Termine di referendum: 9 ottobre 2003

Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20022, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

1

La presente legge introduce un sistema d'informazione che serve al trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell'asilo.

2

Sono fatti salvi gli articoli 22b, 22c, 22f, 22g e 25c della legge federale del 26 marzo 19313 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), gli articoli 96­102 della legge del 26 giugno 19984 sull'asilo (legge sull'asilo) nonché gli articoli 49a e 49b della legge del 29 settembre 19525 sulla cittadinanza.

Art. 2

Gestione del sistema d'informazione

L'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES) e l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) gestiscono congiuntamente un sistema d'informazione al fine di adempiere i compiti loro assegnati dalla legge.

Art. 3

Scopo del sistema d'informazione

1

Il sistema d'informazione serve al trattamento uniforme dei dati relativi all'identità degli stranieri, incluse le persone nel settore dell'asilo.

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2002 4181 RS 142.20 RS 142.31 RS 141.0

2002-0693

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Sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo. LF

2

Il sistema coadiuva l'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione nell'adempimento dei seguenti compiti:

3

a.

gestione dei fascicoli delle persone registrate;

b.

rilascio di permessi per le persone registrate;

c.

controllo delle condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri giusta le disposizioni della LDDS6, dell'accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nonché dell'accordo del 21 giugno 20018 di emendamento della convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (accordi sulla libera circolazione);

d.

rilascio e controllo dei visti;

e.

attribuzione di contingenti ai Cantoni;

f.

organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione degli stranieri;

g.

compiti di cui alla legge del 29 settembre 19529 sulla cittadinanza;

h.

registrazione dei dati personali concernenti misure di respingimento;

i.

applicazione degli accordi sulla libera circolazione.

Il sistema coadiuva l'UFR nell'adempimento dei seguenti compiti: a.

gestione dei fascicoli delle persone registrate;

b.

rilascio di documenti di viaggio svizzeri nonché di permessi per le persone registrate;

c.

acquisizione di documenti di viaggio e organizzazione della partenza nell'ambito delle procedure di espulsione e di allontanamento;

d.

rimborso dei costi di assistenza sociale sopportati dai Cantoni giusta la legge sull'asilo10;

e.

organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione delle persone nel settore dell'asilo;

f.

valutazione delle misure sociopolitiche sostenute dall'UFR;

g.

applicazione dell'obbligo di rimborso e di garanzia giusta gli articoli 85­87 della legge sull'asilo.

4 Il sistema serve inoltre all'allestimento di statistiche, al controllo della procedura e dell'esecuzione e alla tenuta della contabilità.

6 7 8 9 10

RS 142.20 RS 0.142.112.681 RS 0.632.31 RS 141.0 RS 142.31

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Sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo. LF

Art. 4 1

Contenuto del sistema d'informazione

Il sistema d'informazione contiene dati concernenti: a.

l'identità delle persone registrate;

b.

i compiti specifici delle autorità di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3.

2

Nel sistema d'informazione possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità giusta l'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 199211 sulla protezione dei dati (LPD), nella misura in cui ciò sia indispensabile all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3.

Art. 5

Responsabilità

1

L'IMES e l'UFR condividono la responsabilità della sicurezza del sistema d'informazione.

2

L'ufficio federale competente secondo l'articolo 3 capoversi 2 o 3 garantisce la legalità del trattamento dei dati personali nella sua sfera di competenza.

Art. 6

Diritto d'accesso e diritto di rettifica

1

Le richieste d'accesso ai dati personali (art. 8 LPD12) e di rettifica (art. 5 cpv. 2 LPD) vanno indirizzate all'Ufficio federale competente giusta l'articolo 3 capoversi 2 o 3.

2

I ricorsi sono retti dall'articolo 25 LPD; vanno interposti all'ufficio federale competente giusta l'articolo 3 capoversi 2 o 3.

Sezione 2: Trattamento dei dati Art. 7

Autorità competenti

1

L'IMES e l'UFR, in collaborazione con i servizi federali di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere e ed f, nonché capoverso 2 lettera e, come pure con i Cantoni, trattano nel sistema d'informazione i dati personali relativi alla loro sfera di competenza.

2

Essi si accertano dell'esattezza dei dati personali da essi trattati (art. 5 LPD13).

3 Secondo l'accordo del 6 novembre 196314 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima, le autorità del Principato del Liechtenstein competenti in materia di stranieri sono considerate come autorità cantonali.

4

Il Consiglio federale determina quali dati personali possono essere trattati nel sistema d'informazione dalle autorità di cui al capoverso 1.

11 12 13 14

RS 235.1 RS 235.1 RS 235.1 RS 0.142.115.143

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Art. 8

Dati relativi a ricorsi

Le autorità federali cui compete la trattazione di ricorsi inerenti al settore degli stranieri e dell'asilo trasmettono regolarmente in forma elettronica, all'IMES e all'UFR, i dati concernenti il deposito e l'evasione dei ricorsi.

Sezione 3: Accesso al sistema d'informazione Art. 9

Procedura di richiamo

1

L'IMES può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati che ha trattato o che ha fatto trattare nel sistema di informazione:

15 16 17 18

a.

autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali di polizia e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali di polizia, per l'identificazione di persone;

b.

autorità federali preposte all'asilo, per l'adempimento dei loro compiti giusta la legge sull'asilo15 e la LDDS16;

c.

autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia: 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza , RIPOL del 19 giugno 199517 ; 2. per la verifica delle misure di respingimento a tutela della sicurezza interna ed esterna della Svizzera secondo la legge federale del 21 marzo 199718 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

d.

autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;

e.

posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;

f.

rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'esame delle richieste di visto e per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera;

RS 142.31 RS 142.20 RS 172.213.61 RS 120

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g.

Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri;

h.

Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;

i.

autorità fiscali cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte.

2

L'UFR può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati che ha trattato o che ha fatto trattare nel sistema di informazione: a.

autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali di polizia, autorità cantonali di assistenza sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali di polizia, per l'identificazione di persone;

b.

autorità federali competenti in materia di stranieri, per l'adempimento dei loro compiti giusta la LDDS;

c.

autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia: 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995 e valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 della legge sull'asilo, 2. per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 della legge sull'asilo;

d.

autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi giusta la legge sull'asilo;

e.

posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;

f.

Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria;

g.

Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;

h.

autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte.

Art. 10

Concessione dell'accesso

1

La decisione relativa alla concessione dell'accesso al sistema d'informazione alle autorità di cui all'articolo 9 spetta all'IMES e all'UFR, ciascuno nell'ambito della rispettiva sfera di competenza di cui all'articolo 3 capoversi 2 o 3.

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2

I collaboratori delle autorità che hanno diritto d'accesso al sistema d'informazione possono accedere, su richiesta, esclusivamente ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti giusta l'articolo 9.

Art. 11

Concessione dell'accesso a terzi incaricati

1

Se l'IMES, l'UFR o le autorità partecipanti al sistema d'informazione menzionate nell'articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un'autorizzazione legale, l'adempimento di compiti giusta la LDDS19, la legge sull'asilo20 o la legge sulla cittadinanza21, l'ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 può concedere a questo terzo di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d'informazione necessari all'adempimento dei suoi compiti legali.

2 L'ufficio federale competente giusta l'articolo 3 capoversi 2 o 3 si assicura che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

3

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 4: Comunicazione dei dati Art. 12

Ripresa da parte dei Cantoni

1

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare le autorità cantonali, per fini di razionalizzazione, a riprendere nei loro sistemi d'informazione i dati di persone per le quali sono competenti giusta la LDDS22, la legge sull'asilo23 o la legge sulla cittadinanza24.

2 La richiesta va indirizzata all'ufficio federale competente giusta l'articolo 3 capoversi 2 o 3.

Art. 13

Comunicazione di serie di dati o elenchi elettronici

1

L'IMES può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali che ha trattato o che ha fatto trattare nel sistema di informazione:

19 20 21 22 23 24 25

a.

autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1;

b.

autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 199225 sulla statistica federale;

c.

terzi incaricati giusta l'articolo 11.

RS 142.20 RS 142.31 RS 141.0 RS 142.20 RS 142.31 RS 141.0 RS 431.01

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2

L'UFR può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali che ha trattato o che ha fatto trattare nel sistema di informazione: a.

autorità di cui all'articolo 9 capoverso 2;

b.

autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale;

c.

terzi incaricati giusta l'articolo 11;

d.

Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati, per il coordinamento dei compiti che la legge sull'asilo26 affida alle istituzioni di soccorso autorizzate;

e.

terzi incaricati della gestione dei conti di garanzia in virtù della legge sull'asilo, per l'adempimento dei loro compiti;

f.

Cassa di compensazione svizzera e casse di compensazione cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento dei contributi minimi dell'AVS per i richiedenti l'asilo senza attività lucrativa.

Art. 14

Comunicazione nel caso specifico

Nel caso specifico, l'ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 può, su richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità i dati personali del sistema d'informazione di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 15

Comunicazione all'estero

La comunicazione di dati all'estero è retta dall'articolo 6 LPD27, dagli articoli 22c e 25c LDDS28 nonché dagli articoli 97 e 98 della legge sull'asilo29.

Sezione 5: Disposizioni esecutive Art. 16

Obbligo di vigilanza dell'organo di controllo cantonale

L'organo di controllo cantonale (art. 37 cpv. 2 LPD30) sorveglia che sia rispettata la protezione dei dati nella sua sfera di competenza.

Art. 17

Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina segnatamente: a.

26 27 28 29 30

le categorie dei dati personali trattati e i diritti d'accesso (diritti di consultazione e di trattamento); RS 142.31 RS 235.1 RS 142.20 RS 142.31 RS 235.1

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b.

le misure protettive tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato;

c.

la durata di conservazione dei dati;

d.

l'anonimizzazione e la distruzione dei dati personali una volta trascorsa la durata di conservazione.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 18

Modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue: 1. Legge federale del 26 marzo 193131 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Art. 22d e 22e Abrogati 2. Legge del 26 giugno 199832 sull'asilo Art. 100

Sistema d'informazione

1

Le autorità di ricorso gestiscono un sistema d'informazione per la registrazione dei ricorsi, il controllo delle pratiche e l'allestimento di statistiche.

2

Tali sistemi possono contenere dati degni di particolare protezione e profili della personalità nella misura necessaria all'adempimento del compito legale.

Art.101

Sistema di fascicoli personali e di documentazione

L'Ufficio federale, in collaborazione con le autorità di ricorso della Confederazione e con le competenti autorità cantonali, può gestire un sistema informatizzato di fascicoli personali e di documentazione.

31 32

RS 142.20 RS 142.31

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Art. 19

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 1° luglio 200333 Termine di referendum: 9 ottobre 2003

33

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