01.453 Iniziativa parlamentare Esenzione fiscale per i contributi destinati a sostenere la ricerca scientifica (Stump) Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 18 febbraio 2003

Onorevole presidente, gentili signore, egregi signori, conformemente all'articolo 21quater capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC) sottoponiamo il presente rapporto alla Vostra attenzione. Al contempo, il Consiglio federale ha l'opportunità di esprimere il proprio parere in merito.

La Commissione propone di approvare la modifica presentata.

18 febbraio 2003

A nome della Commissione Il presidente: Jean-Philippe Maître

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2003-0746

Rapporto 1

Antefatti

Il 5 ottobre 2001, la consigliera nazionale Doris Stump ha inoltrato un'iniziativa parlamentare che chiede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto dei contributi ridistribuiti nell'ambito di un progetto di ricerca tra i partner coinvolti, universitari o meno, e delle prestazioni fornite tra i partecipanti al progetto. Il 26 settembre 2002 il Consiglio nazionale ha dato seguito con decisione unanime all'iniziativa parlamentare su proposta della sua Commissione1. L'iniziativa parlamentare è stata assegnata alla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale perché elaborasse un testo. La Commissione ha dibattuto un progetto insieme all'Amministrazione federale delle contribuzioni durante la seduta del 18 febbraio 2003, approvando il rapporto ed il progetto di legge con 19 voti favorevoli, nessuno contrario e senza astensioni.

2

Elementi principali del progetto di legge

2.1

Misure necessarie

2.1.1

Misure necessarie nella distribuzione di contributi alla ricerca

Secondo il diritto e la prassi vigenti e conformemente l'articolo 33 capoverso 6 lettera c della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto2, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per contributi a sostegno della ricerca scientifica condotta da gruppi di scienziati è prevista in linea di principio solo per il contributo versato al primo destinatario diretto. Se questi contributi vengono ridistribuiti completamente o in parte ai membri del gruppo scientifico, la somma ricevuta da questi ultimi è imponibile. Questa prassi provoca una riduzione della somma a disposizione della ricerca. Spesso però i progetti di ricerca e di sviluppo sono gestiti da un centro di competenze (Leading House) che assegna i compiti e gli incarichi ad una rete di partner ed enti. È quanto succede ad esempio con i poli di ricerca nazionali (PRN). Quando i contributi vengono versati dal centro di competenza ai partecipanti al gruppo di ricerca, secondo il diritto vigente sono soggetti alla tassa sul valore aggiunto. L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha ampliato la prassi dell'esenzione per coloro che elargiscono le sovvenzioni, come ad esempio per il Fondo nazionale per la ricerca scientifica. Come indicato dalla pubblicazione n. 19 dell'AFC "Formazione e ricerca", il pagamento ai corichiedenti non è imponibile se nella domanda di contributo alla ricerca scientifica vengono menzionati sia il primo richiedente sia i corichiedenti con i relativi contributi, anche se l'intera somma è versata al primo richiedente che ridistribuisce le parti esattamente come riportato nella domanda. La prassi è valida solo per la ricerca operativa con i suoi cosiddetti programmi prioritari, ormai sostituiti dai poli di ricerca nazionali. Questa procedura corrente dunque ha un campo di applicazione molto limitato, fatto che richiede un 1 2

Boll. Uff. 2002 N 1466 RS 641.20

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nuovo disciplinamento. I mezzi a disposizione della ricerca non devono più assottigliarsi a causa delle imposte sui contributi ridristribuiti.

2.1.2

Misure necessarie per le prestazioni fornite tra i partecipanti ad un progetto di ricerca

Secondo il diritto vigente, gli indennizzi versati per prestazioni reciproce all'interno di uno stesso progetto di ricerca, vengono sussunti al concetto di retribuzione e sono dunque imponibili. Si tratta di prestazioni in denaro, di prestazioni personali e di prestazioni in natura fornite alla comunità da coloro che partecipano ad un gruppo di ricerca. Di conseguenza, nell'ambito di un progetto di ricerca, vengono tassate anche le prestazioni proprie fornite dai partner al progetto sovvenzionato e necessarie alla concessione della sovvenzione. Ma l'imposta diminuisce le prestazioni e dunque anche la somma a disposizione. Ne consegue che la collaborazione tra i vari istituti, nell'ambito del progetto, è ostacolata e che la distribuzione di incarichi ad unità autonome non conviene più. Coloro che partecipano ad un progetto gestito da un centro di ricerca vengono svantaggiati in rapporto ad altri che possono svolgere l'attività di ricerca e sviluppo autonomamente.

