L Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
Disegno
Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20021, decreta: I La legge federale dell'8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è modificata come segue: Art. 2a (nuovo)
Agenzia nazionale
La Confederazione può istituire un'agenzia nazionale incaricata di accompagnare la partecipazione svizzera ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù.
Art. 3 1
Provvedimenti
La Confederazione può: a.
erogare sussidi per la partecipazione ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù;
b.
finanziare misure di accompagnamento per l'attuazione della partecipazione di cui alla lettera a;
c.
concedere borse di studio a coloro che intendono studiare presso istituti europei.
2 Il Consiglio federale stabilisce i criteri di calcolo dei sussidi e disciplina la procedura.
Art. 5 cpv. 4 (nuovo) 4
1 2
È prorogata al 31 dicembre 2007.
FF 2003 2019 RS 414.51
2198
2002-2227
Cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
2199