Traduzione1

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine Conclusa il 17 settembre 2001 Approvata dall'Assemblea federale il ...

Ratificata con strumenti scambiati il ...

Entrata in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e Il Governo della Repubblica delle Filippine, risoluti a cooperare nell'ambito della sicurezza sociale hanno deciso di concludere una Convenzione a tale scopo e hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Parte prima: Disposizioni generali Art. 1

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione:

1

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a.

«Parte» designa la Repubblica delle Filippine, qui di seguito Filippine, o la Svizzera;

b.

«territorio» designa: ­ per quanto riguarda le Filippine, il territorio della Repubblica delle Filippine, ­ per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera;

c.

«cittadino» designa: ­ per quanto riguarda le Filippine, il cittadino filippino, ­ per quanto riguarda la Svizzera, il cittadino svizzero;

d.

«autorità competente» designa: ­ per quanto riguarda le Filippine, il Presidente e direttore generale del regime della sicurezza sociale (Social Security System), ­ per quanto riguarda la Svizzera, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali;

Dal testo originale francese (RO 2003 ...).

2002-1896

Sicurezza sociale. Convenzione con la Repubblica delle Filippine

e.

«istituzione competente» designa: ­ per quanto riguarda le Filippine, il regime della sicurezza sociale (Social Security System), ­ per quanto riguarda la Svizzera, l'ente cui spetta l'applicazione della legislazione menzionata nell'articolo 2 capoverso 1 lettera b;

f.

«legislazione» designa le leggi e i disciplinamenti enumerati nell'articolo 2;

g.

«periodo di assicurazione» designa, per quanto riguarda una Parte, un periodo di contribuzione o un periodo equivalente che permette di acquisire il diritto a una prestazione conformemente alla legislazione di questa Parte;

h.

«prestazione» designa, per quanto riguarda una Parte, ogni prestazione in contanti, rendita o indennità prevista dalla legislazione di questa Parte e comprende i supplementi e aumenti accordati oltre a queste prestazioni in contanti, rendite o indennità;

i.

«prestazione di vecchiaia» designa: ­ per quanto riguarda le Filippine, le prestazioni di vecchiaia conformemente alla legislazione menzionata nell'articolo 2 capoverso 1 lettera a, ­ per quanto riguarda la Svizzera, le prestazioni di vecchiaia conformemente alla legislazione menzionata nell'articolo 2 capoverso 1 lettera b numero i;

j.

«prestazione per superstiti» designa: ­ per quanto riguarda le Filippine, le prestazioni in caso di decesso al coniuge superstite conformemente alla legislazione menzionata nell'articolo 2 capoverso 1 lettera a, ­ per quanto riguarda la Svizzera, le prestazioni per superstiti conformemente alla legislazione menzionata nell'articolo 2 capoverso 1 lettera b numero i;

k.

«prestazione d'invalidità» designa: ­ per quanto riguarda le Filippine, le prestazioni d'invalidità conformemente alla legislazione menzionata nell'articolo 2 capoverso 1 lettera a, ­ per quanto riguarda la Svizzera, le prestazioni d'invalidità conformemente alla legislazione menzionata nell'articolo 2 capoverso 1 lettera b numero ii;

l.

«risiedere» significa dimorare abitualmente;

m. «domicilio» designa il luogo in cui una persona dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

2. I termini non definiti nel presente articolo hanno il senso attribuito loro dalla legislazione applicabile.

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Art. 2

Campo d'applicazione materiale

1. La presente Convenzione si applica alla seguente legislazione: (a) per quanto riguarda le Filippine: la legge sulla sicurezza sociale (Social Security Law) per il pensionamento, l'invalidità e le prestazioni in caso di decesso; (b) per quanto riguarda la Svizzera: (i) la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, (ii) la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità.

2. Fatto salvo il capoverso 3, la presente Convenzione si applica anche a tutte le leggi e ai disciplinamenti che modificano, completano, codificano o sostituiscono le legislazioni enumerati dal capoverso 1.

