Termine di referendum: 9 ottobre 2003

Legge federale che modifica atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20011, decreta: I Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990 2 sull'imposta federale diretta (Imposizione della coppia e della famiglia) Art. 9, rubrica e cpv. 2 e 3 Coniugi; genitori; figli sotto l'autorità parentale 2

I genitori che esercitano l'autorità parentale su un figlio ne dichiarano il reddito insieme al proprio; per i proventi da attività lucrativa, il figlio è tuttavia assoggettato separatamente all'imposta.

3 Se i genitori non sono tassati congiuntamente ma esercitano assieme l'autorità parentale, il genitore che si occupa prevalentemente del figlio ne dichiara il reddito.

Art. 13 cpv. 3 lett. a Concerne soltanto il testo tedesco Art. 23 lett. f Concerne soltanto il testo tedesco Art. 33 cpv. 1 lett. c, cbis e g, nonché cpv. 2 1

Sono dedotti dai proventi: c.

1 2

concerne soltanto il testo tedesco

FF 2001 2655 RS 642.11

3896

2001-0234

Imposta federale diretta. Armonizzazione delle imposte dirette. Tasse di bollo. LF

cbis. le spese comprovate, ma al massimo 6300 franchi all'anno per figlio, per la cura prestata da terzi, durante l'attività lucrativa dei genitori, ai figli che non hanno ancora compiuto i 16 anni e che vivono in comunione domestica con i genitori: 1. nel caso di famiglie monoparentali, 2. se un genitore è incapace di esercitare un'attività lucrativa o è in corso di formazione, 3. se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa, 4. se il genitore che si occupa dei figli non è più in grado di occuparsene nella famiglia per malattia o infortunio; g.

2

i premi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie del contribuente e dei suoi figli minorenni o in corso di formazione al cui mantenimento egli provvede, fino a concorrenza di un importo forfettario. Questo importo si calcola separatamente per ciascun Cantone in funzione della media cantonale dei premi. Le riduzioni dei premi sono considerate individualmente. In caso di genitori non tassati congiuntamente, l'importo forfettario per i figli ancora in corso di formazione può essere fatto valere dal genitore che versa gli alimenti secondo l'articolo 24 lettera e. Se ambedue i genitori versano gli alimenti, l'importo forfettario può essere fatto valere per metà da ciascuno di loro. Il Consiglio federale disciplina i particolari;

Il Consiglio federale disciplina la deduzione secondo il capoverso 1 lettera cbis.

Art. 35 cpv. 1 1

Sono dedotti dal reddito netto: a.

per ogni contribuente, una deduzione generale di 1300 franchi;

b.

per ogni figlio minorenne o in corso di formazione al cui sostentamento il contribuente provvede, una deduzione per figli di 8400 franchi. In caso di genitori non tassati congiuntamente, la deduzione per i figli ancora in corso di formazione può essere fatta valere dal genitore che versa gli alimenti secondo l'articolo 24 lettera e. Se ambedue i genitori versano gli alimenti, la deduzione può essere fatta valere per metà da ciascuno di loro;

c.

per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa e al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5100 franchi, una deduzione per sostentamento da 5100 a 8200 franchi; la deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione secondo la lettera b;

d.

per il contribuente che vive da solo o da solo in comunione domestica con figli o con persone bisognose di assistenza per i quali può far valere una deduzione secondo le lettere b o c, una deduzione per economia domestica di 10 000 franchi;

e.

per il contribuente che vive da solo in comunione domestica con figli minorenni o con persone bisognose di assistenza per i quali può far valere una deduzione secondo le lettere b o c, una deduzione per famiglia monoparentale del 3 per cento del reddito netto, ma al massimo 5000 franchi.

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Imposta federale diretta. Armonizzazione delle imposte dirette. Tasse di bollo. LF

Art. 36 cpv. 1 e 2 1

L'imposta per anno fiscale è:

­ fino a 13 000 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

0.­ franchi 0.75 franchi di più;

­ fino a 19 500 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

48.75 franchi 1.50 franchi di più;

­ fino a 27 300 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

165.75 franchi 3.­ franchi di più;

­ fino a 35 100 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

399.75 franchi 4.­ franchi di più;

­ fino a 42 900 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

711.75 franchi 5.­ franchi di più;

­ fino a 50 700 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

1 101.75 franchi 6.­ franchi di più;

­ fino a 58 500 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

1 569.75 franchi 7.­ franchi di più;

­ fino a 66 300 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

02 115.75 franchi 8.­ franchi di più;

