Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i mestieri svizzeri nei rami del riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori Modifica dell'11 febbraio 2003

Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i mestieri svizzeri nei rami del riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori, allegato ai decreti del Consiglio federale del 16 maggio 2000, del 26 febbraio 2001 e del 12 febbraio 20021, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 8 Art. 2

Salari minimi

II Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2003 e ha effetto sino al 30 giugno 2004.

11 febbraio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 2000 2724 a 2726, 2001 1019, 2002 1515 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.

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2003-0234