Appendice 1
Decreto federale concernente l'emendamento di accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Stati terzi
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio allegato al rapporto del 15 gennaio 20032 sulla politica economica esterna 2002, decreta:
Art. 1 1 I seguenti emendamenti agli accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Slovenia sono approvati:
2
a.
Raccomandazione 1/01 del Comitato misto AELS-Estonia del 27 novembre 2001 (appendice 2);
b.
Decisione 3/01 del Comitato misto AELS-Lettonia del 29 novembre 2001 (appendice 3);
c.
Decisione 3/01 del Comitato misto AELS-Lituania del 30 novembre 2001 (appendice 4);
d.
Decisione 3/01 del Comitato misto AELS-Slovenia del 24 aprile 2001 (appendice 5).
Il Consiglio federale č autorizzato a ratificarli.
Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.
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RS 101 FF 2003 854 2003-0143