­ fino a 76 400 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

02 923.75 franchi 9.­ franchi di più;

­ fino a 86 300 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

3 814.75 franchi 10.­ franchi di più;

­ fino a 97 200 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

4 904.75 franchi 11.­ franchi di più;

­ fino a 108 000 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

6 092.75 franchi 11.50 franchi di più;

­ fino a 115 000 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

6 897.75 franchi 12.­ franchi di più;

­ fino a 140 000 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

9 897.75 franchi 00 012.50 franchi di più;

­ fino a 170 000 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

13 647.75 franchi 13.­ franchi di più;

­ fino a 563 400 franchi di reddito

64 789.75 franchi

­ fino a 563 500 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

64 802.50 franchi 00 011.50 franchi di più.

2 Per i contribuenti tassati congiuntamente (art. 9 cpv. 1), il reddito che determina l'aliquota d'imposta è ottenuto dividendo per 1,9 il reddito globale imponibile.

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Imposta federale diretta. Armonizzazione delle imposte dirette. Tasse di bollo. LF

Art. 38 cpv. 2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese Art. 86

Struttura della tariffa

1

La tariffa tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e dei premi d'assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d e art. 212 cpv. 1 lett. a e b), nonché delle deduzioni e degli sgravi per oneri familiari (art. 213 e art. 214 cpv. 2).

2

Le trattenute concernenti i coniugi non separati legalmente o di fatto ed esercitanti entrambi un'attività lucrativa sono calcolate secondo tariffe che tengono conto del cumulo dei loro redditi (art. 9 cpv. 1), nonché degli importi forfettari e delle deduzioni di cui al capoverso 1.

Art. 105 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 155 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 212

1

Deduzioni generali

Sono dedotti dai proventi: a.

i premi e i contributi per le indennità di perdita di guadagno, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;

b.

i premi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie del contribuente e dei suoi figli minorenni o in corso di formazione al cui mantenimento egli provvede, fino a concorrenza di un importo forfettario. Questo importo si calcola separatamente per ciascun Cantone in funzione della media cantonale dei premi. Le riduzioni dei premi sono considerate individualmente. In caso di genitori non tassati congiuntamente, l'importo forfettario per i figli ancora in corso di formazione può essere fatto valere dal genitore che versa gli alimenti secondo l'articolo 24 lettera e. Se ambedue i genitori versano gli alimenti, l'importo forfettario può essere fatto valere per metà da ciascuno di loro. Il Consiglio federale disciplina i particolari;

c.

le spese comprovate, ma al massimo 7000 franchi all'anno per figlio, per la cura prestata da terzi, durante l'attività lucrativa dei genitori, ai figli che non hanno ancora compiuto i 16 anni e che vivono in comunione domestica con i genitori: 1. nel caso di famiglie monoparentali, 2. se un genitore è incapace di esercitare un'attività lucrativa o è in corso di formazione, 3. se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa,

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Imposta federale diretta. Armonizzazione delle imposte dirette. Tasse di bollo. LF

4.

se il genitore che si occupa dei figli non è più in grado di occuparsene nella famiglia per malattia o infortunio.

2

Il Consiglio federale disciplina la deduzione secondo il capoverso 1 lettera c.

3

Per il resto si applica l'articolo 33.

Art. 213 cpv. 1 1

Sono dedotti dal reddito netto: a.

per ogni contribuente, una deduzione generale di 1400 franchi;

b.

per ogni figlio minorenne o in corso di formazione al cui sostentamento il contribuente provvede, una deduzione per figli di 9300 franchi. In caso di genitori non tassati congiuntamente, la deduzione per i figli ancora in corso di formazione può essere fatta valere dal genitore che versa gli alimenti secondo l'articolo 24 lettera e. Se ambedue i genitori versano gli alimenti, la deduzione può essere fatta valere per metà da ciascuno di loro;

c.

per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa e al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5600 franchi, una deduzione per sostentamento da 5600 a 9000 franchi; la deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione secondo la lettera b;

d.

per il contribuente che vive da solo o da solo in comunione domestica con figli o con persone bisognose di assistenza per i quali può far valere una deduzione secondo le lettere b o c, una deduzione per economia domestica di 11 000 franchi;

e.

per il contribuente che vive da solo in comunione domestica con figli minorenni o con persone bisognose di assistenza per i quali può far valere una deduzione secondo le lettere b o c, una deduzione per famiglia monoparentale del 3 per cento del reddito netto, ma al massimo 5500 franchi.

