Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati (art. 46 cpv. 3 della legge del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, RS 961.01)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato le seguenti tariffe concernenti i contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 11.12.2002 20.12.2002 08.01.2003

Tariffa sottoposta da National, Società di assicurazioni sulla vita, Bottmingen Patria, Società di assicurazioni sulla vita, Basilea Vaudoise, Società di assicurazioni sulla vita, Losanna

per l'assicurazione collettiva sulla vita.

Rimedi giuridici Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante un ricorso presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e deve contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione d'approvazione della tariffa può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

22 aprile 2003

2766

Ufficio federale delle assicurazioni private

2003-0810