Termine di referendum: 8 aprile 2004

Legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) del 19 dicembre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articolo 95 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 20012, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 1

2

Oggetto e scopo

La presente legge definisce: a.

le condizioni alle quali i prestatori di servizi di certificazione nel campo della firma elettronica possono essere riconosciuti;

b.

i diritti e i doveri dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti.

Essa ha lo scopo di: a.

promuovere un'ampia offerta di servizi di certificazione elettronica sicuri;

b.

favorire l'utilizzazione delle firme elettroniche qualificate;

c.

permettere il riconoscimento internazionale dei prestatori di servizi di certificazione e delle loro prestazioni.

Art. 2

Definizioni

Nella presente legge si intende per:

1 2

a.

firma elettronica: dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati per la loro autenticazione;

b.

firma elettronica avanzata: firma elettronica che soddisfa i seguenti requisiti: 1. essere connessa esclusivamente al titolare,

RS 101 FF 2001 5109

2001-1277

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Legge sulla firma elettronica

2.

3.

4.

essere idonea a identificare il titolare, essere creata con mezzi sui quali il titolare può conservare il suo controllo esclusivo, essere connessa ai dati ai quali si riferisce in modo tale che una successiva modifica dei dati sia riconoscibile;

c.

firma elettronica qualificata: firma elettronica avanzata fondata su un dispositivo sicuro per la creazione di una firma secondo l'articolo 6 capoversi 1 e 2 e su un certificato qualificato e valido al momento della sua creazione;

d.

chiave per la creazione della firma: dati unici, come codici o chiavi crittografiche private, utilizzati dal titolare per comporre una firma elettronica;

e.

chiave per la verifica della firma: dati, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare un firma elettronica;

f.

certificato qualificato: un certificato digitale che soddisfa i requisiti dell'articolo 7;

g.

prestatore di servizi di certificazione: organismo che certifica dati in ambito elettronico e che rilascia a tal fine certificati digitali;

h.

organismo di riconoscimento: organismo che, in base alle norme del diritto in materia di accreditamento3, è accreditato per riconoscere e sorvegliare i prestatori di servizi di certificazione.

Sezione 2: Riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione Art. 3

Condizioni del riconoscimento

Quali prestatori di servizi di certificazione possono essere riconosciute le persone fisiche o giuridiche che:

1

3

a.

sono iscritte nel registro di commercio;

b.

sono in grado di fornire e gestire certificati qualificati conformemente alle esigenze della presente legge;

c.

impiegano personale munito delle conoscenze, dell'esperienza e delle qualifiche necessarie;

d.

utilizzano sistemi e prodotti informatici, in particolare dispositivi affidabili e sicuri per la creazione di una firma;

e.

possiedono risorse o garanzie finanziarie sufficienti;

f.

stipulano le assicurazioni necessarie alla copertura della responsabilità prevista dall'articolo 16 e delle spese che possono comportare le misure previste nell'articolo 13 capoversi 2 e 3; Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51) e relative disposizioni d'esecuzione.

7122

Legge sulla firma elettronica

g.

assicurano l'osservanza del diritto applicabile, in particolare della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione.

Le condizioni previste nel capoverso 1 si applicano anche ai prestatori di servizi di certificazione esteri. Qualora un prestatore estero abbia già ottenuto un riconoscimento da parte di un organismo di riconoscimento estero, l'organismo di riconoscimento svizzero può riconoscerlo se è provato che:

2

a.

il riconoscimento è stato accordato secondo il diritto estero;

b.

le norme del diritto estero determinanti per il riconoscimento sono equivalenti a quelle del diritto svizzero;

c.

l'organismo di riconoscimento estero possiede qualifiche equivalenti a quelle richieste all'organismo di riconoscimento svizzero;

d.

l'organismo di riconoscimento estero garantisce all'organismo di riconoscimento svizzero di collaborare per la sorveglianza in Svizzera del prestatore.

Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere riconosciute quali prestatori di servizi di certificazione senza dover essere iscritte nel registro di commercio.

3

Art. 4

Designazione dell'organismo di accreditamento

Il Consiglio federale designa l'organismo competente per l'accreditamento degli organismi di riconoscimento (organismo di accreditamento).

1

Se nessun organismo è stato accreditato per il riconoscimento, il Consiglio federale designa l'organismo di accreditamento o un altro organismo competente quale organismo di riconoscimento.

2

Art. 5

Lista dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti

Gli organismi di riconoscimento annunciano all'organismo di accreditamento i prestatori di servizi di certificazione da essi riconosciuti.

1

L'organismo di accreditamento mette a disposizione del pubblico la lista dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti.

2

Sezione 3: Generazione e utilizzazione di chiavi per la creazione di una firma e di chiavi per la verifica della firma Art. 6 Il Consiglio federale disciplina la generazione di chiavi per la creazione di una firma e per la verifica della firma che possono essere oggetto di certificati qualificati ai sensi della presente legge. Garantisce in proposito un elevato livello di sicurezza, conforme all'evoluzione tecnologica.

1

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Legge sulla firma elettronica

2 I dispositivi per la creazione di una firma devono almeno garantire che le chiavi utilizzate per la creazione della firma:

a.

possano comparire in pratica solo una volta e sia sufficientemente garantito che rimangano segrete;

b.

non possano, entro limiti ragionevoli di sicurezza, essere derivate e la firma sia protetta da contraffazioni compiute con l'impiego della tecnologia disponibile;

c.

possano essere affidabilmente protette dal legittimo titolare contro l'abuso da parte di terzi.

Durante il processo di verifica della firma occorre provvedere affinché le seguenti esigenze siano garantite con sufficiente sicurezza:

3

a.

i dati utilizzati per la verifica della firma corrispondano ai dati comunicati al verificatore;

b.

la firma sia verificata in modo affidabile e i risultati della verifica siano correttamente indicati;

c.

il verificatore possa, all'occorrenza, stabilire in modo affidabile i contenuti dei dati firmati;

d.

l'autenticità e la validità del certificato richiesto al momento della verifica della firma siano verificate in modo affidabile e il risultato di tale verifica sia correttamente indicato;

e.

l'identità del titolare della chiave per la creazione di una firma sia correttamente segnalata;

f.

l'uso di uno pseudonimo sia chiaramente indicato;

g.

qualsiasi modifica che incida sulla sicurezza possa essere individuata.

Sezione 4: Certificati qualificati Art. 7 1

Un certificato qualificato deve contenere almeno le informazioni seguenti: a.

il numero di serie;

b.

l'indicazione che si tratta di un certificato qualificato;

c.

il nome o lo pseudonimo della persona fisica titolare della chiave per la verifica della firma; in caso di possibile confusione, il nome dev'essere completato da un attributo specifico;

d.

la chiave per la verifica della firma;

e.

la durata di validità;

f.

il nome, lo Stato di domicilio e la firma elettronica qualificata del prestatore di servizi di certificazione che rilascia il certificato;

7124

Legge sulla firma elettronica

g.

2

3

la specificazione se si tratta di un prestatore riconosciuto oppure no e, nel primo caso, il nome dell'organismo di riconoscimento.

Il certificato deve contenere anche gli elementi seguenti: a.

le qualità specifiche del titolare della chiave per la creazione della firma, come l'autorizzazione a rappresentare una persona giuridica determinata;

b.

l'ambito di validità del certificato;

c.

il valore delle transazioni per le quali il certificato può essere utilizzato.

Il Consiglio federale disciplina il formato dei certificati.

Sezione 5: Doveri dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti Art. 8

Rilascio dei certificati qualificati

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono esigere dalle persone che chiedono un certificato qualificato che esse si presentino personalmente e provino la loro identità. Per i casi previsti nell'articolo 7 capoverso 2 lettera a, deve essere provato il consenso della persona rappresentata; le informazioni professionali o di altro genere relative a questa persona devono essere confermate dall'organismo competente.