Art. 214 cpv. 1 e 2 1

L'imposta per anno fiscale è:

­ fino a 14 300 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

00 0.­ franchi 00 0.75 franchi di più;

­ per 21 500 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

00 54.00 franchi 00 1.50 franchi di più;

­ per 30 100 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

00 183.00 franchi 00 0 03.­ franchi di più;

­ per 38 700 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

00 441.00 franchi 00 0 04.­ franchi di più;

­ per 47 300 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

785.00 franchi 5.­ franchi di più;

3900

Imposta federale diretta. Armonizzazione delle imposte dirette. Tasse di bollo. LF

­ per 55 900 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

1 215.00 franchi 6.­ franchi di più;

­ per 64 500 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

1 731.00 franchi 00 007.­ franchi di più;

­ per 73 100 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

02 333.00 franchi 00 0 8.­ franchi di più;

­ per 84 200 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

03 221.00 franchi 00 0 9.­ franchi di più;

­ per 95 100 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

04 202.00 franchi 00 010.­ franchi di più;

­ per 107 100 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

05 402.00 franchi 00 011.­ franchi di più;

­ per 119 000 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

06 711.00 franchi 00 011.50 franchi di più;

­ per 126 700 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

07 596.50 franchi 00 12.­ franchi di più;

­ per 154 200 franchi di reddito e, per 100 franchi di reddito in più,

10 896.50 franchi 00 012.50 franchi di più;

­ per 187 200 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

15 021.50 franchi 00 13.­ franchi di più;

­ per 620 900 franchi di reddito

71 402.50 franchi

­ per 621 000 franchi di reddito e, per ogni 100 franchi di reddito in più,

71 415.00 franchi 00 011.50 franchi di più.

2

Per i contribuenti tassati congiuntamente (art. 9 cpv. 1), il reddito che determina l'aliquota d'imposta è ottenuto dividendo per 1,9 il reddito globale imponibile.

Art. 214a

Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza

1

Per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza secondo l'articolo 38, l'imposta è calcolata su un quinto della tariffa secondo l'articolo 214. Le deduzioni sociali di cui all'articolo 213 non sono ammesse.

2

Per il resto si applica l'articolo 38.

Art. 216 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco

3901

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2. Legge federale del 14 dicembre 1990 3 sull'armonizzazione delle impostedirette dei Cantoni e dei Comuni (Imposizione dei coniugi e della famiglia) Art. 3 cpv. 3 e 4 3 Il reddito e la sostanza dei coniugi non separati legalmente o di fatto si cumulano, senza riguardo al regime dei beni.

4

I genitori che esercitano l'autorità parentale su un figlio ne dichiarano il reddito e la sostanza insieme ai propri. Se i genitori non sono tassati congiuntamente ma esercitano assieme l'autorità parentale, il genitore che si occupa prevalentemente del figlio ne dichiara il reddito e la sostanza. Il reddito dell'attività lucrativa dei figli nonché gli utili immobiliari sono assoggettati separatamente all'imposta.

Art. 6a

Successione fiscale

1

Alla morte del contribuente, gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi fiscali.

Essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari.

2 Il coniuge superstite risponde fino a concorrenza della sua quota ereditaria e della parte di aumento o di beni comuni che, in virtù del regime dei beni, riceve in più dell'aliquota legale secondo il diritto svizzero.

Art. 6b

Responsabilità e responsabilità solidale

1

I coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell'imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde soltanto della sua quota nell'imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile. Inoltre, i due coniugi rispondono solidalmente per la parte di imposta complessiva inerente al reddito e alla sostanza dei figli.

2

La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti.

3

3

Con il contribuente rispondono solidalmente: a.

i figli soggetti all'autorità parentale, fino a concorrenza della loro quota nell'imposta complessiva;

b.

i soci domiciliati in Svizzera di società semplici, in nome collettivo o in accomandita sino a concorrenza della loro quota sociale, per le imposte dovute da soci domiciliati all'estero;

c.

i compratori e i venditori di immobili siti nel Cantone, fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo d'acquisto, per le imposte dovute dal commerciante o dal mediatore per tale attività, quando questi ultimi non hanno domicilio fiscale in Svizzera;

RS 642.14

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d.

le persone che liquidano imprese o stabilimenti d'impresa siti nel Cantone, alienano o realizzano fondi siti nel Cantone, nonché crediti garantiti con tali fondi, fino a concorrenza del ricavo netto ove il contribuente non abbia domicilio fiscale in Svizzera.

