionale Eduard Engelberger ha depositato una mozione (01.3522) la quale domandava di aumentare, con l'entrata in vigore della riforma Esercito XXI, l'indennità per le reclute dal 20 al 25 per cento dell'indennità totale massima prevista dalla LIPG. Nel nostro parere del 30 novembre 2001, abbiamo reputato prematura una decisione in merito a un aumento dell'indennità per le reclute, tenuto conto degli interventi parlamentari pendenti che riguardavano il sistema delle IPG. Occorreva innanzitutto effettuare un'analisi approfondita della futura evoluzione delle spese che, tuttavia, non poteva essere fatta prima che il parlamento si fosse espresso in merito e, in particolare, sull'iniziativa parlamentare Triponez. La mozione Engelberger è stata adottata dal Consiglio nazionale il 6 giugno 2002 sotto forma di postulato. Nell'ambito della consultazione degli uffici e delle deliberazioni in Parlamento sull'iniziativa Triponez concernente l'introduzione di un'indennità di maternità e l'aumento dell'indennità di base concessa alle persone prestanti servizio, è stato chiesto da più parti che il progetto di attuazione dell'iniziativa fosse completato dalla mozione Engelberger e da altre misure volte a migliorare la situazione delle persone che prestano servizio. Per non pregiudicare l'introduzione dell'indennità di maternità, il Consiglio nazionale si è tuttavia rifiutato di darle seguito. Anche noi abbiamo reputato che non fosse opportuno gravare ulteriormente l'iniziativa Triponez. Abbiamo tuttavia ritenuto necessario dare seguito alla mozione Engelberger e adottare altre misure in materia di indennità di perdita di guadagno a favore delle persone che prestano servizio. Abbiamo dunque deciso di avviare una revisione separata per disciplinare questo punto.

1.3

Riforma Esercito XXI e riforma protezione della popolazione

Le modifiche della legge sull'esercito (riforma Esercito XXI, messaggio del 24 ottobre 2001 concernente la riforma Esercito XXI e la revisione della legislazione militare; FF 2002 768) e della legislazione sulla protezione civile (riforma sulla 2531

protezione della popolazione XXI, messaggio del 17 ottobre 2001 concernente la revisione totale della legislazione sulla protezione civile; FF 2002 1535) si ripercuotono anche sul sistema delle indennità di perdita di guadagno. La riduzione dei giorni di servizio di istruzione, collegata con l'abbassamento dei limiti di età per gli obblighi militari, dovrebbe avere effetti benefici sui conti delle IPG. Lo stesso vale per la protezione civile, che limiterà l'obbligo di prestare servizio agli uomini di età compresa fra 20 e 40 anni. Le persone che hanno assolto i loro obblighi militari non dovranno più prestare servizio nella protezione civile. Inoltre, l'effettivo attuale di circa 280 000 persone sarà diminuito a 120 000 persone.

Il 4 ottobre 2002, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato la riforma dell'esercito e alla legge federale sulla protezione della popolazione.

Contro questi due progetti è stato lanciato il referendum.

1.4

Iniziativa parlamentare Triponez

Il 20 giugno 2001 il consigliere nazionale Pierre Triponez ha depositato un'iniziativa parlamentare (01.426 n) volta a modificare la legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) al fine di estendere la cerchia dei beneficiari alle madri esercitanti un'attività lucrativa. La proposta prevede il versamento per quattordici settimane un'indennità di maternità pari all'80 per cento del reddito conseguito prima del parto. Al fine di equiparare le madri e le persone che prestano servizio, l'autore proponeva inoltre di aumentare l'indennità di base di tutti gli aventi diritto, fatta eccezione per le reclute, all'80 per cento del reddito conseguito prima del servizio. Il 3 ottobre 20011 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha licenziato il suo rapporto e il relativo progetto di legge, accogliendo le richieste formulate nell'iniziativa. Le spese annuali supplementari causate dall'iniziativa parlamentare Triponez ammontano a 545 milioni di franchi, di cui 483 milioni per l'indennità di maternità e 62 milioni per l'aumento dell'indennità di base alle persone che prestano servizio. Dovrebbero essere compensate, in parte, con i risparmi, pari a 113 milioni di franchi, che si prevede di realizzare con l'entrata in vigore di Esercito XXI.