1

Il Consiglio federale designa i documenti per mezzo dei quali chi chiede un certificato può provare la propria identità e eventualmente le proprie qualità specifiche.

Esso può prevedere che, a determinate condizioni, la persona che chiede il certificato non sia tenuta a presentarsi personalmente.

2

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono inoltre accertarsi che la persona che chiede un certificato qualificato possieda la relativa chiave per la creazione della firma.

3

I prestatori di servizi riconosciuti possono delegare il compito d'identificazione a terzi (uffici di registrazione). Essi rispondono della corretta esecuzione di questo compito da parte dell'ufficio di registrazione.

4

Art. 9

Obbligo di informazione e documentazione

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono tenere a disposizione del pubblico le loro condizioni contrattuali generali e le informazioni sulla loro politica di certificazione.

1

2 Al più tardi in occasione del rilascio dei certificati qualificati, essi devono informare i loro clienti circa le conseguenze dell'utilizzazione abusiva della chiave per la creazione della firma, come pure circa le disposizioni da prendere, secondo le circostanze, per mantenere segreta la loro chiave per la creazione della firma.

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti tengono un libro giornale delle attività. Il Consiglio federale disciplina il termine di conservazione del libro giornale e dei relativi documenti giustificativi.

3

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Legge sulla firma elettronica

Art. 10

Annullamento dei certificati qualificati

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti annullano senza indugio i certificati qualificati se:

1

a.

il loro titolare o il suo rappresentante lo chiede;

b.

emerge che il certificato è stato ottenuto illecitamente;

c.

il certificato non offre più garanzia quanto al legame tra una chiave per la verifica di una firma e una determinata persona.

In caso di annullamento secondo il capoverso 1 lettera a, essi devono accertarsi che il richiedente è autorizzato a chiedere l'annullamento.

2

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti informano senza indugio dell'avvenuto annullamento i titolari dei certificati qualificati.

3

Art. 11

Servizi relativi alle liste dei certificati qualificati

Ogni prestatore di servizi di certificazione riconosciuto garantisce che ogni persona interessata possa verificare in maniera affidabile, in ogni momento e mediante una procedura abituale, la validità di tutti i certificati qualificati che ha rilasciato.

1

Egli può inoltre offrire un servizio che permetta a ogni persona interessata di ricercare nella lista e richiamare i certificati qualificati che ha rilasciato. Un certificato è iscritto nella lista solo su richiesta del titolare.

2

3

Le consultazioni da parte di enti pubblici sono gratuite.

Il Consiglio federale stabilisce il periodo minimo durante il quale deve essere reso possibile l'accesso ai certificati qualificati annullati o scaduti.

4

Art. 12

Sistema marcatempo

Su richiesta, i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono fornire un attestato munito della loro firma elettronica qualificata, al fine di certificare l'esistenza di dati digitali in un determinato momento.

Art. 13

Cessazione d'attività

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti annunciano in tempo utile all'organismo di accreditamento la cessazione della loro attività. Gli notificano senza indugio eventuali comminatorie di fallimento ricevute.

1

2 L'organismo di accreditamento incarica un altro prestatore di servizi di certificazione riconosciuto di tenere la lista dei certificati qualificati validi, scaduti o annullati e di conservare il libro giornale delle attività nonché i relativi documenti giustificativi. Nel caso in cui non fosse disponibile un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto, il Consiglio federale designa un organismo idoneo per la ripresa dell'attività dismessa. Il prestatore di servizi di certificazione riconosciuto che cessa la sua attività si assume le spese che ne risultano.

Il capoverso 2 si applica anche in caso di fallimento di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto.

3

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Legge sulla firma elettronica

Art. 14

Protezione dei dati

I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti e gli uffici di registrazione da loro incaricati possono gestire soltanto i dati personali necessari all'adempimento dei loro compiti. Ogni commercio di questi dati è vietato.

