Traduzione1

Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale dell'8 novembre 2001

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, considerato il loro impegno in virtù dello Statuto del Consiglio d'Europa; desiderosi di contribuire maggiormente a proteggere i diritti dell'uomo e a difendere lo Stato di diritto e il tessuto democratico della società; considerato che a tale scopo è auspicabile rafforzare le proprie capacità individuali e collettive al fine di reagire alla criminalità; determinati a migliorare e completare per certi aspetti la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatta a Strasburgo il 20 aprile 1959 (in seguito denominata «la Convenzione»), e il suo Protocollo addizionale, fatto a Strasburgo il 17 marzo 1978; tenuto conto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, e della Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, fatta a Strasburgo il 28 gennaio 1981, hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Art. 1

Campo d'applicazione

L'articolo 1 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti: «1. Le Parti si obbligano ad accordarsi reciprocamente, secondo le disposizioni della presente Convenzione e nel termine più breve, l'assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura concernente reati la cui repressione, al momento in cui l'assistenza giudiziaria è domandata, è di competenza delle autorità giudiziarie della Parte richiedente.

2. La presente Convenzione non si applica all'esecuzione delle decisioni di arresto e di condanna né ai reati militari che non costituiscono reati di diritto comune.

3. L'assistenza giudiziaria può essere accordata anche nelle procedure relative a fatti che, in base al diritto nazionale della Parte richiedente o della Parte richiesta, sono punibili come reati contro norme di diritto perseguiti da autorità amministrati1

Dal testo originale francese (RO 2003 ...).

2826

2002-1581

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

ve e contro la decisione delle quali può essere proposto ricorso dinanzi a una giurisdizione competente, segnatamente in materia penale.

4. L'assistenza giudiziaria non può essere rifiutata per il solo motivo che i fatti di cui si tratta possono implicare la responsabilità di una persona giuridica nella Parte richiedente.» Art. 2

Presenza di autorità della Parte richiedente

L'articolo 4 della Convenzione è completato dal testo seguente, per cui l'articolo 4 originale della Convenzione diventa il paragrafo 1 e le seguenti disposizioni il paragrafo 2: «2. Le domande circa la presenza di dette autorità o persone non devono essere respinte se siffatta presenza mira a far sì che l'esecuzione della domanda d'assistenza meglio risponda ai bisogni della Parte richiedente e, pertanto, consenta di evitare domande d'assistenza suppletive.» Art. 3

Trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiedente

L'articolo 11 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti: «1. Qualsiasi persona detenuta di cui la Parte richiedente domanda la comparsa personale a scopo d'istruttoria, esclusa la sua comparsa ai fini della sentenza, è trasferita temporaneamente nel suo territorio, a condizione che sia riconsegnata nel termine indicato dalla Parte richiesta e fatte salve le disposizioni dell'articolo 12 della presente Convenzione in quanto applicabili.

Il trasferimento può essere rifiutato: (a) se la persona detenuta non vi acconsente; (b) se la sua presenza è necessaria in una procedura penale in corso nel territorio della Parte richiesta; (c) se il suo trasferimento è suscettibile di prolungare la sua detenzione o (d) se altre considerazioni imperative si oppongono al suo trasferimento nel territorio della Parte richiedente.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 della presente Convenzione, in un caso previsto nel paragrafo precedente il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo è accordato su domanda corredata di tutti i documenti utili, trasmessi dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta del transito. Qualsiasi Parte può rifiutare di accordare il transito ai suoi cittadini.

3. La persona trasferita deve restare in detenzione nel territorio della Parte richiedente e, all'occorrenza, nel territorio della Parte richiesta del transito, salvo che la Parte richiesta del trasferimento ne domandi la liberazione.»

2827

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 4

Vie di comunicazione

L'articolo 15 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti: «1. Le domande d'assistenza giudiziaria così come ogni informazione spontanea sono trasmesse per scritto dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta e rispedite per la stessa via. Tuttavia possono essere trasmesse direttamente dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente all'autorità giudiziaria della Parte richiesta e rispedite per la stessa via.

2. Le domande previste nell'articolo 11 della presente Convenzione così come quelle previste nell'articolo 13 del Secondo Protocollo addizionale alla presente Convenzione sono trasmesse in ogni caso dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta e rispedite per la stessa via.

3. Le domande d'assistenza giudiziaria relative alle procedure di cui al paragrafo 3 dell'articolo 1 della presente Convenzione possono parimenti essere trasmesse direttamente dall'autorità amministrativa o giudiziaria della Parte richiedente all'autorità amministrativa o giudiziaria della Parte richiesta, secondo il caso, e rispedite per la stessa via.

