Termine per la raccolta delle firme: 23 marzo 2005

Iniziativa popolare federale «In favore della famiglia ­ I figli assicurano l'avvenire!» Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «In favore della famiglia ­ I figli assicurano l'avvenire!», presentata il 5 settembre 2003; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «In favore della famiglia ­ I figli assicurano l'avvenire!», presentata il 5 settembre 2003, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Dr.iur.Beat Kaufmann, Bürglenstrasse 31, 3006 Berna 2. Käthi Kaufmann, Bürglenstrasse 31, 3006 Berna 3. Dr.sc.nat.ETH Yves Bichsel, Linckweg 23, 3052 Zollikofen 4. Oswald Odermatt, Oberbönigenstrasse 1, 8840 Einsiedeln 5. Claire Fischer, Sumpfstrasse 38, 4554 Etziken 6. Alfred Schneiter, Eggplatz 4, 3634 Thierachern 7. Christoph Zwahlen, Augsterheglistrasse 14, 4133 Pratteln 8. Maja Garz, Wabergstrasse 4, 8624 Grüt 9. Renate Schmid, Pilatusblick, 6122 Menznau

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2003-1914

Iniziativa popolare federale

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Pfr. Beat Schmid, Pilatusblick, 6122 Menznau Thomas Wyss, Dattenmattstrasse 7, 6010 Kriens Peter Amstutz, Huobboden 10, 6370 Stans Ursula Vögeli, Chrummacher 24, 3202 Frauenkappelen Gerhard Fischer, Zelg 236, 8344 Bäretswil Franziska Wyss, Dattenmattstrasse 7, 6010 Kriens Alois Brem, Friedlisbergstrasse 220, 8964 Rudolfstetten Peter Thommen, Wasenhaldenstrasse 5, 5080 Laufenburg Reinhard Füchslin, Ringstrasse 19, 6410 Goldau Silvia Füchslin, Ringstrasse 19, 6410 Goldau Jürg Läderach, Im Feld 9, 8856 Tuggen François Von Siebenthal, Roches 14, 1010 Losanna Fritz Imhof, Dachsweg 12, 4313 Möhlin Markus Lanfranchi, Paese 72, 6538 Verdabbio Sabine Lanfranchi, Paese 72, 6538 Verdabbio Dr.med. Claudine Schmidt, Bahnhofstrasse 20, 3904 Naters Philippe Aegerter, Rue Candolle 24, 1205 Ginevra

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «In favore della famiglia ­ I figli assicurano l'avvenire!» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: I figli assicurano l'avvenire!, Casella postale 801, 3000 Berna 31, e pubblicata nel Foglio federale del 23 settembre 2003.

9 settembre 2003

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «In favore della famiglia ­ I figli assicurano l'avvenire!» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 116, rubrica, nonché cpv. 1 e 1bis (nuovo) Protezione della famiglia 1

La Confederazione promuove il matrimonio e la famiglia e prende provvedimenti a loro tutela. Essa: a.

sgrava le famiglie in materia di imposta federale diretta accordando una deduzione per figli di almeno 13 000 franchi per figlio;

b.

riconosce il valore del lavoro familiare accordando, in materia di imposta federale diretta, una deduzione di 15 000 franchi per il lavoro educativo svolto in seno alla famiglia finché il figlio più giovane compie diciotto anni;

c.

elimina la discriminazione fiscale delle coppie sposate rispetto alle coppie che vivono in concubinato;

d.

nell'adempimento dei compiti statali, esamina le incidenze che essi hanno sulla famiglia.

1bis

La Confederazione adegua periodicamente al rincaro le deduzioni di cui al capoverso 1 ed emana principi direttivi per corrispondenti deduzioni in materia di imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. Le spese per i figli sono esenti da imposta.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197. Disposizioni transitorie successive all'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999 2. Disposizione transitoria dell'art. 116 cpv. 1 e 1bis (Protezione della famiglia) L'articolo 116 capoversi 1 e 1bis entra in vigore al più tardi il secondo periodo fiscale successivo alla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Se i necessari adeguamenti legislativi non sono stati operati entro tale termine, il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione.

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