1

2

Per il resto, è applicabile la legislazione sulla protezione dei dati.

Sezione 6: Sorveglianza sui prestatori di servizi di certificazione riconosciuti Art. 15 La sorveglianza sui prestatori di servizi di certificazione riconosciuti è svolta dagli organismi di riconoscimento in base alle norme del diritto in materia di accreditamento4.

1

L'organismo di riconoscimento che revoca il riconoscimento di un prestatore di servizi di certificazione ne dà immediata comunicazione all'organismo di accreditamento. È applicabile l'articolo 13 capoverso 2.

2

Sezione 7: Responsabilità Art. 16

Responsabilità dei prestatori di servizi di certificazione

I prestatori di servizi di certificazione che violano gli obblighi imposti dalla presente legge e dalle relative disposizioni di esecuzione rispondono del danno causato al titolare di una chiave per la creazione della firma e ai terzi che si sono fidati di un certificato qualificato valido.

1

Essi devono provare di aver ottemperato agli obblighi derivanti dalla presente legge e dalle disposizioni d'esecuzione.

2

Essi non possono escludere la responsabilità che deriva loro dalla presente legge nonché quella per i loro ausiliari. Non rispondono tuttavia del danno risultante dall'inosservanza o dalla violazione di una restrizione dell'uso del certificato (art. 7 cpv. 2).

3

Art. 17

Responsabilità degli organismi di riconoscimento

Gli organismi di riconoscimento ai sensi dell'articolo 2 lettera h che violano gli obblighi imposti dalla presente legge e dalle relative disposizioni d'esecuzione rispondono del danno causato al titolare di una chiave per la creazione della firma e ai terzi che si sono fidati di un certificato qualificato valido. L'articolo 16 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

4

Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51) e relative disposizioni d'esecuzione.

7127

Legge sulla firma elettronica

Art. 18

Prescrizione

Le pretese fondate sulla presente legge si prescrivono in un anno dal giorno in cui l'avente diritto è venuto a conoscenza del danno e della persona responsabile e, in ogni caso, in dieci anni dal giorno in cui l'evento dannoso si è prodotto. Sono salve le pretese risultanti da un contratto.

Sezione 8: Convenzioni internazionali Art. 19 Per facilitare l'utilizzazione e il riconoscimento giuridico internazionali delle firme elettroniche, il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali riguardanti segnatamente:

1

a.

il riconoscimento delle firme elettroniche e dei certificati;

b.

il riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione e degli organismi di riconoscimento;

c.

il riconoscimento delle verifiche e delle valutazioni di conformità;

d.

il riconoscimento dei simboli di conformità;

e.

il riconoscimento dei sistemi di accreditamento e degli organismi accreditati;

f.

il conferimento di mandati di normazione a organismi internazionali di normazione nella misura in cui le disposizioni sulla firma elettronica rimandino a norme tecniche determinate o quando un tale rinvio è previsto;

g.

l'informazione e la consultazione riguardo all'elaborazione, all'emanazione, alla modifica e all'applicazione di prescrizioni o di norme tecniche.

Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie per l'attuazione delle convenzioni internazionali che riguardano i settori elencati nel capoverso 1.

2

3 Esso

può delegare a privati attività relative all'informazione e alla consultazione riguardanti l'elaborazione, l'emanazione e la modifica di prescrizioni o di norme tecniche sulle firme elettroniche e stabilire in proposito una rimunerazione.

Sezione 9: Disposizioni finali Art. 20

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Esso tiene conto del diritto internazionale pertinente e può dichiarare applicabili norme tecniche internazionali.

1

Il Consiglio federale può incaricare l'Ufficio federale delle comunicazioni di emanare prescrizioni amministrative e tecniche.

2

Per conseguire gli scopi della legge, esso può affidare a un'unità amministrativa federale il compito di rilasciare certificati qualificati anche per le transazioni di

3

7128

Legge sulla firma elettronica

diritto privato o di partecipare all'impresa di un prestatore di servizi di certificazione privato.