4. Le domande d'assistenza giudiziaria fatte in virtù degli articoli 18 o 19 del Secondo Protocollo addizionale alla presente Convenzione possono parimenti essere trasmesse direttamente dall'autorità competente della Parte richiedente all'autorità competente della Parte richiesta.

5. Le domande previste nel paragrafo 1 dell'articolo 13 della presente Convenzione possono essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie interessate al servizio competente della Parte richiesta e le risposte essere rispedite direttamente da tale servizio. Le domande previste nel paragrafo 2 dell'articolo 13 della presente Convenzione sono trasmesse dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta.

6. Le domande di copia delle sentenze e delle misure di cui all'articolo 4 del Protocollo addizionale alla Convenzione possono essere trasmesse direttamente alle autorità competenti. Ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare quali autorità considera competenti ai fini del presente paragrafo.

7. In casi urgenti e se è
ammessa dalla presente Convenzione, la trasmissione diretta può essere effettuata per il tramite dell'Organizzazione internazionale di Polizia criminale (Interpol).

8. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare salvo il diritto di sottoporre l'esecuzione delle domande d'assistenza giudiziaria, o di alcune di esse, a una o più delle condizioni seguenti: (a) una copia della domanda deve essere trasmessa all'autorità centrale designata; (b) la domanda, sempreché non sia urgente, deve essere trasmessa all'autorità centrale designata;

2828

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

(c) nel caso di trasmissione diretta per motivi d'urgenza, una copia va trasmessa parimenti al suo Ministero di Giustizia; (d) talune o tutte le domande d'assistenza giudiziaria devono essergli trasmesse per una via diversa da quella prevista nel presente articolo.

9. Le domande d'assistenza giudiziaria e ogni altra comunicazione in virtù della presente Convenzione o dei suoi protocolli possono essere fatte mediante mezzi elettronici di comunicazione a condizione che la Parte richiedente, su domanda, sia pronta a produrre, in qualsiasi momento, una traccia scritta della trasmissione così come l'originale. Tuttavia, ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare a quali condizioni è disposto ad accettare e a eseguire le domande ricevute per via elettronica o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione.

10. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni di accordi o convenzioni bilaterali in vigore fra le Parti che prevedono la trasmissione diretta delle domande d'assistenza giudiziaria fra le autorità delle Parti.» Art. 5

Spese

L'articolo 20 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti: «1. Le Parti rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese derivate dall'applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, eccettuate: (a) le spese cagionate dall'intervento di periti nel territorio della Parte richiesta; (b) le spese cagionate dal trasferimento di persone detenute effettuato in applicazione degli articoli 13 o 14 del Secondo Protocollo addizionale alla presente Convenzione o dell'articolo 11 della presente Convenzione; (c) le spese importanti o straordinarie.

2. Tuttavia, i costi per stabilire il collegamento video o telefonico, mettere a disposizione il collegamento video o telefonico nella Parte richiesta, retribuire gli interpreti da essa forniti, corrispondere le indennità ai testimoni e coprire le loro spese di viaggio nella Parte richiesta sono rimborsati dalla Parte richiedente alla Parte richiesta, a meno che le Parti non convengano altrimenti.

3. Le Parti si consultano al fine di determinare le condizioni di pagamento delle spese che possono essere chieste in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 lettera c del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 3 della presente Convenzione.» Art. 6

Autorità giudiziarie

L'articolo 24 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti: «Ogni Stato, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, indica, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, quali autorità considera come autorità 2829

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

giudiziarie ai fini della presente Convenzione. Successivamente può, in qualsiasi momento e secondo le medesime modalità, modificare i termini della sua dichiarazione.»

Titolo II Art. 7

Esecuzione differita delle domande

1. La Parte richiesta può differire l'esecuzione di una domanda se il fatto stesso di dare seguito alla domanda rischia di pregiudicare indagini, perseguimenti o qualsiasi altra procedura connessa condotta dalle sue autorità.

2. Prima di negare o differire l'assistenza, la Parte richiesta esamina, all'occorrenza dopo aver consultato la Parte richiedente, se sia possibile darvi seguito parzialmente o con riserva delle condizioni che giudica necessarie.

3. Ogni decisione di differire l'assistenza è motivata. La Parte richiesta informa parimenti la Parte richiedente dei motivi che rendono impossibile l'assistenza o che possono differirla in modo significativo.

Art. 8

Procedura

Nonostante le disposizioni dell'articolo 3 della Convenzione, quando la domanda prescrive una formalità o una determinata procedura perché così vuole la legislazione della Parte richiedente, la Parte richiesta, anche se la formalità o la procedura non le è familiare, dà seguito alla richiesta nella misura in cui non sia contraria ai principi fondamentali del proprio diritto; sono fatte salve le disposizioni contrarie del presente Protocollo.

