Legge federale sulla navigazione aerea

Disegno

(LNA) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 20031, decreta: I La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue: Art. 102a III. Esame degli aiuti pubblici

1

La Commissione della concorrenza esamina la compatibilità con l'articolo 13 dell'accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo: a.

dei progetti di decisioni del Consiglio federale che favoriscono singole imprese o produzioni rientranti nel campo d'applicazione di tale accordo, segnatamente le prestazioni e le partecipazioni previste agli articoli 101, 101a e 102 della presente legge;

b.

delle misure di sostegno simili prese dai Cantoni e dai Comuni, nonché da altre corporazioni o enti svizzeri misti o di diritto pubblico;

c.

delle misure di sostegno simili prese dalla Comunità europea o dai suoi Stati membri.

2 Nel suo esame la Commissione della concorrenza è indipendente dal Consiglio federale e dall'Amministrazione.

3

Le autorità competenti per la decisione tengono conto del risultato di tale esame.

1 2 3

FF 2003 5424 RS 748.0 RS 0.748.127.192.68

2003-1767

5431

Ordinanza

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5432

RU 2003