3. Tuttavia essa si applica anche alle leggi e ai disciplinamenti: (a) che istituiscono un nuovo ramo della sicurezza sociale, solo se è così convenuto tra le Parti; (b) che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari, soltanto nel caso in cui la Parte che ha modificato la sua legislazione non notifichi la sua opposizione all'altra Parte entro un termine di sei mesi dall'entrata in vigore di detti atti.

Art. 3

Campo d'applicazione personale

1. Fatte salve le disposizioni contrarie, la presente Convenzione si applica: (a) ai cittadini delle Parti che sono o sono stati assoggettati alla legislazione delle Filippine o della Svizzera, nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino da quelli di un cittadino di una delle Parti; (b) ai rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati, agli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi nella misura in cui sono o sono stati assoggettati alla legislazione delle Filippine o della Svizzera nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino da quelli di queste persone a condizione che risiedano sul territorio di una delle Parti; sono fatte salve le disposizioni legali più favorevoli della Parte interessata; (c) ai membri della famiglia e ai superstiti delle persone che, a prescindere dalla loro nazionalità, sono o sono state assoggettate alla legislazione di una delle Parti, se questi membri della famiglia o superstiti sono cittadini di una delle Parti o sono apolidi o rifugiati residenti sul territorio di una delle Parti.

2. Riguardo agli articoli 6, 7, 8, 9 capoversi 1­3, 10 capoversi 3 e 4, 12 e 13 e alla parte IV, la presente Convenzione si applica anche a tutte le persone a prescindere dalla loro nazionalità.

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Art. 4

Parità di trattamento

1. Laddove la Convenzione non disponga altrimenti, i cittadini di una delle Parti, i membri delle loro famiglie e i loro superstiti beneficiano, per quanto riguarda l'applicazione della legislazione dell'altra Parte, dello stesso trattamento riservato ai cittadini di quest'ultima Parte, ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti. Lo stesso dicasi per i rifugiati e per gli apolidi e per i membri delle loro famiglie e per i loro superstiti menzionati nell'articolo 3 capoverso 1 lettera b.

2. Il capoverso 1 non si applica: (a) alla legislazione svizzera sull'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; (b) alla legislazione svizzera sull'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità di cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o delle istituzioni di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera c della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 5

Versamento delle prestazioni all'estero

1. Fatte salve le disposizioni contrarie della presente Convenzione, le prestazioni versate a una persona menzionata nell'articolo 3 capoverso 1 lettera a, comprese le prestazioni acquisite in virtù della presente Convenzione, conformemente alla legislazione di una delle Parti non possono essere ridotte, modificate, sospese, soppresse o confiscate per il semplice fatto che la persona beneficiaria risiede nel territorio dell'altra Parte.

2. Il capoverso 1 non si applica alle rendite ordinarie dell'assicurazione svizzera per l'invalidità concesse agli assicurati il cui grado d'invalidità sia inferiore al 50 per cento, né alle rendite straordinarie né agli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

3. Le prestazioni che, conformemente alla presente Convenzione, sono versate da una Parte sul territorio dell'altra sono erogate anche ai cittadini di questa Parte che risiedono in uno Stato terzo nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, nella misura in cui i loro diritti derivino da quelli di questi cittadini, alle stesse condizioni e nella stessa misura previste dalla legislazione della prima Parte per i suoi cittadini, i membri delle loro famiglie e i loro superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino da quelli di questi cittadini.

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Parte seconda: Disposizioni sulla legislazione applicabile Art. 6

Regola generale

Fatte salve le disposizioni contrarie della presente Convezione e gli articoli 7­12, le persone salariate impiegate sul territorio di una delle Parti sono assoggettate per quanto riguarda tale attività solo alla legislazione di questa Parte.

Art. 7

Lavoratori indipendenti

Le persone che risiedono sul territorio di una delle Parti e che esercitano un'attività lucrativa indipendente sul territorio dell'altra o di entrambe le Parti sono assoggettate per quanto riguarda tale attività solo alla legislazione della prima Parte.

Art. 8

Lavoratori distaccati

1. Le persone salariate assoggettate alla legislazione di una Parte che sono inviate temporaneamente sul territorio dell'altra Parte per l'esecuzione di lavori per conto del loro datore di lavoro, per quanto riguarda tale attività sono assoggettate per la sua durata solo alla legislazione della prima Parte come se fosse svolta sul suo territorio.

