Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Modifica del 21 gennaio 2003

Il Consiglio federale svizzero decreta: I È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni1, stampate in grassetto, della convenzione addizionale 2003 al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile2: Convenzione addizionale del 12 novembre 2002 al contratto nazionale mantello 1998­2000 I.

Adeguamento dei salari effettivi

II.

Adeguamento dei salari base

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2003, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente alla cifra I della convenzione addizionale 2003.

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Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione Pubblicazioni, 3003 Berna.

Cfr. Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF 1998 4469­4471.

2003-0029

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

III Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2003 e ha effetto sino al 31 marzo 2003.

21 gennaio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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