Codice penale svizzero

Progetto

(Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 28 ottobre 20021; visto il parere del Consiglio federale del 19 febbraio 20032, decreta: I Il Codice penale svizzero3 è modificato come segue: Art. 66bis titolo marginale 2a. Desistenza e impunità. Autore colpito dalle conseguenze del suo atto

Art. 66ter (nuovo)4 Coniuge o partner quale vittima

1 2 3 4

1

In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3 e 4), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), l'autorità penale competente può sospendere provvisoriamente il procedimento se: a.

la vittima è il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il divorzio è stato pronunciato da meno di un anno oppure la vittima è il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l'ex partner dell'autore e la separazione è avvenuta da meno di un anno; e

b.

la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda dell'autorità competente.

FF 2003 1732 FF 2003 1761 RS 311 All'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale svizzero (98.038; progetto A, FF 2002 7351), l'articolo 66ter della presente revisione sarà inserito come nuovo articolo 55a CP.

1756

2002-2549

Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner

2

Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro sei mesi.

3

Qualora il consenso non sia revocato, l'autorità penale competente emana la decisione definitiva di non luogo a procedere.

4

Contro la decisione definitiva di non luogo a procedere presa in ultima istanza cantonale è ammissibile il ricorso per nullità alla Corte di cassazione del Tribunale federale. Sono legittimati a ricorrere l'imputato, l'accusatore pubblico e la vittima.

Minoranza I (Baumann J. Alexander, Glasson) 1

In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3 e 4), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b e c), minaccia (art. 180 cpv. 2), coazione (art. 181), coazione sessuale (art. 189 cpv. 1) e violenza carnale (art.

190 cpv. 1), l'autorità penale competente può sospendere provvisoriamente il procedimento se: a.

...

Minoranza II (Menétrey-Savary, Garbani, Gross Jost) 1

...

c.

si può presumere che l'autore non commetterà più altri reati dello stesso genere, perché ha intrapreso passi per cambiare il proprio comportamento.

Minoranza III (Eggly, Baumann J. Alexander, Bangerter, Bosshard, Gutzwiller, Joder, Leuthard) 2

Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro tre mesi.

Art. 123 n. 2, terzo e quarto comma (nuovi) 2. La pena è della detenzione e il colpevole è perseguito d'ufficio, ...

se egli è il coniuge della vittima e ha agito durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, se egli è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l'atto sia stato commesso durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.

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Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner

Art. 126 cpv. 2 2

Il colpevole è perseguito d'ufficio se ha agito reiteratamente: a.

contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura; o

b.

contro il proprio coniuge durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio; o

c.

contro il proprio partner eterosessuale o omosessuale, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l'atto sia stato commesso durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.

Art. 180 cpv. 2 (nuovo) 2

Il colpevole è perseguito d'ufficio se: a.

è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio; o

b.

è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.

Art. 189 cpv. 2 e 3 2

Abrogato

3

Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

Art. 190 cpv. 2 e 3 2 3

Abrogato

Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

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Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner

II Il Codice penale militare5 è modificato come segue: Art. 47a titolo marginale Desistenza e impunità. Autore colpito dalle conseguenze del suo atto

Art. 47b (nuovo)6 Coniuge o partner quale vittima

1

In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia (art. 149) e coazione (art. 150), l'uditore o il tribunale militare può sospendere provvisoriamente il procedimento se: a.

l'autore è il coniuge della vittima e l'atto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, o se l'autore è il partner etero o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l'atto sia stato commesso durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione; e

b.

la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda del giudice istruttore, dell'uditore o del tribunale militare.

2

Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro sei mesi.

3

Qualora il consenso non sia revocato, l'uditore o il tribunale militare emana la decisione definitiva di non luogo a procedere.

4

Contro la decisione definitiva di non luogo a procedere può essere interposto ricorso secondo l'articolo 118 o secondo l'articolo 195 della procedura penale militare del 23 marzo 19797. La vittima è in ogni caso legittimata a ricorrere.

5

5 6

7

Un procedimento disciplinare non entra in considerazione.

RS 321 All'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare (FF 1999 1667 segg.; 98.038; progetto B), l'articolo 47b della presente revisione sarà inserito come nuovo articolo 45b CPM.

RS 322.1

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Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner

Minoranza IV (Baumann J. Alexander, Mathys) 1

In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia (art. 149), coazione (art. 150), coazione sessuale (art. 153 cpv. 1) e violenza carnale (art. 154 cpv. 1), l'uditore o il tribunale militare può sospendere provvisoriamente il procedimento se: a.

...

Art. 155a Abrogato III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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