Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria del 21 gennaio 2003

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Art. 1 Le allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) del 5 luglio 2002 dell'industria svizzera della carrozzeria, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2.

Art. 2 1

L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero. Fanno eccezione i datori di lavoro ed i dipendenti nei cantoni GE, VD, VS, NE, JU e FR.

2 Il CCL si applica a tutti i datori di lavoro e ai dipendenti dei rami della carrozzeria.

In particolar modo se vengono eseguiti i lavori seguenti:

­

carrozzeria e costruzione di veicoli;

­

selleria di carrozzeria;

­

fabbri di automezzi;

­

lattonieri di carrozzeria;

­

verniciatura di automobili;

­

aziende con lavori di carrozzeria particolari (per es. tuning e lucidatura di automobili);

­

reparti di carrozzeria in aziende miste.

Non sono sottoposti al presente CCL: a.

i titolari di aziende e i loro familiari;

b.

i dipendenti con funzioni dirigenziali (ad esempio capireparto);

c.

tecnici, ingegneri e rivenditori;

1 2

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RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione Pubblicazioni, 3003 Berna.

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Decreto del Consiglio federaleche conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria

d.

gli apprendisti;

e.

i dipendenti il cui grado di occupazione è inferiore al 40 % della durata normale di lavoro.

Art. 3 Per quanto riguarda la riscossione e l'impiego dei contributi alle spese d'esecuzione (art. 18) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del Seco un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quanto lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2003 ed è valido sino al 30 giugno 2006.

21 gennaio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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