Decisione d'accertamento concernente l'apparecchio automatico da gioco THINK N'PLAY La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 29 gennaio 2003: 1.

La domanda, presentata il 19 giugno 2002 dalla società Euro Jeux, di qualificare l'apparecchio automatico da gioco THINK N' PLAY come apparecchio automatico per giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG è respinta.

2.

È stato accertato che l'apparecchio automatico da gioco THINK N' PLAY presentato, dev'essere qualificato come apparecchio per i giochi d'azzardo ai sensi dell'articolo 3 capoversi 1 e 2 LCG.

3.

L'installazione e l'esercizio di un apparecchio automatico da gioco del tipo «THINK N' PLAY» sono vietati. L'articolo 56 capoverso 1 lettere a e c LCG disciplina quanto segue: È punito con l'arresto o con la multa fino a 500 000 franchi chiunque: a. organizza o gestisce per mestiere giochi d'azzardo al di fuori delle case da gioco concessionarie; c. installa, allo scopo di gestirli, sistemi di gioco o apparecchi automatici per i giochi d'azzardo senza esame, valutazione della conformità o omologazione;

4.

La decisione e un'illustrazione dell'apparecchio sono comunicati ai Cantoni (art. 61 cpv. 3 OCG).

5.

Pubblicazione: nel Foglio federale

6.

Contro la presente decisione può essere inoltrato ricorso entro 30 giorni dalla sua notificazione presso la Commissione di ricorso competente in materia di case da gioco, c/o Studio legale Huber & Fraefel, Belpstrasse 16, Cassella postale 6626, 3003 Berna.

25 febbraio 2003

Commissione federale delle case da gioco: Il presidente, Benno Schneider

2003-0329

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