2.2

Progetto di legge

Il testo comprende da una parte l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto nella ridistribuzione dei contributi alla ricerca su quanti partecipano al progetto e dall'altra l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni fornite tra quanti partecipano al progetto, se ricevono contributi di sostegno alla ricerca ed allo sviluppo scientifici.

2.2.1

Esenzione nella ridistribuzione di contributi alla ricerca tra quanti partecipano ad un progetto

L'integrazione all'articolo 33 capoverso 6 lettera c della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto esonera a tutti i livelli i contributi intesi a sostenere la ricerca scientifica e comprende i contributi sia pubblici sia privati. La ridistribuzione di contributi di questo tipo operata da chi li riceve a favore di chi partecipa al progetto non assottiglierebbe più inutilmente la somma messa a disposizione. Ne risulterebbero un potenziamento della piazza svizzera nell'ambito della ricerca e un sostegno ad obiettivi di politica universitaria.

2.2.2

Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni tra quanti partecipano al progetto di ricerca

Grazie all'introduzione del numero 11bis nell'articolo 18 della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto, le prestazioni, segnatamente quelle personali e quelle in natura, fornite per la comunità dai partecipanti ai gruppi di ricerca vengono eso2758

nerate dall'imposizione se l'istituto o la persona ricevono contributi ai sensi dell'articolo 33 capoverso 6 lettera c della legge. Le prestazioni proprie fornite dai partner nell'ambito di un progetto di ricerca sovvenzionato e richieste come condizione per la concessione delle sovvenzioni non devono più essere sottoposte all'onere fiscale. In questo modo i ricercatori autonomi ed i gruppi di ricerca vengono equiparati sotto il profilo fiscale. Una tale modifica di legge non compromette la neutralità della concorrenza, poiché le organizzazioni private e quelle pubbliche vengono trattate in modo uguale.

3

Spiegazioni alle singole disposizioni

La modifica di legge proposta dalla presente iniziativa parlamentare prevede di completare l'articolo 33 capoverso 6 lettera c della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto e di introdurre un nuovo numero 11bis all'articolo 18 della stessa legge.

3.1

Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per la ridistribuzione di contributi alla ricerca tra quanti partecipano al progetto

L'integrazione dell'articolo 33 capoverso 6 lettera c della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto prevede che anche i contributi ricevuti da un gruppo di ricerca e ridistribuiti a persone e istituti che partecipano allo stesso progetto di ricerca e sviluppo non rappresentino contributi che fanno parte del compenso quando il destinatario è una comunità di ricerca. I poli di ricerca nazionali ad esempio sono costituiti da un centro di competenza (Leading House) cui è collegata una rete di partner, persone e istituti, nel settore universitario o extrauniversitario. Il Leading House di un PRN convoglia i contributi ricevuti dal Fondo nazionale per la ricerca scientifica ai propri partner che realizzano i singoli progetti parziali. Si tratta di una ridistribuzione di sovvenzioni e quanto detto vale anche per quelle previste nelle riserve, non assegnate sin dall'inizio ad un progetto parziale, ma la cui distribuzione compete al Leading House. Ai sensi della nuova aggiunta all'articolo 33 capoverso 6 lettera c della legge, questa ridistribuzione non è più soggetta all'imposta sul valore aggiunto. Poiché questa procedura non è peculiare ai PRN, ma è ripresa anche nel caso dei contributi della Conferenza universitaria svizzera (CUS) e di progetti europei o altri progetti internazionali di ricerca, vale anche per tutti i progetti analoghi.

3.2

Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni tra i partecipanti al progetto di ricerca

Con il nuovo numero 11bis all'articolo 18 della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di istituti e singoli interessati implicati nell'ambito di una comunità allo stesso progetto di ricerca e sviluppo saranno esentasse se la comunità riceve i contributi ai sensi dell'articolo 33 capoverso 6 lettera c della legge.

