B Decreto federale concernente un'aliquota speciale dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni del settore alberghiero

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 20021, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 197 n. 2 cpv. 2 (nuovo) 2 La legge può stabilire un'aliquota speciale dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni del settore alberghiero applicabile al più tardi fino al 31 dicembre 2006.

Tale aliquota si situa tra l'aliquota normale e l'aliquota ridotta e può essere maggiorata secondo l'articolo 130 capoverso 2 di 0,5 punti percentuali e secondo l'articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettera e.

II 1

Il presente decreto sottostà alla voto del popolo e dei Cantoni.

2

Entra in vigore simultaneamente al decreto federale del ...3 concernente un nuovo ordinamento finanziario.

1 2 3

FF 2003 1361 RS 101 RS 101; RU ... (FF 2003 1396)

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2002-2340