4

L'amministratore dell'eredità e l'esecutore testamentario rispondono solidalmente con il successore fiscale per le imposte dovute dal defunto sino a concorrenza della somma destinata al pagamento dell'imposta secondo lo stato della successione nel giorno del decesso. Non è data responsabilità quando l'interessato prova di aver usato tutta la diligenza imposta dalle circostanze.

Art. 7 cpv. 4 lett. g

4

Sono esenti dall'imposta soltanto: g.

le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, ad eccezione degli alimenti che il contribuente percepisce per se stesso in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché degli alimenti che uno dei genitori percepisce per i figli sotto la sua autorità parentale;

Art. 9 cpv. 2 lett. c, cbis, g e k 2

Sono deduzioni generali: c.

concerne soltanto il testo tedesco.

cbis.

le spese comprovate, fino a un importo stabilito dal diritto cantonale, per la cura prestata da terzi, durante l'attività lucrativa dei genitori, ai figli che non hanno ancora compiuto i 16 anni e che vivono in comunione domestica con i genitori: 1. nel caso di famiglie monoparentali, 2. se un genitore è incapace di esercitare un'attività lucrativa o è in corso di formazione, 3. se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa, 4. se il genitore che si occupa dei figli non è più in grado di occuparsene nella famiglia per malattia o infortunio;

g.

i premi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie del contribuente e dei suoi figli minorenni o in corso di formazione e al cui mantenimento egli provvede, fino a concorrenza di un importo forfettario stabilito in base alla media cantonale dei premi. Le riduzioni dei premi vengono considerate individualmente;

k.

abrogata

Art. 11 1

Il minimo esistenziale del contribuente è esente d'imposta.

2

Per le persone coniugate che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica l'imposta deve essere ridotta in modo adeguato rispetto a quella dovuta dalle perso3903

Imposta federale diretta. Armonizzazione delle imposte dirette. Tasse di bollo. LF

ne sole. La riduzione è garantita assoggettando il reddito complessivo imponibile dei coniugi che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica a un'aliquota corrispondente a una frazione fissa di tale reddito.

3 Una riduzione equivalente si applica anche ai contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o con persone bisognose d'assistenza e provvedono in modo essenziale al loro sostentamento.

4 Se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni ricorrenti, l'imposta è calcolata, tenuto conto degli altri proventi, con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annuale corrispondente.

5

Le prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza, come pure i versamenti in caso di morte o di danni durevoli al corpo o alla salute sono imposti separatamente. Essi soggiacciono in tutti i casi a un'imposta annua intera.

Art. 33 cpv. 3 3 Le spese professionali, i premi d'assicurazione e le deduzioni per oneri familiari sono presi in considerazione forfettariamente.

Art. 54 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 72e

Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 20 giugno 2003

1 Entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2003 della presente legge, i Cantoni adeguano la loro legislazione al nuovo testo degli articoli 3 capoversi 3 e 4, 6a, 6b, 7 capoverso 4 lettera g, 9 capoverso 2 lettere c, cbis, g e k, 11, 33 capoverso 3 e 54 capoverso 2.

2

Scaduto questo termine, è applicabile l'articolo 72 capoverso 2.

3. Legge federale del 14 dicembre 1990 4 sull'imposta federale diretta (Imposizione della proprietà abitativa) Art. 16 cpv. 4 4 Non rientra nel reddito imponibile il valore locativo di immobili privati o di parti di immobili che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di godimento a titolo gratuito.

Art. 18 cpv. 2, quarto periodo 2 ... Sono considerati debiti commerciali i mutui per i quali il contribuente rende verosimile che servono all'attività indipendente. A tale scopo non è determinante il 4

RS 642.11

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fatto che i valori patrimoniali che servono come garanzia appartengano alla sostanza privata.

Art. 21 cpv. 1 lett. b e 2 Abrogati Art. 32 1 Per beni mobili privati, il contribuente può dedurre le spese d'amministrazione di terzi come pure le imposte alla fonte estere non ripetibili o computabili.

2

Il contribuente può dedurre le spese immobiliari (spese di manutenzione, premi d'assicurazione e spese d'amministrazione di terzi) degli immobili privati che loca o affitta a terzi. Se soltanto una parte dell'immobile è locata a terzi, queste spese sono da prendere in considerazione proporzionalmente. Le parti dell'immobile utilizzate dal contribuente nell'ambito di un'attività lucrativa indipendente sono considerate locate.

