Appendice 1

Decreto federale concernente l'Accordo che istituisce il Centro di consulenza giuridica sulla legislazione dell'OMC

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio allegato al rapporto del 15 gennaio 2003 sulla politica economica esterna 20022, decreta:

Art. 1 1

L'Accordo che istituisce il Centro di consulenza giuridica sulla legislazione dell'OMC č approvato (allegato 2).

2

Il Consiglio federale č autorizzato a depositare lo strumento di ratifica.

Art. 2 Il presente decreto sottostā al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 2 Cost.).

1 2

RS 101 FF 2003 977

2003-0151

981