Art. 21

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 22

Disposizioni transitorie

Il riconoscimento di un prestatore di servizi di certificazione in base alle disposizioni dell'ordinanza sui servizi di certificazione elettronica5 mantiene la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della presente legge.

1

2 I certificati rilasciati in base a detta ordinanza, se non adempiono i requisiti dell'articolo 7, devono essere adattati alla nuova situazione giuridica entro un anno.

Art. 23

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003

Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 30 dicembre 20036 Termine di referendum: 8 aprile 2004

5 6

RS 784.103; RU 2000 1257 FF 2003 7121

7129

Legge sulla firma elettronica

Allegato (art. 21)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Codice civile 7 Art. 942 cpv. 3 e 4 Il registro fondiario può essere tenuto su carta o su supporti informatici.

3

In caso di tenuta informatizzata del registro fondiario, i dati iscritti sono giuridicamente efficaci se sono correttamente registrati nel sistema e se gli apparecchi dell'ufficio del registro fondiario ne permettono la lettura sotto forma di cifre e di lettere mediante procedimenti tecnici o la loro presentazione sotto forma di piani.

4

Art. 949, titolo marginale 4. Regolamenti a. In genere

Art. 949a 1 Il Cantone che intenda tenere il registro fondiario su supporti inforb. Tenuta informatizzata del registro fondiario matici dev'esserne autorizzato dal Dipartimento federale di giustizia e

polizia.

2

7

RS 210

7130

Il Consiglio federale disciplina: 1.

la procedura di autorizzazione;

2.

l'estensione e i dettagli tecnici della tenuta del registro informatizzato, in particolare il processo attraverso il quale le iscrizioni sono giuridicamente efficaci;

3.

se e a quali condizioni le pratiche con il registro fondiario possono svolgersi per via elettronica;

4.

se e a quali condizioni i dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse sono messi a disposizione del pubblico;

5.

l'accesso ai dati, la registrazione delle interrogazioni e le condizioni che giustificano la revoca del diritto d'accesso in caso di abuso;

6.

la protezione dei dati;

7.

la conservazione dei dati a lungo termine e la loro archiviazione.

Legge sulla firma elettronica

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport definiscono modelli di dati e interfaccia uniformi per il registro fondiario e per la misurazione catastale 3

Art. 970 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare C. Pubblicità del registro I. Comunicazione fondiario o di farsene rilasciare estratti.

di informazioni e 2 Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto consultazione 1

il registro di essere

informato sui dati seguenti del libro mastro: 1.

la designazione e la descrizione del fondo;

2.

il nome e l'identità del proprietario;

3. la forma di proprietà e la data d'acquisto.

Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità.

3

Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un'iscrizione nel registro fondiario.

4

Art. 970a II. Pubblicazioni

I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria.

1

Non possono però pubblicare la controprestazione in caso di divisione ereditaria, acconto della quota ereditaria, convenzione matrimoniale o liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

2

2. Codice delle obbligazioni 8 Art. 13 cpv. 2 Abrogato Art. 14 cpv. 2bis 2bis La

firma elettronica qualificata fondata su un certificato qualificato di un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione ai sensi della legge del 19 dicembre 20039 sulla firma elettronica è equiparata alla firma autografa. Sono fatte salve le disposizioni legali o contrattuali contrarie.

8 9

RS 220 RS ...; RU ... (FF 2003 7120)

7131

Legge sulla firma elettronica

Art. 59a F. Responsabilità 1 Il titolare di una chiave per la creazione della firma è responsabile per la chiave di verso terzi dei danni che questi ultimi subiscono essendosi fidati di un creazione della firma certificato qualificato valido rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 19 dicembre 200310

sulla firma elettronica.

La responsabilità decade se il titolare della chiave per la creazione della firma può rendere verosimile di aver adottato le misure di sicurezza necessarie secondo le circostanze e ragionevolmente esigibili per impedire un abuso della chiave per la creazione della firma.

