Termine di referendum: 10 luglio 2003

Legge sulle poste (LPO) Modifica del 21 marzo 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 25 febbraio 20021; visto il parere del Consiglio federale del 22 maggio 20022, decreta: I La legge del 30 aprile 19973 sulle poste è modificata come segue: Art. 2 cpv. 3 3 La Posta gestisce in tutto il Paese una rete capillare di uffici postali e assicura che le prestazioni del servizio universale siano disponibili per tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni, a una distanza ragionevole. Il recapito a domicilio avviene per principio in tutti gli insediamenti abitati tutto l'anno.

Art. 5 cpv. 2 2

Chi vuol ottenere una concessione deve: a.

offrire garanzia di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione, nonché la concessione;

b.

rispettare le norme del diritto del lavoro e garantire condizioni di lavoro equivalenti a quelle usuali nel settore.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 2 3

FF 2002 4581 FF 2002 4593 RS 783.0

2370

2002-0841

Legge sulle poste

Consiglio nazionale, 21 marzo 2003

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 1° aprile 20034 Termine di referendum: 10 luglio 2003

4

FF 2003 2370

2371