Il progetto della CSSS-N è stato approvato praticamente senza modifiche dal Consiglio nazionale il 3 dicembre 20022. Attualmente, è all'esame del Consiglio degli Stati. L'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2004.

L'attuazione dell'iniziativa parlamentare Triponez richiede un aumento dei contributi IPG in due tappe. Il tasso dovrebbe dunque passare dal 3 al 4 per mille nel 2008 e dal 4 al 5 per mille nel 20123.

La presente modifica si riferisce alla LIPG in vigore ed è proposta parallelamente all'iniziativa parlamentare Triponez. Al fine di evitare confusioni, le revisioni parallele in corso saranno coordinate durante i dibattiti parlamentari ed aggiornate prima del voto finale.

1 2 3

FF 2002 6713 Boll Uff 2003 N 1942 Stato dei calcoli ottobre 2002

2532

2

Parte speciale: Commento alle modifiche proposte

2.1

Aumento dell'indennità di base per le reclute

Le reclute senza figli percepiscono un'indennità di base uniforme di 43 franchi al giorno (20 % dell'importo massimo dell'indennità totale). Tale importo non corrisponde più alla situazione attuale delle giovani reclute. Inoltre, la riforma Esercito XXI prevede la possibilità di convocare le persone alla scuola reclute sino alla fine dell'anno in cui hanno compiuto i 26 anni.

Un aumento del tasso minimo al 25 per cento consente di migliorare notevolmente la situazione finanziaria delle reclute senza figli. Inoltre, risponde interamente alla mozione Engelberger. L'importo unitario passerebbe in tal caso a 54 franchi al giorno, ossia a 1620 franchi al mese. Inoltre, le reclute hanno diritto al soldo e alla sussistenza.

Le reclute che hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli continueranno a percepire l'indennità di base, stabilita in funzione del reddito conseguito prima del servizio, e l'indennità per figli.

2.2

Adeguamento dell'importo minimo dell'indennità di base

Insieme all'aumento dell'indennità per le reclute occorre però aumentare anche l'importo minimo dell'indennità di base. Se così non fosse, le persone senza attività lucrativa (p. es. gli studenti) sarebbero maggiormente indennizzate durante la scuola reclute che nel corso dei periodi di servizio successivi. Di conseguenza, l'importo minimo dell'indennità di base deve essere aumentato nella stessa misura dell'indennità per le reclute, ossia dal 20 (43 franchi al giorno) al 25 per cento (54 franchi al giorno) dell'indennità totale massima.

2.3

Diritto all'indennità delle persone soggette all'obbligo di leva

La riforma Esercito XXI prevede di ammodernare il sistema di reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva. La durata del reclutamento è prolungata rispetto al sistema attuale (1 giorno) e potrà estendersi sino a 3 giorni (più 2 giorni al massimo per gli esami di idoneità e gli esami tecnici, ossia 5 giorni al massimo).

Alla fine del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva saranno assegnate all'esercito o alla protezione civile oppure saranno ammesse al servizio civile o dichiarate inabili al servizio.

Affinché Esercito XXI possa procedere al reclutamento in tempo utile, le disposizioni sul reclutamento hanno dovuto essere messe in vigore prima dell'entrata in vigore della revisione della legge sull'esercito. Poiché l'entrata in vigore della riforma Esercito XXI è prevista per il 1° gennaio 2004, abbiamo messo in vigore per il 1° maggio 2002 l'ordinanza sul reclutamento (OREC)4. Di conseguenza, già a parti4

RU 2002 723

2533

re dal 1° gennaio 2003 le prime persone soggette all'obbligo di leva sono reclutate secondo le nuove disposizioni.

Secondo l'ordinanza sul reclutamento, le giornate di reclutamento sono computate nel totale obbligatorio di giorni di servizio e danno diritto al soldo. L'ammontare del soldo corrisponde a quello versato alle reclute. Le disposizioni attuali della LIPG non consentono di dedurre alcun diritto diretto alle indennità a favore delle persone soggette all'obbligo di leva. È stata dunque adottata una soluzione transitoria, valida fino all'entrata in vigore della riforma Esercito XXI, che disciplina nell'ordinanza sul reclutamento il diritto all'indennità e il relativo ammontare (art. 12b OIPG). Poiché questa disposizione non costituisce una base legale sufficiente, proponiamo che il diritto all'indennità per le persone soggette all'obbligo di leva sia sancito nella LIPG.