2. Nel caso in cui la durata necessaria per l'esecuzione dei lavori superi i 24 mesi, la legislazione della prima Parte può continuare ad essere applicata previo accordo delle istituzioni competenti di entrambe le Parti.

3. Le persone impiegate da un servizio ufficiale o da una corporazione di diritto pubblico di una delle Parti inviate sul territorio dell'altra sono assoggettate alla legislazione dello Stato accreditante.

Art. 9

Personale delle imprese di trasporto internazionali

1. Le persone che esercitano la loro attività sul territorio delle due Parti quali membri del personale di volo di un'impresa di trasporto internazionale che effettua, per conto proprio o di terzi, trasporti aerei di passeggeri o merci, e che ha la sede sul territorio di una delle Parti, per quanto riguarda tale attività sono assoggettate solo alla legislazione di questa Parte.

2. Tuttavia, le persone impiegate in una succursale o in una rappresentanza permanente dell'impresa sul territorio della Parte dove l'impresa non ha la sede, per quanto riguarda tale attività sono assoggettate solo alla legislazione della Parte sul cui territorio si trova la succursale o la rappresentanza permanente.

3. Nonostante i capoversi precedenti, le persone occupate interamente o principalmente sul territorio della Parte dove risiedono sono assoggettate alla legislazione di questa Parte, anche se l'impresa che le occupa non vi ha la sede né succursali o rappresentanze permanenti.

4. I cittadini di una delle Parti, membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di una delle Parti e residenti sul territorio di una delle Parti sono assicurati secondo la legislazione del loro Stato di residenza legale.

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Art. 10

Persone al servizio del Governo

1. I cittadini di una delle Parti da questa inviati sul territorio dell'altra come membri di una missione diplomatica o di un posto consolare, sono assoggettati alla legislazione della prima Parte.

2. I cittadini di una delle Parti impiegati sul territorio dell'altra al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare della prima Parte sono assicurati secondo la legislazione della seconda Parte. Essi possono optare per l'applicazione della legislazione della prima Parte entro il termine di sei mesi a contare dall'inizio del loro impiego o dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

3. Il capoverso 2 si applica per analogia: (a) ai cittadini di Stati terzi impiegati sul territorio di una delle Parti al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare dell'altra Parte; (b) ai cittadini di una delle Parti e ai cittadini di Stati terzi impiegati sul territorio dell'altra Parte al servizio personale di cittadini della prima Parte menzionati nei capoversi 1 e 2.

4. Se una missione diplomatica o un posto consolare di una delle Parti occupa sul territorio dell'altra Parte persone assicurate secondo la legislazione della seconda Parte, deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalla legislazione della seconda Parte. La stessa regola si applica ai cittadini di cui ai capoversi 1 e 2 che impiegano tali persone al loro servizio personale.

5. I capoversi 1­4 non si applicano ai membri onorari di posti consolari né ai loro impiegati.

Art. 11

Persone al servizio di Stati terzi

1. I cittadini di una delle Parti impiegati sul territorio dell'altra Parte al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato terzo che non sono assicurati secondo la legislazione di detto Stato terzo né secondo la legislazione della prima Parte sono assicurati ai sensi delle disposizioni legali della seconda Parte.

2. Il capoverso 1 si applica per analogia ai coniugi e ai figli delle persone ivi menzionate che dimorano con esse in Svizzera, a condizione che non siano già assicurati secondo le disposizioni legali svizzere.

Art. 12

Deroga alle disposizioni di assoggettamento

Le autorità competenti di entrambe le Parti possono prevedere di comune accordo deroghe alle disposizioni degli articoli 6­10 per qualsiasi persona o categoria di persone.

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Art. 13

Familiari che accompagnano il lavoratore

1. Nel caso in cui ai sensi degli articoli 8­10 o dell'articolo 12 una persona esercitante un'attività lucrativa sul territorio di una delle Parti rimane assoggettata alle disposizioni legali dell'altra Parte, anche il coniuge e i figli di questa persona che dimorano con essa sul territorio della prima Parte vi rimangono assoggettati, a condizione che non vi esercitino essi stessi un'attività lucrativa.