3

Per immobili o parti di immobili che il contribuente ha a disposizione al suo domicilio ai sensi dell'articolo 3 per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di godimento a titolo gratuito, può essere dedotta la parte delle spese immobiliari effettive che supera i 4000 franchi.

4

Non sono deducibili le spese di manutenzione assunte dal contribuente per riattare un immobile recentemente acquistato, la cui manutenzione è stata manifestamente trascurata dal proprietario precedente.

5

Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce, in collaborazione con i Cantoni, in quale misura gli investimenti destinati al risparmio di energia, alla protezione dell'ambiente e alla cura dei monumenti possono essere assimilati alle spese di manutenzione.

6

Dal reddito lordo della sostanza privata ai sensi degli articoli 20 e 21 e fino a concorrenza di tale reddito può essere dedotta la parte di interessi maturati su debiti privati che non si riferisce a immobili o parti di immobili che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di godimento a titolo gratuito. Non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti vicine a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d'affari fra terzi.

Art. 33 cpv. 1 lett. a e j, nonché 1bis 1

Sono dedotti dai proventi: a.

abrogata

j.

gli interessi sui mutui privati contratti per il finanziamento di un mutuo concesso a una persona giuridica del settore delle piccole e medie imprese, se a tale scopo sono costituiti in pegno gli immobili privati che il contribuente ha

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Imposta federale diretta. Armonizzazione delle imposte dirette. Tasse di bollo. LF

a disposizione per uso proprio e se la persona giuridica versa un interesse sul mutuo conforme all'uso locale.

1bis

I contribuenti che acquistano per la prima volta al loro domicilio secondo l'articolo 3 immobili o parti di immobili per uso proprio possono dedurre gli interessi maturati su tali debiti privati; la deduzione ammonta a 15 000 franchi al massimo per i coniugi non separati legalmente o di fatto e a 7500 franchi per gli altri contribuenti. Questi importi possono essere dedotti interamente durante i primi cinque anni; in seguito sono ridotti in modo lineare di 20 punti percentuali l'anno.

Titolo che precede l'art. 33a

Sezione 5a: Risparmio per l'alloggio: sgravi fiscali Art. 33a 1 Il contratto di risparmio per l'alloggio è il contratto con il quale una persona di età inferiore ai 45 anni domiciliata in Svizzera costituisce un avere di risparmio in vista di acquistare per la prima volta a titolo oneroso la proprietà di un'abitazione destinata all'uso proprio nel suo domicilio in Svizzera.

2

La durata del contratto è di cinque anni al minimo e di dieci anni al massimo.

I versamenti annuali sul conto di risparmio per l'alloggio non devono eccedere il 16 per cento dell'importo limite superiore fissato nell'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19825 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. L'avere di risparmio non può essere costituito in pegno.

3 I versamenti effettuati sul conto di risparmio per l'alloggio possono essere dedotti dai proventi.

4 Alla scadenza del contratto, il capitale e gli interessi maturati su di esso sono imponibili a titolo di reddito.

5 L'imposizione è differita nella misura in cui l'avere di risparmio è utilizzato entro due anni dalla scadenza del contratto per l'acquisto di un immobile destinato all'uso proprio. L'imposta è riscossa a posteriori se, nei cinque anni seguenti l'acquisto, l'utilizzazione dell'immobile è modificata durevolmente o la proprietà del medesimo è ceduta a un terzo senza utilizzare il ricavo per l'acquisto in Svizzera di un immobile sostitutivo destinato al medesimo uso.

6 Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina le forme di risparmio per l'alloggio che entrano in considerazione. Definisce le nozioni di primo acquisto e stabilisce segnatamente:

5

a.

il ritmo dei versamenti;

b.

il loro importo minimo annuo;

c.

la capitalizzazione degli interessi;

d.

le cause di un termine anticipato del contratto di risparmio per l'alloggio (in particolare l'investimento nell'acquisto di un'abitazione destinata all'uso

RS 831.40

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proprio, la fine dell'assoggettamento all'imposta in virtù dell'appartenenza fiscale personale alla Svizzera, l'assenza di versamenti periodici sul conto di risparmio per l'alloggio, l'esecuzione forzata); e.

le condizioni di assunzione del contratto da parte degli eredi e del coniuge superstite.