L'eccezione vale solo per le prestazioni che gli istituti e le persone si forniscono reciprocamente allo scopo di realizzare il progetto. Si tratta di contributi finanziari, 2759

prestazioni personali o in natura fornite dai membri della comunità di ricerca alla comunità stessa, analogamente alle prestazioni dei soci di una società semplice. In base alle disposizioni legali in particolare concernenti i PRN i partecipanti devono fornire determinate prestazioni proprie conformi alle condizioni se desiderano ricevere i contributi dal Fondo nazionale. Si tratta segnatamente di allestire un centro di competenza (Leading House) da parte di un'accademia universitaria quale istituzione di base e di usufruire del personale e dell'infrastruttura da parte degli istituti (corichiedenti) che partecipano al progetto. Il fine del nuovo numero 11bis è evitare l'onere fiscale per le prestazioni proprie fornite dai partner nell'ambito del progetto sovvenzionato e richieste come condizione per la concessione delle sovvenzioni.

Questa nuova disposizione per casi eccezionali tuttavia è espressamente vincolata alla corrispondente disposizione dell'articolo 33 capoverso 6 lettera c della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto. Con un'aggiunta alla legge formulata in questo modo si garantisce che lo scambio di prestazioni all'interno di società semplici in tutti gli altri casi che non hanno come scopo la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo sovvenzionati rimanga imponibile.

4

Conseguenze

4.1

Conseguenze finanziarie

Se la ridistribuzione di contributi a progetti di ricerca viene esentata dall'imposta sul valore aggiunto, viene a cadere un onere fiscale difficile da quantificare. L'autrice dell'iniziativa calcola con circa 8 milioni di franchi per i poli di ricerca e 3,8 milioni di franchi per la Conferenza universitaria. Come illustrato al numero 2.1.1, dall'entrata in vigore della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto al 1° gennaio 2001, per quel che riguarda la ridistribuzione di contributi in virtù dell'articolo 33 capoverso 6 lettera c della legge, l'Amministrazione federale delle contribuzioni applica una prassi che può sembrare restrittiva. Se invece tutti i contributi di questo tipo, ricevuti da una ,,Leading House" e ridistribuiti proporzionalmente tra i partner del progetto, venissero disciplinati dall'articolo 33 capoverso 6 lettera c della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto, su questi contributi ridistribuiti verrebbe a pesare l'onere fiscale. Non si potrebbe più parlare di una diminuzione del gettito fiscale di queste dimensioni. Il testo dell'articolo 33 capoverso 6 lettera c della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto di per sé permetterebbe una tale (ampia) interpretazione. Tuttavia, nell'ottica di una tale applicazione in senso ampio dell'articolo 33 capoverso 6 lettera c della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto, l'Amministrazione federale delle contribuzioni rinuncia a qualificare i contributi in questione come diminuzione del gettito fiscale.

L'esenzione fiscale delle prestazioni tra i partner ad un progetto di ricerca e sviluppo sovvenzionato dai relativi contributi causa probabilmente una diminuzione del gettito fiscale di circa un milione di franchi annui.

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4.2

Esecuzione

La modifica proposta disciplina con criteri precisi l'obbligo di versare l'imposta sul valore aggiunto per quel che riguarda i mezzi concessi alla ricerca ed allo sviluppo e permette un'attuazione senza complicazioni della relativa legge.

5

Rapporti con il diritto europeo

La direttiva UE del Consiglio del 17 maggio 1977 sull'armonizzazione delle disposizioni legali dei Paesi membri non prevede un'esenzione fiscale di questo tipo.

Tuttavia, la legge tedesca sul fatturato (Umsatzsteuergesetz, UStG 1999) prevede un'esezione di questo tipo al § 4 numero 21a. Il testo della disposizione cita: «Tra i fatturati di cui al § 1 capoverso 1 numero 1 sono esenti da tasse: i fatturati delle università statali provenienti da attività di ricerca. Non fanno parte della ricerca le attività che si limitano all'applicazione di conoscenze acquisite, il rilevamento di gestioni progettuali e le attività senza nessi con la ricerca.»

6

Costituzionalità

L'articolo 130 della Costituzione federale autorizza la Confederazione a definire e a riscuotere l'imposta sul valore aggiunto.

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