2. Se, conformemente al capoverso 1, al coniuge e ai figli si applicano le disposizioni legali svizzere, questi sono assicurati presso l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Parte terza: Disposizioni sulle prestazioni Capitolo 1: Disposizioni sulle prestazioni filippine Art. 14

Totalizzazione dei periodi di assicurazione

1. Nel caso in cui una persona non ha diritto a una prestazione poiché non ha compiuto un numero sufficiente di periodi di assicurazione secondo la legislazione delle Filippine, l'istituzione competente filippina incaricata di determinare il diritto alla prestazione secondo questa legislazione terrà conto anche dei periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera a condizione che i periodi non si sovrappongano.

2. L'istituzione competente filippina non applica il capoverso 1 nel caso in cui la persona per cui è calcolata la prestazione ha compiuto un numero di periodi di assicurazione sufficiente per adempiere le condizioni del diritto alla prestazione secondo la legislazione che applica.

3. La presente Convenzione non è d'ostacolo all'applicazione della legislazione delle Filippine sul versamento di prestazioni più favorevoli per le persone menzionate nell'articolo 3 capoverso1 lettera a.

Art. 15

Periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione di uno Stato terzo

Nel caso in cui una persona non ha diritto a prestazioni filippine sulla base di periodi di assicurazione compiuti in entrambe le Parti contraenti e totalizzati conformemente all'articolo 14, si esamina il diritto a una prestazione tenendo conto di questi periodi e di periodi compiuti secondo la legislazione di uno Stato terzo al quale le Filippine sono legate mediante un accordo di sicurezza sociale che prevede la totalizzazione dei periodi di assicurazione.

Art. 16

Periodo minimo richiesto per la totalizzazione

Nonostante altre disposizioni della presente Convenzione, l'istituzione competente filippina non è tenuta ad applicare gli articoli 14 e 15 nel caso in cui la somma dei periodi di assicurazione compiuti da una persona secondo la legislazione delle Filippine è inferiore a un anno.

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Art. 17

Prestazioni secondo la legislazione delle Filippine

Nel caso in cui una persona, sulla sola base dei periodi d'assicurazione compiuti secondo la legislazione filippina, non ha diritto a una prestazione, ma vi ha diritto in base alla somma di cui agli articoli 14 e 15, l'istituzione competente filippina calcola l'importo della prestazione nel seguente modo: (a) in primo luogo calcola l'importo teorico della prestazione che sarebbe versata conformemente alla legislazione delle Filippine solo sulla base del periodo di assicurazione minimo richiesto da questa legislazione; (b) in seguito moltiplica la prestazione teorica per la frazione stabilita dal rapporto tra i periodi di assicurazione realmente compiuti secondo la legislazione delle Filippine e la somma dei periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione delle Filippine e dei soli periodi compiuti secondo la legislazione svizzera o secondo la legislazione di uno Stato terzo conformemente all'articolo 15, necessari per adempiere le condizioni minime per il diritto a una prestazione conformemente alla legislazione delle Filippine.

Capitolo 2: Disposizioni sulle prestazioni svizzere Art. 18

Provvedimenti d'integrazione

1. I cittadini filippini che, immediatamente prima che i provvedimenti d'integrazione entrino in linea di conto, sono sottoposti all'obbligo contributivo nell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, beneficiano di tali provvedimenti fintanto che dimorano in Svizzera. L'articolo 19 si applica per analogia al presente capoverso.

2. I cittadini filippini che, immediatamente prima che i provvedimenti d'integrazione entrino in linea di conto, non sono sottoposti all'obbligo contributivo nell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ma sono comunque assicurati in Svizzera, beneficiano di tali provvedimenti a condizione che rimangano domiciliati in Svizzera e che, immediatamente prima che i provvedimenti d'integrazione entrino in linea di conto, abbiano risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni hanno inoltre diritto a tali provvedimenti qualora siano domiciliati in Svizzera e vi siano nati invalidi oppure vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla nascita.

3. I cittadini filippini residenti in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi non interrompono la loro durata di residenza in Svizzera giusta il capoverso 2.