Art. 9

Audizione mediante videoconferenza

1. Se una persona che si trova nel territorio di una Parte deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un'altra Parte, quest'ultima può chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga mediante videoconferenza conformemente ai paragrafi da 2 a 7.

2. La Parte richiesta consente all'audizione per videoconferenza se il ricorso a questo metodo non è contrario ai principi fondamentali del suo diritto e a condizione che disponga degli strumenti tecnici per effettuare l'audizione. Qualora la Parte richiesta non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi le possono essere messi a disposizione dalla Parte richiedente con l'accordo di quest'ultima.

3. Le domande di audizione mediante videoconferenza contengono, oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della Convenzione, l'indicazione del motivo per cui non è opportuna o possibile la presenza del testimone o del perito, e il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione.

2830

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

4. L'autorità giudiziaria della Parte richiesta dispone la comparizione della persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione.

5. All'audizione mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni: (a) l'audizione ha luogo in presenza di un'autorità giudiziaria della Parte richiesta, se necessario assistita da un interprete; tale autorità provvede anche a garantire l'identificazione della persona da ascoltare, nonché il rispetto dei principi fondamentali del diritto della Parte richiesta. Se ritiene che durante l'audizione si violino i principi fondamentali del diritto della Parte richiesta, l'autorità giudiziaria della Parte richiesta prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione si svolga secondo tali principi; (b) le competenti autorità delle Parti richiedente e richiesta concordano, all'occorrenza, misure relative alla protezione della persona da ascoltare; (c) l'audizione è condotta direttamente dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente o sotto la sua direzione, secondo il diritto interno; (d) su domanda della Parte richiedente o della persona da ascoltare, la Parte richiesta provvede affinché detta persona sia assistita, all'occorrenza, da un interprete; (e) la persona da ascoltare può avvalersi della facoltà di non testimoniare che le è riconosciuta per legge dalla Parte richiesta o dalla Parte richiedente.

6. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, al termine dell'audizione l'autorità giudiziaria della Parte richiesta redige un verbale indicante la data e il luogo dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, l'identità e la qualifica di tutte le altre persone della Parte richiesta che hanno partecipato all'audizione, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolta l'audizione. Questo documento è trasmesso dall'autorità competente della Parte richiesta all'autorità competente della Parte richiedente.

7. Ogni Parte prende le misure necessarie affinché, nelle audizioni di testimoni o periti effettuate nel suo territorio conformemente al presente articolo, se questi rifiutano di testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimoniano il vero, il suo diritto nazionale si applichi come si applicherebbe se l'audizione avesse avuto luogo nell'ambito di
un procedimento nazionale.

8. Le Parti possono inoltre applicare, a loro discrezione, le disposizioni del presente articolo, se è il caso e con il consenso delle loro competenti autorità giudiziarie, alle audizioni mediante videoconferenza cui partecipa l'accusato o la persona indiziata.

In tal caso, la decisione di tenere la videoconferenza e le modalità del suo svolgimento devono essere oggetto di un accordo fra le Parti interessate ed essere conformi al loro diritto nazionale e ai pertinenti strumenti internazionali. Le audizioni cui partecipa l'accusato o l'indiziato possono svolgersi soltanto con il loro consenso.

9. Ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che non intende avvalersi della facoltà, di cui al paragrafo 8 del presente articolo, di applicare le di-

2831

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

sposizioni del presente articolo anche alle audizioni mediante videoconferenza cui partecipa l'accusato o l'indiziato.

Art. 10

Audizione mediante conferenza telefonica

1. Se una persona che si trova nel territorio di una Parte deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un'altra Parte, quest'ultima può, qualora il suo diritto lo preveda, chiedere l'assistenza della prima Parte affinché l'audizione possa svolgersi mediante conferenza telefonica, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2­6.

2. L'audizione può aver luogo mediante conferenza telefonica soltanto se il testimone o il perito vi acconsente.

3. La Parte richiesta consente all'audizione mediante conferenza telefonica se il ricorso a tale metodo non è contrario ai principi fondamentali del proprio diritto.

4. Le domande di audizione mediante conferenza telefonica contengono, oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della Convenzione, il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone che procedono all'audizione nonché un'indicazione da cui risulti che il testimone o il perito è disposto a partecipare a un'audizione mediante conferenza telefonica.

5. Le modalità pratiche dell'audizione sono concordate dalle Parti interessate. Se accetta tali modalità, la Parte richiesta si impegna a: (a) notificare al testimone o perito l'ora e il luogo dell'audizione; (b) provvedere all'identificazione del testimone o perito; (c) verificare che il testimone o perito acconsenta all'audizione mediante conferenza telefonica.