2.4

Tasso delle indennità per i militari in ferma continuata

Esercito XXI prevede l'introduazione di un nuovo modello di servizio. In futuro sarà possibile adempiere senza interruzioni il totale obbligatorio di giorni di servizio di istruzione (militari in ferma continuata)5. La durata totale del servizio sarà di 300 giorni per i soldati e di 430 giorni per i sottufficiali in ferma continuata. Gli uni e gli altri avranno la possibilità di effettuare il servizio senza interruzioni. Conformemente alla disposizioni della LIPG, un sottufficiale in ferma continuata ha diritto a un'indennità per le reclute nei primi 49 giorni di servizio e a un'indennità per persone in servizio di avanzamento dal 50° al 259° giorno. Durante i servizi di avanzamento, i sottufficiali in ferma continuata hanno diritto a un'indennità maggiorata, che ammonta attualmente a 97 franchi. A partire dal 260° giorno e sino alla fine del servizio, l'indennità è basata sul reddito medio conseguito prima del servizio. Per quanto riguarda le indennità, il sistema attuale espone i sottufficiali in ferma continuata a forti fluttuazioni. Per i quadri in ferma continuata che prima del servizio hanno conseguito solo redditi bassi o per gli studenti, le indennità per i servizi di istruzione potrebbero essere più elevate delle indennità versate nel corso del servizio normale successivo. Per i militari in ferma continuata questa situazione può mettere in dubbio la motivazione a prestare servizio. Questo problema non si pone per quanto concerne il servizio di avanzamento normale, poiché subito dopo aver pagato il grado non è adempiuto generalmente nessun periodo di servizio.

Nell'ambito di un progetto pilota, il 1° luglio 2001 il DDPS ha aperto le prime scuole per militari in ferma continuata. Tale progetto è limitato al 1° maggio 2003.

In questa occasione l'importo globale delle indennità dovute secondo la LIPG è stato oggetto, a titolo eccezionale, di un versamento speciale, scaglionato, che consente di parificare, per quanto riguarda le indennità, un sottufficiale in ferma continuata a un militare «in carriera». Poiché la riforma dell'esercito introdurrà definitivamente il servizio senza interruzione, la soluzione contemplata nel progetto pilota, che del resto è estremamente complessa da gestire dal profilo amministrativo, è ormai superata. Il diritto alle indennità per i sottufficiali in ferma continuata deve essere iscritto esplicitamente nella LIPG. Al termine del loro servizio di istruzione, i 5

FF 2002 768

2534

sottufficiali in ferma continuata percepiranno un'indennità minima lineare. Non dovranno tuttavia essere trattati meglio dei militari che non adempiono il loro servizio in maniera ininterrotta. Per tale motivo il tasso minimo dell'indennità loro spettante è stato calcolato sulla base della somma delle indennità minime che sarebbero concesse a un militare in ferma continuata sino al termine dei suoi periodi di servizio (scuola per sottufficiali, pagamento del grado e servizio normale).

2.5

Parità di trattamento fra le persone che prestano servizio nella protezione civile e le reclute durante l'istruzione di base

La nuova legge sulla protezione della popolazione6 prevede l'introduzione di un reclutamento comune per l'esercito e per la protezione civile. Una volta assegnati alla protezione civile, i militi di protezione civile devono anzitutto seguire un'istruzione di base della durata di due settimane almeno e di tre settimane al massimo (art. 33) 7. In seguito, sono convocate ogni anno a corsi di ripetizione della durata di almeno due giorni e di una settimana al massimo. I quadri e gli specialisti possono essere convocati ogni anno a un corso supplementare di una settimana al massimo. È necessario disciplinare il diritto all'indennità durante l'istruzione di base per le persone che prestano servizio nella protezione civile.

Per motivi di parità di trattamento, occorre accordare l'indennità prevista per le reclute anche ai militi di protezione civile durante la loro istruzione di base. Le persone che effettuano un servizio civile e che non hanno prestato la scuola reclute hanno diritto, infatti, durante il numero di giorni di servizio civile equivalente alla durata di una scuola reclute (attualmente 15 settimane, con Esercito XXI 18 o 21 settimane), anche alla stessa indennità di base delle reclute. Sono eccettuate le persone con figli che prestano servizio nella protezione civile, le quali beneficiano, come le reclute con figli e le persone con figli che effettuano un servizio civile, di un'indennità calcolata in base al reddito conseguito prima del servizio.