4. I figli nati invalidi nelle Filippine e la cui madre non ha soggiornato in questo Paese durante più di due mesi prima della nascita sono assimilati ai bambini nati invalidi in Svizzera. In caso d'infermità congenita del bambino, l'assicurazione federale per l'invalidità assume i costi per le prestazioni fornite nelle Filippine per una durata di tre mesi dopo la nascita fino all'importo pari a quello delle prestazioni che avrebbe dovuto concedere in Svizzera.

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5. Il capoverso 4 si applica per analogia ai bambini nati invalidi al di fuori del territorio delle Parti; tuttavia, in questo caso l'assicurazione federale per l'invalidità assume solo i costi delle prestazioni che devono essere concesse d'urgenza nello Stato terzo a causa delle condizioni di salute del bambino.

Art. 19

Mantenimento della copertura assicurativa

Per l'acquisizione del diritto alle rendite ordinarie previste dalle disposizioni legali svizzere relative all'assicurazione per l'invalidità, i cittadini filippini rimangono assicurati per un anno dopo l'interruzione del lavoro seguita da invalidità, a condizione che abbiano cessato l'attività lucrativa in Svizzera a seguito d'infortunio o di malattia e che l'invalidità sia stata accertata in questo Paese. Sono tenuti a pagare i contributi all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità come se fossero domiciliati in Svizzera.

Art. 20

Indennità unica

1. I cittadini filippini o i loro superstiti non residenti in Svizzera che hanno diritto a una rendita ordinaria parziale dell'assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti pari al massimo al 20 per cento della rendita ordinaria completa, percepiscono, anziché la rendita parziale, un'indennità unica pari al valore attuariale della rendita dovuta conformemente alla legislazione svizzera al momento dell'insorgere dell'evento assicurato. I cittadini filippini o i loro superstiti che hanno beneficiato di tale rendita parziale e che lasciano definitivamente la Svizzera ricevono un'indennità pari al valore attuariale della rendita al momento della partenza.

2. Nel caso in cui l'importo della rendita ordinaria parziale sia superiore al 20 per cento, ma non al 30 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini filippini o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o che la lasciano definitivamente possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di un'indennità. Essi devono operare tale scelta durante la procedura di fissazione della rendita nel caso in cui risiedono fuori della Svizzera all'insorgenza dell'evento assicurato oppure al momento in cui lasciano il Paese qualora abbiano già beneficiato di una rendita in Svizzera.

3. Nel caso di una coppia di coniugi in cui entrambi sono stati affiliati all'assicurazione svizzera, l'indennità unica è versata a un coniuge solo al momento in cui anche l'altro coniuge ha diritto a una rendita.

4. I capoversi 1­3 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell'assicurazione federale per l'invalidità, a condizione che l'avente diritto abbia compiuto 55 anni e non sia previsto un riesame delle condizioni per la concessione di prestazioni.

5. Dopo il versamento dell'indennità unica da parte dell'assicurazione svizzera, nei confronti di quest'ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi versati fino allora.

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Art. 21

Rendite straordinarie

1. I cittadini filippini hanno diritto alle rendite straordinarie dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri a condizione che siano domiciliati in Svizzera e che, immediatamente prima della data a partire dalla quale chiedono la rendita, abbiano soggiornato ininterrottamente in Svizzera: (a) durante almeno dieci anni se si tratta di una rendita di vecchiaia; (b) durante almeno cinque anni se si tratta di una rendita per superstiti o d'invalidità o di una rendita di vecchiaia che sostituisce queste due prestazioni.

2. Per l'applicazione del capoverso 1: (a) i periodi durante i quali la persona interessata residente in Svizzera era esonerata dall'affiliazione all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non sono computati; (b) il periodo di residenza in Svizzera giusta il capoverso 1 è considerato ininterrotto se la persona lascia la Svizzera durante un periodo non superiore a tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato.

3. L'indennità unica versata giusta l'articolo 20 capoversi 1­4 non è d'ostacolo alla concessione di una rendita straordinaria in applicazione del capoverso 1. In questi casi tuttavia l'indennità versata è dedotta dalla rendita da concedere.