6. Lo Stato richiesto può subordinare il proprio accordo, in tutto o in parte, alle disposizioni pertinenti dell'articolo 9 paragrafi 5 e 7.

Art. 11

Trasmissione spontanea d'informazioni

1. Fatte salve le proprie indagini o procedure, le autorità competenti di una Parte possono, senza domanda preliminare, trasmettere alle autorità competenti di un'altra Parte informazioni raccolte nel quadro di una propria indagine, se ritengono che la comunicazione delle informazioni possa aiutare la Parte destinataria a intraprendere o condurre a buon fine indagini o procedure oppure che dalle informazioni possa scaturire una domanda formulata da questa Parte in virtù della Convenzione o dei suoi Protocolli.

2. La Parte che fornisce l'informazione può, conformemente al suo diritto interno, imporre alla Parte destinataria condizioni per l'uso di tali informazioni.

3. L'autorità destinataria è tenuta a osservare tali condizioni.

4. Tuttavia, ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non sottomettersi alle condizioni imposte in virtù delle disposizioni del 2832

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

paragrafo 2 del presente articolo dalla Parte che fornisce l'informazione, a meno di essere preventivamente avvisato sulla natura dell'informazione che gli sarà fornita e di accettare che quest'ultima gli venga trasmessa.

Art. 12

Restituzione

1. La Parte richiesta, a domanda della Parte richiedente e fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, può mettere a disposizione della Parte richiedente, ai fini della restituzione al legittimo proprietario, i beni ottenuti attraverso reati.

2. Nell'applicazione degli articoli 3 e 6 della Convenzione, la Parte richiesta può rinunciare alla restituzione dei beni prima o dopo la loro consegna alla Parte richiedente qualora ciò possa favorire la riconsegna di detti beni al legittimo proprietario.

Restano impregiudicati i diritti dei terzi in buona fede.

3. Nel caso di una rinuncia alla restituzione dei beni prima della loro consegna alla Parte richiedente, la Parte richiesta non fa valere alcun diritto di garanzia o alcun altro diritto all'impugnazione a norma delle disposizioni della legislazione fiscale o doganale nei confronti di tali beni.

4. Una rinuncia secondo il paragrafo 2 non pregiudica il diritto della Parte richiesta di riscuotere imposte o diritti doganali dal legittimo proprietario.

Art. 13

Trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiesta

1. In caso di accordo tra le autorità competenti delle Parti interessate, una Parte che abbia richiesto un'indagine per la quale sia necessaria la presenza di una persona detenuta nel proprio territorio può trasferire temporaneamente questa persona nel territorio della Parte dove l'indagine ha luogo.

2. L'accordo specifica le modalità del trasferimento temporaneo della persona e il termine entro il quale deve essere ritrasferita nel territorio della Parte richiedente.

3. Se ai fini del trasferimento è richiesto il consenso della persona interessata, viene fornita prontamente alla Parte richiesta una dichiarazione di consenso o una copia della stessa.

4. La persona trasferita deve restare in detenzione nel territorio della Parte richiesta e, all'occorrenza, nel territorio della Parte di transito, a meno che la Parte richiedente non ne chieda la messa in libertà.

5. Il periodo di detenzione nel territorio della Parte richiesta è dedotto dal periodo di detenzione che la persona in questione deve o dovrà scontare nel territorio della Parte richiedente.

6. L'articolo 11 paragrafo 2 e l'articolo 12 della Convenzione si applicano per analogia.

7. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che, per giungere a un accordo giusta il paragrafo 1 del presente articolo, è richiesto il consenso giusta il pa-

2833

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

ragrafo 3 del presente articolo, o che lo sarà a talune condizioni indicate nella dichiarazione.

Art. 14

Comparsa personale delle persone condannate e trasferite

Nel caso in cui la comparsa personale a fini di revisione della sentenza è chiesta dalla Parte richiedente, le disposizioni degli articoli 11 e 12 della Convenzione si applicano per analogia anche alle persone in detenzione nel territorio della Parte richiesta in seguito al loro trasferimento ai fini di scontare una pena pronunciata nel territorio della Parte richiedente.

Art. 15

Lingua degli atti procedurali e delle decisioni giudiziarie da trasmettere

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le domande di notifica fatte in virtù dell'articolo 7 della Convenzione o dell'articolo 3 del suo Protocollo addizionale.

2. Gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie sono sempre notificati nella lingua, o nelle lingue, in cui sono stati redatti.

3. Nonostante le disposizioni dell'articolo 16 della Convenzione, se l'autorità che è all'origine dei documenti sa o ha ragione di credere che il destinatario conosca soltanto un'altra lingua, i documenti, o per lo meno i loro passaggi più importanti, devono essere corredati d'una traduzione in quest'altra lingua.