2.6

Commento alle singole disposizioni

Art. 1a cpv. 2bis Il presente articolo prevede ora che le persone soggette all'obbligo di leva che partecipano al reclutamento in uno dei centri svizzeri di reclutamento hanno diritto a un'indennità.

Art. 9 Per quanto riguarda il soldo, le persone soggette all'obbligo di leva sono equiparate alle reclute durante il periodo di reclutamento. Hanno dunque diritto all'indennità minima che spetta alle reclute.

6 7

FF 2002 1535 FF 2002 5822

2535

Le persone che seguono un'istruzione di base nella protezione civile hanno diritto all'indennità minima durante tale periodo. Se sono assegnate alla protezione civile solo dopo al termine della scuola reclute, si applicano le disposizioni relative alle indennità dovute durante i servizi normali. In alcuni casi, può essere tenuto in considerazione l'assolvimento parziale di una scuola reclute. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Le persone che prestano servizio nella protezione civile e che non hanno assolto una scuola reclute continuano a beneficiare, come finora, della stessa indennità di base delle reclute durante il numero di giorni di servizio civile equivalente alla durata di una scuola reclute.

Per le persone che hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli, l'indennità è calcolata in base al reddito medio conseguito prima del servizio.

Art. 9a Tale disposizione disciplina il diritto all'indennità delle persone che assolvono il proprio servizio senza interruzioni (militari in ferma continuata). Durante l'istruzione di base, tutti i militari in ferma continuata hanno diritto all'indennità minima, eccettuati coloro che hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli. Il diritto di questi ultimi è determinato in funzione del reddito medio conseguito prima del servizio.

Una volta terminata l'istruzione di base, i sottufficiali in ferma continuata hanno diritto a un'indennità minima lineare durante i restanti servizi di istruzione (scuola per sottufficiali e servizio pratico). In tal modo si intende evitare che un sottufficiale in ferma continuata percepisca un'indennità più bassa dopo aver concluso il servizio di istruzione. L'indennità minima è fissata tuttavia in modo tale che i sottufficiali in ferma continuata e i sottufficiali che non sono in ferma continuata siano trattati allo stesso modo per quanto attiene alle indennità. I sottufficiali in ferma continuata che, per un motivo qualsiasi, interrompono prematuramente il loro servizio di istruzione non hanno alcun diritto al versamento della differenza dell'indennità che sarebbe spettata loro se non avessero assolto il servizio in unico periodo.

Art. 11 cpv. 1 A causa dell'aumento del tasso minimo per le reclute, occorre aumentare il tasso minimo anche negli altri periodi di servizio.

3

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

3.1

Conseguenze per l'assicurazione

Le spese supplementari cagionate dalla revisione proposta sono stimate a 30 milioni di franchi, di cui 26 milioni di franchi dovuti all'aumento dell'indennità per le reclute e 4 milioni di franchi all'aumento dell'indennità minima per il servizio normale. Le spese supplementari provocate dall'attuazione dell'iniziativa Triponez ammontano a 545 milioni di franchi, di cui 483 milioni di franchi per l'introduzione dell'indennità di maternità alle madri che esercitano un'attività lucrativa e 62 milio2536

ni per l'aumento delle indennità di base versate alle persone che prestano servizio.

Per il 1° febbraio 2003 è inoltre previsto un nuovo trasferimento di capitale a favore dell'AI, dell'ordine di 1,5 miliardi di franchi, conformemente a una decisione presa in questo senso dal Parlamento nell'ambito dell'11a revisione dell'AVS e della 4a revisione dell'AI. Il fondo IPG dispone attualmente di un patrimonio di 3,5 miliardi di franchi (stato alla fine del 2001). Tenendo conto di tutte le spese supplementari summenzionate (compresi i trasferimenti di capitale), l'aumento dei contributi IPG dal 3 al 4 per mille non sarà necessario prima del 2007. A partire dal 2010, i contributi dovrebbero essere aumentati al 5 per mille affinché le riserve del fondo IPG non scendano sotto il minimo legale, che corrisponde alla metà dell'importo delle spese annuali. L'aumento dei contributi IPG dal 3 al 4 per mille nel 2007 non è dovuto alle spese supplementari relative alle revisioni proposte, ma all'evoluzione sfavorevole della borsa e ai minori redditi degli investimenti borsistici nell'anno contabile 2002. Un aumento al 4 per mille nel 2007 sarebbe necessario anche se ci si accontentasse di realizzare solo l'iniziativa parlamentare Triponez. L'aumento al 5 per mille nel 2010 è invece direttamente correlato alle spese supplementari legate alla revisione.