4. Legge federale del 14 dicembre 19906 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (Imposizione della proprietà abitativa) Art. 2 cpv. 1 lett. a 1

I Cantoni riscuotono le seguenti imposte: a.

un'imposta sul reddito e un'imposta sulla sostanza delle persone fisiche, compresa un'imposta sulle abitazioni secondarie;

Art. 4a

Imposizione delle abitazioni secondarie

1

Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate a un'imposta sulle abitazioni secondarie se nel Cantone dispongono per uso privato di immobili o parti di immobili privati in ragione del loro diritto di proprietà o di godimento a titolo gratuito. Quest'imposta surroga l'imposta sul reddito e sulla sostanza concernente l'immobile e il suo provento. È prelevata nel luogo di situazione dell'immobile secondo un'aliquota dell'1 per cento al massimo sulla base del valore determinante per l'imposta sulla sostanza prima di dedurne i debiti.

2

L'abitazione secondaria e il provento della sua locazione sono anch'essi soggetti all'imposta sul reddito e sulla sostanza nel luogo di domicilio della persona fisica.

3

Il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, emana le disposizioni d'esecuzione necessarie all'applicazione del presente articolo. Definisce in particolare la nozione di abitazione secondaria e determina i metodi per evitare la doppia imposizione.

Art. 7 cpv. 1 e 4 lett. m

1

Sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici o unici, segnatamente quelli da attività lucrativa dipendente o indipendente, da reddito della sostanza, da istituzioni di previdenza nonché da rendite vitalizie.

4

Sono esenti dall'imposta soltanto: m. il valore locativo di immobili o parti di immobili privati di cui il contribuente dispone per uso privato in ragione del suo diritto di proprietà o di godimento a titolo gratuito.

6

RS 642.14

3907

Imposta federale diretta. Armonizzazione delle imposte dirette. Tasse di bollo. LF

Art. 8 cpv. 2, secondo periodo 2 ... Sono considerati debiti commerciali i mutui per i quali il contribuente rende verosimile che servono all'attività indipendente. A tale scopo non è determinante il fatto che i valori patrimoniali che servono come garanzia appartengano alla sostanza privata.

Art. 9 cpv. 1, 1bis, 1ter, 2 lett. a e l, nonché 2bis 1 Dai proventi imponibili complessivi sono detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali. Non sono deducibili le spese di manutenzione assunte dal contribuente per riattare un immobile recentemente acquistato, la cui manutenzione è stata manifestamente trascurata dal proprietario precedente. I costi di perfezionamento in rapporto con la professione e quelli di riqualificazione professionale sono pure considerati spese necessarie.

1bis

Dal reddito lordo della sostanza privata e fino a concorrenza di tale reddito può essere dedotta la parte di interessi maturati su debiti privati che non si riferisce a immobili o parti di immobili che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di godimento a titolo gratuito.

1ter Per immobili o parti di immobili che il contribuente ha a disposizione al suo domicilio ai sensi dell'articolo 3 per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di godimento a titolo gratuito, può essere dedotta la parte delle spese immobiliari effettive che supera i 4000 franchi.

2

Sono deduzioni generali: a.

abrogata

l.

gli interessi sui mutui privati contratti per il finanziamento di un mutuo concesso a una persona giuridica del settore delle piccole e medie imprese, se a tale scopo sono costituiti in pegno gli immobili privati che il contribuente ha a disposizione per uso proprio e se la persona giuridica versa un interesse sul mutuo conforme all'uso locale.

2bis

I contribuenti che acquistano per la prima volta al loro domicilio secondo l'articolo 3 immobili o parti di immobili per uso proprio, possono dedurre gli interessi maturati su tali debiti privati; la deduzione ammonta a 15 000 franchi al massimo per i coniugi non separati legalmente o di fatto e a 7500 franchi per gli altri contribuenti. Questi importi possono essere dedotti interamente durante i primi cinque anni; in seguito sono ridotti in modo lineare di 20 punti percentuali l'anno.

Art. 9a 1

Risparmio per l'alloggio: sgravi fiscali

I versamenti annuali su un conto di risparmio per l'alloggio che fruiscono di sgravi fiscali nell'imposta federale diretta possono essere dedotti fino a concorrenza del 16 per cento dell'importo limite superiore fissato nell'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. L'avere di risparmio non può essere costituito in pegno.

7

RS 831.40

3908

Imposta federale diretta. Armonizzazione delle imposte dirette. Tasse di bollo. LF

2

L'avere di risparmio per l'alloggio e gli interessi maturati su di esso sono esenti dall'imposta sulla sostanza.

3

Alla scadenza del contratto, il capitale e gli interessi maturati su di esso sono imponibili a titolo di reddito.

