Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

Progetto

(LAINF) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 17 giugno 20031 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità; visto il parere del Consiglio federale del 27 agosto 20032, decreta: I La legge federale del 20 marzo 19813 sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue: Art. 92 cpv. 1 e 7 1

I premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato. Essi consistono di premi netti corrispondenti al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per le indennità di rincaro non finanziate con eccedenze di interessi. Gli assicuratori possono riscuotere un premio minimo indipendente dal rischio per ognuna delle due assicurazioni obbligatorie; il Consiglio federale fissa il limite massimo del premio minimo.

7 Gli assicuratori riscuotono il supplemento per le spese amministrative a copertura degli oneri correnti che derivano loro dall'esecuzione dell'assicurazione contro gli infortuni. Il Consiglio federale può fissare le aliquote massime per tali supplementi, nonché il differenziale massimo fra il supplemento massimo e quello minimo applicati dallo stesso assicuratore. Stabilisce il termine per modificare i tariffari dei premi e procedere ad una nuova classificazione delle aziende in classi e gradi; emana inoltre disposizioni sul calcolo dei premi in casi speciali, in particolare per gli assicurati a titolo facoltativo e per gli affiliati ad una cassa malati riconosciuta.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2003 5197 FF 2003 ...

RS 832.20

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2003-1396