3.2

Conseguenze per la Confederazione e i Cantoni

Il regime IPG è finanziato esclusivamente con i contributi degli assicurati (lavoratori, indipendenti e non attivi) e dei datori di lavoro, senza partecipazione finanziaria della Confederazione e dei Cantoni. Il datore di lavoro che paga alla persona che presta servizio un salario per il periodo del servizio può pretendere il versamento dell'indennità nella stessa misura. La presente revisione intende mantenere questo sistema. Le modifiche proposte non hanno quindi conseguenze finanziare dirette per la Confederazione o i Cantoni, tranne che nella loro qualità di datori di lavoro. Ne risentiranno tuttavia solo con l'aumento dei contributi IPG.

Le modifiche proposte non hanno inoltre ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione.

4

Rapporto con il diritto europeo e con il diritto internazionale

L'indennità per perdita di guadagno a favore delle persone che prestano servizio non rientra nei rischi disciplinati dal diritto internazionale in materia di sicurezza sociale e può quindi essere strutturata senza alcun vincolo.

5

Costituzionalità

Le modifiche della LIPG si basano sugli articoli 59 capoversi 1, 2 e 4, 61 capoversi 3 e 4 e 68 della Costituzione federale.

2537

6

Rapporto con la LPGA

La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) è entrata in vigore il 1° gennaio 20038. Il regime delle IPG è sottoposto alla LPGA.

Tutte le modifiche necessarie della LIPG sono state effettuate rispettando la LPGA.

8

RS 830.1

2538

Allegato Tavola 1 Evoluzione dei conti d'esercizio delle IPG dal 1995 al 2001 Anno

Importo massimo della rendita

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1

205 205 205 205 205/215 1 215 215

Contributi lavo- Introiti ratori

0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 %

Spese

Saldo

Stato del fondo

(in mio fr.)

(in mio fr.)

(in mio fr.)

(in mio fr.)

860 878 969 808 844 872 813

621 621 582 558 631 680 694

239 256 387 251 213 192 120

4357 4613 5000 3051 3263 3455 3575

Entrata in vigore della 6a revisione delle IPG il 1° luglio 1999: tra l'altro, aumento dell'importo massimo da fr. 205.­ a fr. 215.­

Fonte: Statistica delle assicurazioni sociali svizzere 2002, p. 189 segg.

2539

Tavola 2

Conti finanziari delle IPG Esercito XXI, iniziativa Triponez e mozione Engelberger Importi in mio di fr.

Anno

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 * 1 2 3 4

ai prezzi del 2002

Spese

Introiti

Stato del fondo IPG

Totale

Costi

Interessi*

Variazione annuale

Stato alla fine dell'anno

in % delle spese

694 730 722 12082 1215 1304 1297 1315 1318 1393 1400 1404 1403 1481 1486 1497 1507 1593 1603 1610

774 796 808 848 859 869 11663 1179 1192 15044 1517 1531 1545 1558 1573 1586 1599 1612 1623 1634

39 ­100 76 64 54 42 33 28 24 23 26 30 34 37 40 43 46 48 49 50

119 ­34 162 ­296 ­302 ­393 ­98 ­108 ­102 134 143 157 176 114 127 132 138 67 69 74

3575 3541 21771 1848 1519 1103 984 857 738 857 983 1121 1275 1364 1464 1568 1675 1710 1745 1785

515 485 301 153 125 85 76 65 56 62 70 80 91 92 99 105 111 107 109 111

2002: stima riveduta in base all'evoluzione della borsa 1° febbraio 2003: trasferimento di un capitale di 1500 mio di fr. dalle IPG all'AI 1° gennaio 2004: Esercito XXI, iniziativa Triponez e mozione Engelberger 1° gennaio 2007: aumento dell'aliquota di contribuzione allo 0,4 1° gennaio 2010: aumento dell'aliquota di contribuzione allo 0,5

Previsioni concernenti l'evoluzione economica in % Anno

2002

2003

2004-2006

dal 2007

Salari Prezzi

2,5 0,9

2,5 1,3

2,5 1,5

3,0 2,0

2540