4. Nonostante le disposizioni dell'articolo 16 della Convenzione, gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie devono essere corredati, a destinazione delle autorità della Parte richiesta, di un breve sommario del loro contenuto tradotto nella lingua o in una delle lingue di questa Parte.

Art. 16

Notifica a mezzo posta

1. Le autorità giudiziarie competenti di ogni Parte possono inviare direttamente, a mezzo posta, gli atti processuali e le decisioni giudiziarie alle persone che si trovano nel territorio di ogni altra Parte.

2. Gli atti procedurali e le decisioni giudiziarie sono corredati di un avviso in cui è specificato che il destinatario può ottenere informazioni dall'autorità specificata nell'avviso circa i suoi diritti e obblighi riguardo alla notifica degli atti. A detto avviso si applicano le disposizioni dell'articolo 15 paragrafo 3 del presente Protocollo.

3. Le disposizioni degli articoli 8, 9 e 12 della Convenzione si applicano per analogia alla notifica a mezzo posta.

4. Le disposizioni dell'articolo 15 paragrafi 1, 2 e 3 del presente Protocollo si applicano parimenti alla notifica a mezzo posta.

2834

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 17

Osservazione transfrontaliera

1. Gli agenti di una delle Parti che, nell'ambito di un'indagine giudiziaria, osservano nel proprio Paese una persona sospettata di aver partecipato a un reato suscettibile di dar luogo all'estradizione oppure una persona nei cui confronti vi sono seri motivi di credere che possa portare all'identificazione o alla localizzazione della persona di cui sopra sono autorizzati a continuare l'osservazione nel territorio di un'altra Parte se quest'ultima ha autorizzato l'osservazione transfrontaliera sul fondamento di una domanda d'assistenza giudiziaria preventivamente presentata.

L'autorizzazione può sottostare a condizioni.

Su richiesta, l'osservazione è affidata agli agenti della Parte nel cui territorio essa ha luogo.

La domanda d'assistenza giudiziaria menzionata nel paragrafo 1 deve essere indirizzata a un'autorità designata da ciascuna delle Parti e competente per accordare o trasmettere l'autorizzazione richiesta.

2. Se, per motivi particolarmente urgenti, l'autorizzazione preliminare dell'altra Parte non può essere richiesta, gli agenti osservatori che agiscono nel quadro di un'indagine giudiziaria sono autorizzati a continuare, oltre il confine, l'osservazione di una persona sospettata di aver commesso i reati elencati nel paragrafo 6, alle seguenti condizioni: (a) l'attraversamento del confine è comunicato immediatamente durante l'osservazione all'autorità della Parte designata nel paragrafo 4 nel cui territorio continua l'osservazione; (b) è trasmessa senza indugio una domanda d'assistenza giudiziaria presentata conformemente al paragrafo 1 ed elencante i motivi giustificanti l'attraversamento del confine senza autorizzazione preliminare.

L'osservazione termina non appena la Parte nel cui territorio ha luogo lo richiede, in seguito alla comunicazione di cui al punto a, o alla domanda di cui al punto b oppure se l'autorizzazione non è stata ottenuta entro cinque ore dall'attraversamento del confine.

3. L'osservazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può avvenire soltanto alle seguenti condizioni: (a) gli agenti osservatori devono conformarsi alle disposizioni del presente articolo e al diritto della Parte nel cui territorio operano; devono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti; (b) fatte salve le situazioni di cui al paragrafo 2, gli agenti durante l'osservazione si
muniscono di un documento attestante che l'autorizzazione è stata accordata; (c) gli agenti osservatori devono essere in grado di comprovare in qualsiasi momento la loro qualità ufficiale; (d) durante l'osservazione, gli agenti osservatori possono portare la propria arma di servizio, salvo esplicita decisione contraria della Parte richiesta; l'uso è vietato tranne in caso di legittima difesa; 2835

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

(e) è vietata l'entrata nelle abitazioni e nei luoghi non accessibili al pubblico; (f) gli agenti osservatori non possono né interpellare né fermare la persona osservata; (g) su ogni operazione è redatto un rapporto alle autorità della Parte nel cui territorio essa ha avuto luogo; la comparsa personale degli agenti osservatori può essere richiesta; (h) se chiesto dalle autorità della Parte nel cui territorio ha avuto luogo l'osservazione, le autorità della Parte di cui sono originari gli agenti osservatori forniscono la loro assistenza nell'indagine consecutiva all'operazione cui hanno partecipato, comprese le procedure giudiziarie.

