Appendice 1
Decreto federale concernente l'Accordo che istituisce il Centro di consulenza giuridica sulla legislazione dell'OMC
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio allegato al rapporto del 15 gennaio 2003 sulla politica economica esterna 20022, decreta:
Art. 1 1
L'Accordo che istituisce il Centro di consulenza giuridica sulla legislazione dell'OMC č approvato (allegato 2).
2
Il Consiglio federale č autorizzato a depositare lo strumento di ratifica.
Art. 2 Il presente decreto sottostā al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 2 Cost.).
1 2
RS 101 FF 2003 977
2003-0151
981