4

L'imposizione è differita nella misura in cui l'avere di risparmio è utilizzato entro due anni dalla scadenza del contratto per l'acquisto di un immobile destinato all'uso proprio nel luogo di domicilio in Svizzera. L'imposta è riscossa a posteriori se nei cinque anni seguenti l'acquisto l'utilizzazione dell'immobile è modificata durevolmente o se la proprietà del medesimo è ceduta a un terzo senza esservi costretto e senza utilizzare il ricavo per un acquisto sostitutivo ai sensi dell'articolo 12 capoverso 3 lettera e.

Art. 72d

Mantenimento della deduzione per il risparmio mirato per l'alloggio

Fino all'entrata in vigore delle nuove norme federali in materia di sgravi fiscali sui risparmi per l'alloggio, i Cantoni possono mantenere in vigore le disposizioni applicabili nel periodo fiscale 2000 relative alla deduzioni dal reddito imponibile degli importi destinati al finanziamento del primo acquisto di una proprietà abitativa e all'esonero dall'imposta sul reddito e sulla sostanza del capitale in tal modo risparmiato e dell'utile che ne deriva.

Art. 72f

Adeguamento delle legislazioni cantonali alle modifiche del 20 giugno 2003

1

Per il 1° gennaio 2008, i Cantoni adeguano la loro legislazione agli articoli 2 capoverso 1 lettera a, 4a, 7 capoversi 1 e 4 lettera m, 8 capoverso 2, 9 capoversi 1, 1bis, 1ter, 2 lettere a e l e 2bis e 9a modificati il 20 giugno 2003.

2

Entrate in vigore le modifiche, è applicabile l'articolo 72 capoverso 2.

5. Legge federale del 19 marzo 1965 8 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Imposizione della proprietà abitativa) Art. 3b cpv. 1 lett. b e 3 lett. b 1

Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti: b.

la pigione di un'abitazione e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tener conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione. Per un'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario è preso in considerazione come spese di pigione solo l'importo forfettario per le spese accessorie;

3

Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

8

RS 831.30

3909

Imposta federale diretta. Armonizzazione delle imposte dirette. Tasse di bollo. LF

b.

spese di manutenzione di edifici e interessi ipotecari, spese accessorie comprese, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile. Per un'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario il ricavo lordo corrisponde all'importo massimo delle spese di pigione (art. 5 cpv. 1 lett. b).

Art. 3c cpv. 2 lett. f 2

Non sono computati come redditi determinanti: f.

il valore locativo dell'abitazione abitata dal proprietario o dall'usufruttuario.

6. Legge federale del 13 ottobre 19659 sull'imposta preventiva (Imposizione della proprietà abitativa) Art. 12 cpv. 1ter 1ter

Per gli interessi maturati sui risparmi per l'alloggio che fruiscono di sgravi fiscali, il credito fiscale sorge alla scadenza del contratto di risparmio per l'alloggio.

Art. 29 cpv. 3 3

L'istanza può essere presentata prima quando si diano motivi legittimi (destinazione finalizzata del risparmio per l'alloggio, cessazione anticipata dell'appartenenza fiscale in seguito a partenza per l'estero, matrimonio, morte, scioglimento di una persona giuridica, fallimento ecc.) o conseguenze particolarmente rigorose.

7. Legge federale del 27 giugno 197310 sulle tasse di bollo Art. 4 cpv. 2 Abrogato Art. 6 cpv. 1 lett. h 1

Non soggiacciono alla tassa: h.

9 10

i diritti di partecipazione costituiti a titolo oneroso al momento della fondazione o dell'aumento di capitale di una società anonima, di una società in accomandita per azioni o di una società a garanzia limitata, per quanto le prestazioni dei soci non superino complessivamente 1 milione di franchi.

RS 642.21 RS 641.10

3910

Imposta federale diretta. Armonizzazione delle imposte dirette. Tasse di bollo. LF

Art. 13 cpv. 1 e 3 lett. c­f, 4 e 5 1

La tassa ha per oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dei documenti di cui al capoverso 2, se uno dei contraenti o dei mediatori sia un negoziatore di titoli secondo il capoverso 3.

3

Sono negoziatori di titoli: c.

abrogata

d.

le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata e le società cooperative svizzere i cui attivi, conformemente all'ultimo bilancio, sono composti per oltre 10 milioni di franchi da documenti imponibili giusta il capoverso 2;

e.

i membri stranieri di una borsa svizzera per i titoli svizzeri trattati a tale borsa;

f.

la Confederazione, i Cantoni e i Comuni politici, assieme ai loro istituti, per quanto espongano nei loro conti più di 10 milioni di franchi di documenti imponibili secondo il capoverso 2, nonché gli istituti svizzeri delle assicurazioni sociali.