4. Ogni Parte, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, indica, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, da un canto, quali agenti e, d'altro canto, quali autorità designa ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Successivamente, ogni Parte può, in qualsiasi momento e secondo le medesime modalità, modificare i termini della sua dichiarazione.

5. Le Parti possono, a livello bilaterale, estendere il campo d'applicazione del presente articolo e adottare disposizioni supplementari in esecuzione del medesimo.

6. L'osservazione di cui al paragrafo 2 può avere luogo soltanto per uno dei seguenti reati: ­

assassinio,

­

omicidio,

­

stupro,

­

incendio doloso,

­

falsificazione di monete,

­

furto e ricettazione aggravati,

­

estorsione,

­

rapimento e presa d'ostaggio,

­

tratta di essere umani,

­

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

­

reati contro le disposizioni legali in materia di armi ed esplosivi,

­

distruzione con esplosivi,

­

trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi,

­

traffico di stranieri,

­

abuso sessuale di fanciulli.

2836

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 18

Consegna sorvegliata

1. Ogni Parte contraente s'impegna a garantire che, su richiesta di un'altra Parte, possano essere autorizzate consegne sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione.

2. La decisione di effettuare consegne sorvegliate è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti della Parte richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte.

3. Le consegne sorvegliate sono effettuate conformemente alle procedure previste dalla Parte richiesta. Le autorità competenti della Parte richiesta mantengono il diritto d'iniziativa, la direzione e il controllo dell'operazione.

4. Ogni Parte, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, indica, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, quali autorità designa come competenti ai fini del presente articolo. Successivamente può, in qualsiasi momento e secondo le medesime modalità, modificare i termini della sua dichiarazione.

Art. 19

Operazioni di infiltrazione

1. La Parte richiedente e la Parte richiesta possono convenire di collaborare tra loro per lo svolgimento di indagini penali condotte da agenti infiltrati o sotto falsa identità (operazioni di infiltrazione).

2. La decisione sulla richiesta è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti della Parte richiesta nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali. Le due Parti si accordano nel rispetto del loro diritto e delle loro procedure nazionali circa la durata dell'operazione di infiltrazione, le condizioni particolareggiate e lo statuto giuridico degli agenti.

3. Le operazioni di infiltrazione sono effettuate secondo il diritto e le procedure nazionali della Parte nel cui territorio si svolgono. Le Parti interessate collaborano per provvedere alla preparazione e al controllo dell'operazione di infiltrazione e per prendere disposizioni al fine di garantire la sicurezza degli agenti infiltrati o sotto falsa identità.

4. Ogni Parte, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, indica, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, quali autorità designa come competenti ai fini del paragrafo 2 del presente articolo. Successivamente può, in qualsiasi momento e secondo le medesime modalità, modificare i termini della sua dichiarazione.

Art. 20

Squadre investigative comuni

1. Le autorità competenti di due o più Parti possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa, per uno scopo determinato e una durata limitata che può essere prorogata con l'accordo di tutte le Parti, per svolgere indagini penali in una o

2837

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

più Parti che costituiscono la squadra. La composizione della squadra è indicata nell'accordo.

Una squadra investigativa comune può in particolare essere costituita quando: (a) le indagini condotte da una Parte su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che concernono altre Parti; (b) più Parti svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata nelle Parti interessate.

Una richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata da qualsiasi Parte interessata. La squadra è costituita in una delle Parti in cui devono svolgersi le indagini.

2. Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 14 della Convenzione, le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra.

3. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti che la costituiscono secondo le seguenti condizioni generali: (a) il responsabile della squadra è un rappresentante dell'autorità competente ­ che partecipa alle indagini penali ­ della Parte nel cui territorio la squadra interviene. Il responsabile della squadra agisce entro i limiti delle sue competenze in conformità al diritto nazionale; (b) la squadra opera in conformità al diritto della Parte nel cui territorio interviene. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri della squadra rispondono alla persona di cui al punto a, tenendo conto delle condizioni stabilite dalle rispettive autorità nell'accordo sulla costituzione della squadra; (c) la Parte nel cui territorio la squadra interviene predispone le condizioni organizzative necessarie per consentirle di operare.

4. Ai sensi del presente articolo, i membri della squadra comune provenienti dalla Parte nel cui territorio la squadra interviene sono designati come «membri», invece i membri provenienti da altre Parti diverse da quella nel cui territorio la squadra interviene sono designati come «membri distaccati».

5. I membri distaccati della squadra investigativa comune sono autorizzati ad essere presenti nella Parte dell'intervento quando sono adottate misure investigative. Tuttavia, per ragioni particolari, il responsabile della squadra può disporre altrimenti, in conformità con il diritto della Parte nel cui territorio la squadra opera.

