Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili Proroga e modifica del 28 gennaio 2003

Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 12 marzo 1999, del 18 gennaio 2000, del 18 gennaio 2001 e del 18 febbraio 20021 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria dei mobili è prorogata2.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 6 n. 6.3 e 6.6 Salari III Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2003 e ha effetto sino al 31 dicembre 2004.

28 gennaio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 1999 2232­2233, 2000 181, 2001 137, 2002 1516 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.

2003-0125

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