Appendice 1

Decreto federale concernente l'emendamento di accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Stati terzi

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio allegato al rapporto del 15 gennaio 20032 sulla politica economica esterna 2002, decreta:

Art. 1 1 I seguenti emendamenti agli accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Slovenia sono approvati:

2

a.

Raccomandazione 1/01 del Comitato misto AELS-Estonia del 27 novembre 2001 (appendice 2);

b.

Decisione 3/01 del Comitato misto AELS-Lettonia del 29 novembre 2001 (appendice 3);

c.

Decisione 3/01 del Comitato misto AELS-Lituania del 30 novembre 2001 (appendice 4);

d.

Decisione 3/01 del Comitato misto AELS-Slovenia del 24 aprile 2001 (appendice 5).

Il Consiglio federale č autorizzato a ratificarli.

Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.

1 2

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RS 101 FF 2003 854 2003-0143