6. I
membri distaccati della squadra investigativa comune possono, in conformità con il diritto della Parte dell'intervento, essere incaricati dell'esecuzione di talune misure investigative dal responsabile della squadra, qualora ciò sia stato approvato dalle autorità competenti della Parte dell'intervento e della Parte che li ha distaccati.

7. Se alla squadra investigativa comune necessita che in una delle Parti che hanno costituito la squadra siano adottate misure investigative, i membri distaccati da tale Parte possono farne richiesta alle proprie autorità competenti. Le misure in questione sono esaminate in tale Parte alle condizioni che si applicherebbero qualora fossero richieste nell'ambito di un'indagine svolta a livello nazionale.

2838

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

8. Se la squadra investigativa comune ha bisogno dell'assistenza di una Parte che non ha partecipato alla costituzione della squadra, ovvero di uno Stato terzo, le autorità competenti dello Stato di intervento ne possono fare richiesta alle autorità competenti dell'altro Stato interessato conformemente agli strumenti o disposizioni pertinenti.

9. Ai fini di un'indagine penale svolta dalla squadra investigativa comune, un membro distaccato della squadra può, conformemente al suo diritto nazionale e nei limiti della sua competenza, fornire alla squadra informazioni disponibili nella Parte che lo ha distaccato.

10. Le informazioni ottenute legalmente da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune e non altrimenti ottenibili dalle autorità competenti delle Parti interessate possono essere utilizzate: (a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra; (b) per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati, previo accordo della Parte in cui è stata ottenuta l'informazione. Detto consenso può essere negato soltanto qualora l'uso in questione mettesse a repentaglio le indagini penali nella Parte interessata o qualora quest'ultima potesse rifiutare l'assistenza giudiziaria; (c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, impregiudicate le disposizioni del punto b in caso di successivo avvio di un'indagine penale; (d) per altri scopi entro i limiti convenuti dalle Parti che hanno costituito la squadra.

11. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicata ogni altra vigente disposizione o intesa concernente la costituzione o l'attività di squadre investigative comuni.

12. Nella misura consentita dal diritto delle Parti interessate o dalle disposizioni di qualunque strumento giuridico tra di esse applicabile, è possibile concordare che persone diverse dai rappresentanti delle autorità competenti delle Parti che costituiscono la squadra investigativa comune partecipino alle attività della stessa. I diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtù del presente articolo non si applicano a tali persone a meno che l'accordo non stabilisca espressamente altrimenti.

Art. 21

Responsabilità penale riguardo ai funzionari

Nel corso delle operazioni di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20, i funzionari di una Parte diversa dalla Parte in cui si svolge l'operazione sono equiparati ai funzionari di quest'ultima per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere, a meno che non sia stato convenuto altrimenti tra le Parti interessate.

2839

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 22

Responsabilità civile riguardo ai funzionari

1. Quando, conformemente agli articoli 17, 18, 19 e 20, i funzionari di una Parte operano nel territorio di un'altra Parte, la prima Parte è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto della Parte nel cui territorio essi operano.

2. La Parte nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.

3. La Parte i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un'altra Parte rimborsa integralmente a quest'ultima le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.

4. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, ciascuna Parte rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere a un'altra Parte il risarcimento dei danni da essa subiti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le Parti non abbiano convenuto altrimenti.

Art. 23

Protezione dei testimoni

Se una Parte fa domanda d'assistenza in virtù della Convenzione o di uno dei suoi Protocolli riguardo a un testimone che rischia di essere esposto a intimidazione o che ha bisogno di protezione, le autorità competenti della Parte richiedente e quelle della Parte richiesta fanno il possibile per convenire misure intese a proteggere la persona in questione, in conformità con il loro diritto nazionale.

Art. 24

Misure provvisionali

1. Su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta, in conformità con la sua legge nazionale, può ordinare misure provvisionali al fine di preservare i mezzi probatori, di mantenere una situazione esistente oppure di proteggere interessi giuridici minacciati.

2. La Parte richiesta può accogliere la domanda parzialmente o con riserva di condizioni, segnatamente limitando la durata delle misure prese.

Art. 25

Confidenzialità

La Parte richiedente può domandare alla Parte richiesta di garantire la confidenzialità della domanda e del suo contenuto, salvo nella misura in cui ciò sia incompatibile con l'esecuzione della domanda. Se la Parte richiesta non può conformarsi agli imperativi della confidenzialità ne informa senza indugio la Parte richiedente.

Art. 26

Protezione dei dati

1. I dati personali trasmessi da una Parte a un'altra a motivo dell'esecuzione di una domanda fatta sulla base della presente Convenzione o di uno dei suoi Protocolli possono essere utilizzati dalla Parte a cui sono stati trasmessi soltanto: 2840

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

(a) ai fini delle procedure cui si applica la Convenzione o uno dei suoi Protocolli; (b) ai fini di altre procedure giudiziarie o amministrative direttamente connesse con le procedure di cui al punto a; (c) ai fini di prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica.