4

Sono considerati istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata ai sensi del capoverso 3 lettera d: a.

gli istituti di cui all'articolo 48 della legge federale del 25 giugno 198211 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e all'articolo 331 del Codice delle obbligazioni12, il fondo di garanzia nonché l'istituto collettore di cui agli articoli 56 e 60 LPP;

b.

le fondazioni di libero passaggio di cui agli articoli 10 capoverso 3 e 19 dell'ordinanza del 3 ottobre 199413 sul libero passaggio;

c.

gli istituti che concludono assicurazioni e convenzioni di previdenza vincolata ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 13 novembre 198514 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute;

d.

le fondazioni d'investimento che si occupano dell'investimento e della gestione dei fondi degli istituti di previdenza di cui alle lettere a-c e sono soggette alla sorveglianza della Confederazione o dei Cantoni.

5

Sono considerati istituti svizzeri delle assicurazioni sociali ai sensi del capoverso 3 lettera f: il fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nonché il fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione.

11 12 13 14

RS 831.40 RS 220 RS 831.425 RS 831.461.3

3911

Imposta federale diretta. Armonizzazione delle imposte dirette. Tasse di bollo. LF

Art. 14 cpv. 1 lett. h 1

Non soggiacciono alla tassa: h.

la mediazione o la compera e la vendita di obbligazioni straniere, se il compratore o il venditore sono parti contraenti straniere.

Art. 17 cpv. 2 e 4 2

Egli deve la metà della tassa: a.

se è mediatore: per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziatore di titoli o investitore esentato;

b.

se è contraente: per sé stesso e per la controparte che non prova di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore esentato.

4 La tassa dovuta dai negoziatori di titoli di cui all'articolo 13 capoverso 3 lettera e è versata dalla borsa svizzera implicata.

Art. 17a 1

Investitori esentati

Sono investitori esentati ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2: a.

gli Stati esteri e le banche centrali;

b.

i fondi d'investimento svizzeri ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 18 marzo 199415 sui fondi d'investimento;

c.

i fondi d'investimento esteri ai sensi dell'articolo 44 della legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi d'investimento;

d.

gli istituti esteri delle assicurazioni sociali;

e.

gli istituti esteri di previdenza professionale;

f.

le società d'assicurazione sulla vita estere soggette a un disciplinamento estero equivalente alla sorveglianza della Confederazione;

g.

le società estere le cui azioni sono quotate in una borsa riconosciuta, nonché le società estere consolidate loro affiliate.

2 Sono considerati istituti esteri delle assicurazioni sociali gli istituti che svolgono le stesse mansioni degli istituti svizzeri citati nell'articolo 13 capoverso 5 e che soggiacciono a una sorveglianza equivalente.

3

Sono considerati istituti esteri di previdenza professionale gli istituti:

15

a.

che si occupano di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

b.

le cui risorse sono destinate durevolmente ed esclusivamente alla previdenza professionale; e

c.

che soggiacciono a una sorveglianza equivalente a quella della Confederazione.

RS 951.31

3912

Imposta federale diretta. Armonizzazione delle imposte dirette. Tasse di bollo. LF

Art. 19

Negozi conclusi con banche o agenti di borsa stranieri

1

Se al momento della conclusione di un negozio una delle parti contraenti è una banca straniera o un agente di borsa straniero, la mezza tassa dovuta da detta parte contraente decade. Lo stesso vale per i titoli ripresi o forniti nell'ambito dell'esercizio di prodotti derivati standardizzati da una borsa che agisce in qualità di controparte.

2

La mezza tassa decade anche per i membri stranieri di una borsa svizzera che trattano titoli svizzeri per conto proprio.

II

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

I numeri I 1, 2 e 7 entrano in vigore il 1° gennaio 2004.

3

I numeri I 3­6 entrano in vigore il 1° gennaio 2008. Il Consiglio federale può mettere in vigore anticipatamente l'articolo 33a della legge federale del 14 dicembre 199016 sull'imposta federale diretta, l'articolo 9a della legge federale del 14 dicembre 199017 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e gli articoli 12 capoverso 1ter e 29 capoverso 3 della legge federale del 13 ottobre 196518 sull'imposta preventiva. L'articolo 72d della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 1° luglio 200319 Termine di referendum: 9 ottobre 2003

16 17 18 19

RS 642.11 RS 642.14 RS 642.21 FF 2003 3896

3913