Art. 22

Rimborso di contributi

1. I cittadini filippini che hanno lasciato definitivamente la Svizzera da almeno un anno possono richiedere, anziché una rendita svizzera, il rimborso dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti. Possono richiedere questo rimborso anche i loro superstiti che hanno lasciato la Svizzera e non sono di nazionalità svizzera. Il rimborso è disciplinato dalla relativa legislazione svizzera.

2. Una volta avvenuto il rimborso dei contributi, non si possono più far valere diritti nei confronti dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità sulla base dei periodi d'assicurazione precedenti.

Parte quarta: Disposizioni amministrative e disposizioni diverse Art. 23

Accordo amministrativo

1. Le autorità competenti delle Parti concorderanno le disposizioni necessarie all'applicazione della presente Convenzione mediante un accordo amministrativo.

2. Gli organismi di collegamento delle Parti sono designate nell'accordo amministrativo.

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Art. 24

Scambio d'informazioni e assistenza reciproca

1. Le autorità competenti e le istituzioni incaricate dell'applicazione della presente Convenzione: (a) si comunicano reciprocamente tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente Convenzione, nella misura autorizzata dalla legislazione che applicano; (b) si offrono e si prestano reciprocamente assistenza per quanto riguarda la fissazione e il versamento delle prestazioni conformemente alla presente Convenzione o alle legislazioni alle quali si applica, come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione; e (c) s'informano reciprocamente, appena possibile, su tutti i provvedimenti adottati per l'applicazione della presente Convenzione e sulle modifiche delle rispettive legislazioni che possono incidere sull'applicazione della presente Convenzione.

2. L'assistenza di cui al capoverso 1 è gratuita, fatte salve disposizioni contrarie sul rimborso di alcune spese dell'accordo amministrativo previsto dall'articolo 23.

3. Tutte le informazioni su una persona trasmesse conformemente alla presente Convenzione a una Parte dall'altra Parte sono riservate e possono essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione della presente Convenzione e della legislazione alla quale questa si applica, a condizione che la loro divulgazione non sia richiesta in virtù delle leggi di una delle Parti.

Art. 25

Rapporti medici

Per la valutazione del grado d'invalidità le istituzioni di ogni Parte possono tenere conto delle informazioni e constatazioni mediche fornite dalle istituzioni dell'altra Parte. Esse però hanno il diritto di far esaminare la persona assicurata da un medico scelto da loro.

Art. 26

Esonero o riduzione di tasse

1. L'esonero o la riduzione di tasse, diritti di bollo, tasse consolari e amministrative prevista dalla legislazione di una Parte per gli atti e i documenti da produrre in applicazione di questa legislazione sono estesi agli atti e ai documenti da produrre in virtù della legislazione dell'altra Parte.

2. I documenti ufficiali da produrre in applicazione della presente Convenzione non necessitano dell'autenticazione diplomatica o consolare o di altra formalità analoga.

Art. 27

Lingua di comunicazione

1. Le autorità e le istituzioni competenti di entrambe le Parti possono comunicare direttamente tra loro nonché con le persone interessate per l'applicazione della presente Convenzione e ogni volta che il caso lo richiede. Le comunicazioni possono avvenire in qualsiasi lingua ufficiale delle Parti.

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2. Le autorità e le istituzioni competenti di una Parte non possono rifiutare di trattare domande o di prendere in considerazione altri atti perché sono redatti in una lingua ufficiale dell'altra Parte.

Art. 28

Domande, dichiarazioni e ricorsi

1. Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi inerenti alla fissazione o al versamento di una prestazione conformemente alla legislazione di una Parte che, in applicazione di questa legislazione, devono essere inoltrati entro un termine determinato presso un'autorità o un'istituzione competente di questa Parte, ma sono presentati entro lo stesso termine a un'autorità o a un'istituzione dell'altra Parte sono evasi come se fossero stati inoltrati presso l'autorità o istituzione della prima Parte.

2. Fatto salvo il secondo periodo del presente capoverso, una domanda relativa a una prestazione secondo la legislazione di una delle Parti inoltrata dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione è considerata come una domanda relativa a una prestazione corrispondente ai sensi della legislazione dell'altra Parte a condizione che il richiedente: (a) chieda che sia considerata tale; o (b) comunichi al momento della domanda che ha compiuto periodi di assicurazione secondo la legislazione dell'altra Parte.

