Termine per la raccolta delle firme: 28 luglio 2004

Iniziativa popolare federale «sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base» Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base», presentata il 19 dicembre 2002; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base», presentata il 19 dicembre 2002, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Toni Bortoluzzi, Betpurstrasse 6, 8910 Affoltern a. Albis 2. Caspar Baader, Baumgärtliring 52, 4460 Gelterkinden 3. Eric Bonjour, Culturaz 22, 1095 Lutry 4. Roland Borer, Stockackerstrasse 17, 4703 Kestenholz 5. Toni Brunner, Hundsrücken, 9642 Ebnat-Kappel 6. Michaël Buffat, Rte d'Echallens, 1418 Vuarrens 7. Herbert Brütsch, Fuchshalde 1, 8305 Dietlikon 8. Martin Chevallaz, Vuillettaz 113, 1066 Epalinges

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RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0 2003-0072

Iniziativa popolare federale

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Gilberte Demont, Ch. de Penguey 4, 1162 St-Prex Jean Henri Dunant, Luftmattstrasse 12, 4052 Basilea Roland Eberle, Haustrasse 17, 8570 Weinfelden Jean Fattebert, 1682 Villars-Bramard Sylvia Flückiger, Badweg 4, 5040 Schöftland Walter Häcki, Geissmatthalde 6, 6004 Lucerna Hansjörg Hassler, Cultira, 7433 Donath Philipp Isenburg, Via Ronchetto 15, 6814 Cadempino This Jenny-Lacher, Oberdorfstrasse 45, 8750 Glarus Ilse Kaufmann, Hochfelderstrasse 49, 8180 Bülach Ueli Maurer, Rebacher 12, 8340 Hinwil Eros Mellini, Via Muggina 6, 6962 Viganello Ursula Moor, Hochfelderstrasse 2, 8181 Höri Franziska Schluep, Südstrasse 3, 4950 Huttwil Jürg Stahl, Zürcherstrasse 125, 8406 Winterthur Theres Weber-Gachnang, Bergli-Holländerstrasse 71, 8707 Uetikon am See 25. Bruno Zuppiger, Rebhaldenstrasse 10, 8340 Hinwil

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comitato d'iniziativa a favore della riduzione dei premi, Casella postale 126, 3000 Berna 26, e pubblicata nel Foglio federale del 28 gennaio 2003.

14 gennaio 2003

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 117a 1

Assicurazione contro le malattie (nuovo)

L'assicurazione contro le malattie poggia: a.

sull'assicurazione di base secondo il diritto delle assicurazioni sociali, la quale assume i costi delle prestazioni medico-sanitarie destinate al lenimento del dolore, alla cura e alla reintegrazione, sempreché tali prestazioni siano appropriate ed economiche e la loro efficacia sia riconosciuta dalla scienza;

b.

sull'assicurazione complementare secondo il diritto in materia di assicurazioni private.

2 Gli assicuratori di base e i fornitori di prestazioni stipulano contratti di prestazione conformi alle esigenze degli assicurati.

3 Gli assicuratori di base non possono detenere partecipazioni negli enti fornitori di prestazioni e viceversa.

4

L'assicurazione di base è finanziata dai contributi della Confederazione e dei Cantoni, che insieme non superano il 50 per cento, e dai contributi degli assicurati.

5

La Confederazione e i Cantoni versano i contributi agli assicuratori di base.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 2 (nuovo) 2. Disposizione transitoria dell'articolo 117a (Assicurazione contro le malattie) Le disposizioni del nuovo articolo 117a entrano in vigore tre anni dopo la loro accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Fino all'entrata in vigore della pertinente legislazione, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive. Fino all'entrata in vigore dell'articolo 117a gli assicurati possono assicurare presso il loro assicuratore di base, nell'ambito dell'assicurazione complementare e senza riserve, la differenza rispetto al precedente volume di prestazioni.

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