2

Il Consiglio federale definisce le misure di sicurezza ai sensi del capoverso 2.

3

Art. 60, titolo marginale G. Prescrizione

Art. 61, titolo marginale H. Responsabilità di pubblici funzionari ed impiegati

Art. 929, titolo marginale III. Ordinanze 1. In genere

Art. 929a 2.Tenuta informatizzata del registro di commercio

Il Consiglio federale emana le prescrizioni riguardanti la tenuta informatizzata del registro di commercio e lo scambio elettronico dei dati tra le autorità del registro di commercio. Esso può, in particolare, prescrivere ai Cantoni la tenuta informatizzata del registro di commercio, l'accettazione di documenti giustificativi inoltrati per via elettronica, la loro registrazione elettronica e la trasmissione di dati per via elettronica.

1

Il Consiglio federale decide se e a quali condizioni è ammissibile la presentazione elettronica di richieste e di documenti giustificativi all'ufficio del registro di commercio. Esso può emanare prescrizioni circa la conservazione elettronica dei documenti giustificativi e prescrivere ai Cantoni l'allestimento elettronico di estratti certificati conformi del registro di commercio.

2

10

RS ...; RU ... (FF 2003 7120)

7132

Legge sulla firma elettronica

Art. 931 cpv. 2bis 2bis Il

Consiglio federale può mettere a disposizione del pubblico anche sotto un'altra forma i dati pubblicati sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

3. Legge del 9 ottobre 1992 11 sulle topografie Art. 16a

Comunicazione elettronica con le autorità

Il Consiglio federale può autorizzare l'Istituto a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

1

2

I fascicoli e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.

3

Il registro delle topografie può essere tenuto in forma elettronica.

L'Istituto può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura elettronica di richiamo; esso può esigere una rimunerazione per questo servizio.

4

Le pubblicazioni dell'Istituto possono essere fatte in forma elettronica; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

5

4. Legge federale del 28 agosto 199212 sulla protezione dei marchi Titolo prima dell'art. 37

Sezione 5: Registro, pubblicazioni e comunicazione elettronica con le autorità Art. 40

Comunicazione elettronica con le autorità

Il Consiglio federale può autorizzare l'Istituto a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

1

2

I fascicoli e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.

3

Il registro dei marchi può essere tenuto in forma elettronica.

L'Istituto può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura elettronica di richiamo; esso può esigere una rimunerazione per questo servizio.

4

11 12

RS 231.2 RS 232.11

7133

Legge sulla firma elettronica

Le pubblicazioni dell'Istituto possono essere fatte in forma elettronica; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

5

5. Legge del 5 ottobre 200113 sul design Titolo prima dell'art. 24

Sezione 3: Registrazione e rinnovo della protezione; comunicazione elettronica con le autorità Art. 26a

Comunicazione elettronica con le autorità

Il Consiglio federale può autorizzare l'Istituto a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

1

2

I fascicoli e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.

3

Il registro può essere tenuto in forma elettronica.

L'Istituto può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura elettronica di richiamo; esso può esigere una rimunerazione per questo servizio.

4

Le pubblicazioni dell'Istituto possono essere fatte in forma elettronica; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

5

13

RS 232.12

7134

Legge sulla firma elettronica

6. Legge del 25 giugno 1954 14 sui brevetti Titolo prima dell'art. 60

Sezione 3: Registro dei brevetti; pubblicazioni dell'Istituto; comunicazione elettronica con le autorità Art. 65a E. Comunicazione 1 Il Consiglio elettronica con le autorità comunicazioni

federale può autorizzare l'Istituto a disciplinare le per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

I fascicoli e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.

2

3

Il registro dei brevetti può essere tenuto in forma elettronica.

L'Istituto può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura elettronica di richiamo; esso può esigere una rimunerazione per questo servizio.

4

Le pubblicazioni dell'Istituto possono essere fatte in forma elettronica; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

5

14

RS 232.14

7135

Legge sulla firma elettronica

7136