2. Siffatti dati possono però essere utilizzati per qualsiasi altro fine, con preliminare consenso, sia della Parte che ha trasmesso i dati, sia della persona interessata.

3. Ogni Parte può rifiutare di trasmettere dati ottenuti in seguito all'esecuzione di una domanda fatta in base alla Convenzione o a uno dei suoi Protocolli se: ­

siffatti dati sono protetti secondo la propria legge nazionale, e

­

la Parte a cui dovrebbero essere trasmessi i dati non è vincolata dalla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale fatta a Strasburgo il 28 gennaio 1981, salvo se quest'ultima Parte s'impegna ad accordare ai dati la medesima protezione che è accordata loro dalla prima Parte.

4. Ogni Parte che trasmette dati ottenuti in seguito all'esecuzione di una domanda fatta in base alla Convenzione o a uno dei suoi Protocolli può esigere dalla Parte a cui sono stati trasmessi di informarla sull'uso di tali dati.

5. Ogni Parte può, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, esigere che, nel quadro di procedure per cui avrebbe potuto rifiutare o limitare la trasmissione o l'utilizzazione di dati personali conformemente alle disposizioni della Convenzione o di uno dei suoi Protocolli, i dati personali che essa trasmette all'altra Parte siano utilizzati da quest'ultima per fini di cui al paragrafo 1 soltanto con il suo accordo preliminare.

Art. 27

Autorità amministrative

Ogni Parte può, in qualsiasi momento, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare quali autorità considera come autorità amministrative ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione.

Art. 28

Rapporti con altri trattati

Le disposizioni del presente Protocollo non ostano alle norme più particolareggiate contenute negli accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra le Parti in applicazione dell'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione.

Art. 29

Componimento amichevole

Il «Comité européen pour les problèmes criminels» segue l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli e agevola all'occorrenza il componimento amichevole di qualsiasi difficoltà d'applicazione.

2841

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

Titolo III Art. 30

Firma ed entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che sono Parte alla Convenzione o che l'hanno firmata. Sottostà a ratificazione, accettazione o approvazione. Un firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver precedentemente o nel medesimo tempo ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione vanno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dal deposito del terzo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.

3. Per ogni Stato firmatario che deposita successivamente lo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del deposito.

Art. 31

Adesione

1. Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore.

2. Una siffatta adesione avviene mediante deposito dello strumento d'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento d'adesione.

Art. 32

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, al momento della firma del presente Protocollo o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori cui si applicherà detto Protocollo.

2. Ogni Stato può, in una qualsiasi data successiva, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Riguardo a quest'ultimo territorio, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in detta dichiarazione, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Tale ritiro ha effetto il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

2842

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

Art. 33

Riserve

1. Ogni riserva formulata da una Parte riguardo a una disposizione della Convenzione o del suo Protocollo si applica anche al presente Protocollo, a meno che tale Parte non esprima l'intenzione contraria al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione. Ciò vale anche per qualsiasi dichiarazione fatta in proposito o in virtù di una disposizione della Convenzione o del suo Protocollo.

2. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare di avvalersi del diritto di non accettare, in tutto o in parte, uno o più degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20. Non sono ammesse altre riserve.

3. Ogni Stato può ritirare, in tutto o in parte, le riserve fatte conformemente ai paragrafi precedenti, trasmettendo a tal fine al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che prende effetto alla data della ricezione.

4. La Parte che ha formulato una riserva riguardo uno degli articoli menzionati nel paragrafo 2 del presente articolo non può pretendere che un'altra Parte applichi detto articolo. Tuttavia, può, se la riserva è parziale o condizionale, pretendere l'applicazione di detto articolo nella misura in cui essa lo accetta.

Art. 34

Denuncia

1. Ogni Stato contraente può, nella misura in cui ciò lo concerne, denunciare il presente Protocollo mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia prende effetto il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dal giorno in cui il Segretario Generale ne ha ricevuto la notificazione.

3. La denuncia della Convenzione comporta automaticamente la denuncia del presente Protocollo.

Art. 35

Notificazioni

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo: (a) ogni firma (b) il deposito di ogni strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione; (c) ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente agli articoli 30 e 31; (d) ogni altro atto, dichiarazione, notificazione o comunicazione concernente il presente Protocollo.

2843

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, l'8 novembre 2001, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare, depositato all'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa come anche a ciascuno Stato non membro che ha aderito alla Convenzione.

Seguono le firme

2844