Appendice 1

Decreto federale

Disegno

concernente due Accordi di riassicurazione in materia di garanzia dei rischi delle esportazioni, l'uno fra la Svizzera e la Spagna, l'altro fra la Svizzera e l'Italia del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio allegato al rapporto del 15 gennaio 20032 sulla politica economica esterna 2002, decreta:

Art. 1 1 L'Accordo di riassicurazione reciproca concluso tra la Compañia Española de Seguros de Crédito a la Exportación, Madrid, che agisce per conto dello Stato spagnolo, e l'Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Zurigo, che agisce per la Confederazione Svizzera, è approvato (appendice 2).

2 L'Accordo di riassicurazione reciproca concluso tra l'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, Roma, e l'Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Zurigo, che agisce per la Confederazione Svizzera, è approvato (appendice 3).

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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare gli Accordi e a metterli in vigore.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

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RS 101 FF 2003 865 2003-0165