Tale regola non si applica se la persona chiede che la sua domanda di prestazione dell'altra Parte sia aggiornata.

3. Per l'applicazione dei capoversi 1 e 2, l'autorità o istituzione che riceve la domanda, la dichiarazione o il ricorso trasmette immediatamente il documento del caso all'autorità o istituzione competente dell'altra Parte.

Art. 29

Versamento delle prestazioni

1. I versamenti dovuti secondo la presente Convenzione possono essere effettuati validamente nella valuta della Parte la cui istituzione deve pagare la prestazione.

2. Quando un'istituzione deve effettuare pagamenti a un'istituzione dell'altra Parte, questi devono essere effettuati nella valuta di questa Parte.

3. Nel caso in cui una delle Parti emani prescrizioni intese a sottoporre a restrizioni il commercio delle valute, le Parti prendono senza indugio misure per assicurare il trasferimento delle somme dovute d'ambo le parti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 30

Composizione delle controversie

1. Nei limiti del possibile, le autorità competenti delle Parti comporranno le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione in base allo scopo e ai principi fondamentali da cui essa è retta.

2. Su richiesta di una Parte, le Parti si concertano rapidamente sulle questioni che non sono state risolte dalle autorità competenti conformemente al capoverso 1.

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3. Su richiesta di una Parte, le controversie che riguardano l'interpretazione della presente Convenzione che non si sono potute risolvere o appianare mediante concertazione conformemente ai capoversi 1 e 2 sono sottoposte a un tribunale arbitrale.

4. Fatto salvo un accordo contrario delle Parti, il tribunale arbitrale è composto da tre arbitri. Ogni Parte nomina un arbitro e i due arbitri così designati nominano il terzo, che fungerà da presidente; se i due arbitri non giungono a un accordo, il presidente della Corte internazionale di giustizia nominerà il presidente.

5. La procedura è stabilita dal tribunale arbitrale.

6. Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e vincolanti.

Parte quinta: Disposizioni transitorie e finali Art. 31

Disposizioni transitorie

1. Per la determinazione del diritto a una prestazione sorto conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono presi in considerazione anche tutti i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore; le Parti non sono tuttavia tenute a prendere in considerazione i periodi di assicurazione compiuti prima della data a partire dalla quale i periodi di assicurazione sono accreditati secondo la loro legislazione.

2. La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

3. Fatto salvo il capoverso 2, gli eventi assicurati insorti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione danno diritto al versamento di prestazioni in virtù della Convenzione.

4. I diritti accertati anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione nonché la concessione di una rendita o di un reddito sono riesaminati su richiesta degli interessati. Il riesame è teso a concedere ai beneficiari, a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, gli stessi diritti che avrebbero avuto se la Convenzione fosse stata in vigore al momento della liquidazione. La domanda di revisione deve essere inoltrata entro il termine di due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

5. In ogni caso una revisione eseguita ai sensi del presente articolo non deve comportare una riduzione della prestazione concessa anteriormente.

6. La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti mediante il versamento di un'indennità unica o con il rimborso dei contributi.

Art. 32

Entrata in vigore e denuncia

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese seguente il mese durante il quale entrambe le Parti hanno ricevuto per scritto l'una dall'altra una notifica che attesti l'esecuzione di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore.

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2. La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata. Ogni Parte può in qualsiasi momento denunciarla per scritto osservando un termine di dodici mesi.

3. In caso di denuncia della presente Convenzione, i diritti a prestazioni acquisiti fino ad allora conformemente alle sue disposizioni sono mantenuti e i diritti in corso d'acquisizione saranno disciplinati mediante accordo.

4. La presente Convenzione può essere emendata mediante Convenzioni completive, che ne saranno parti integranti dalla loro entrata in vigore. Qualora lo contemplino espressamente, le Convenzioni completive possono avere effetto retroattivo.

In fede di che i plenipotenziari delle due Parti, autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in due esemplari a Berna, il 17 settembre 2001, in lingua inglese e francese, le due versioni facenti parimenti fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica delle Filippine:

M. V. Brombacher Steiner

Corazon S. de la Paz

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