Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente la costruzione e la manutenzione di un ponte autostradale sul Reno tra Rheinfelden (Argovia) e Rheinfelden (Baden-Württemberg) Concluso a Berna il 29 gennaio 2003 Approvato dall'Assemblea federale il Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il Entrato in vigore per la Svizzera il

Il Consiglio federale svizzero e Il Governo della Repubblica federale di Germania, desiderosi di migliorare le vie di collegamento tra i due Stati e di facilitare il traffico di transito attraverso i propri territori nazionali, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Oggetto dell'Accordo

(1) Tra Rheinfelden (Argovia) e Rheinfelden (Baden-Württemberg), al km fluviale 151,71, viene costruito un ponte autostradale, di seguito chiamato «il ponte», sul Reno sui territori elvetico e tedesco che collegherà il raccordo alla strada nazionale svizzera N3 e all'autostrada federale tedesca A861.

(2) Per quanto possibile, il ponte sarà ultimato nel 2005.

(3) Per quanto possibile, al momento dell'apertura del ponte alla circolazione le Parti avranno realizzato il collegamento con la strada nazionale N3 e l'autostrada federale A861 situate sui loro territori rispettivi.

(4) Riguardo all'ulteriore utilizzo per il traffico dell'attuale ponte sul Reno nella città vecchia di Rheinfelden, si rinvia alla Convenzione del 24 giugno 1999 tra la città di Rheinfelden/Baden, la città di Rheinfelden/Argovia, il Consiglio di Stato del Cantone d'Argovia, gli ambienti delle arti e mestieri di Rheinfelden (Baden e Argovia) e l'ATA Svizzera/ATA Argovia sulla chiusura del vecchio ponte sul Reno al traffico individuale motorizzato tra le due città di Rheinfelden (Baden e Argovia), necessaria per costruire il raccordo A(N)3 ­ A98 (ponte sul Reno).

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Dal testo originale tedesco.

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2003-0214

Ponte autostradale sul Reno. Accordo con la Germania

Art. 2

Descrizione del ponte

(1) Il ponte ha le seguenti caratteristiche: a)

il ponte è composto da tre campate della lunghezza complessiva di 211 m;

b)

la campata centrale, della lunghezza diagonale di almeno 101 m, consente un profilo dello spazio libero navigabile di 90 m di larghezza nell'asse fluviale e di 7,50 m sopra il più alto livello navigabile;

c)

il ponte regge due sovrastrutture separate l'una dall'altra, ognuna con una carreggiata a senso unico della larghezza di 8,0 m; la larghezza totale è di 22,63 m. La spalla in territorio svizzero include un sottopassaggio pedonale;

d)

lungo il lato est del ponte è possibile costruire un marciapiede e una ciclopista larghi assieme 2,50 m, facenti parte del ponte e compresi nella sua larghezza totale di 22,63 m;

e)

il ponte si trova al km di costruzione 0 + 000 (a metà della sovrastruttura) e va fino alla spalla sud in territorio svizzero e alla spalla nord in territorio tedesco (incluse).

(2) Le divergenze che risultassero necessarie durante l'esecuzione dei lavori rispetto a quanto stabilito nel capoverso 1 sono decise d'intesa tra le amministrazioni competenti delle due Parti.

Art. 3

Esecuzione dei lavori

(1) La costruzione del ponte è compito comune delle Parti.

(2) Il Governo della Repubblica federale di Germania (Parte incaricata dell'esecuzione) si assume l'esecuzione dei lavori. L'esecuzione dei lavori comprende la pianificazione, la gara d'appalto, l'aggiudicazione del mandato, l'esame dei documenti per l'esecuzione, gli esami geologici, la sorveglianza dei lavori, la documentazione di costruzione, l'esame del conteggio delle prestazioni contrattuali ed elaborazione della ripartizione dei costi conformemente al presente Accordo.

L'autorità competente della Parte incaricata dell'esecuzione si accorda tempestivamente con l'autorità competente dell'altra Parte per eseguire le attività menzionate nel secondo periodo; le decisioni necessarie vengono prese di comune accordo ai sensi della disposizione del capoverso 1.

(3) La costruzione del ponte comprende anche i lavori alle fondazioni, i pilastri e le spalle, inclusi i lavori che si rendessero necessari nel letto del fiume.

(4) Il ponte è progettato, eseguito e ricevuto secondo le norme e le prescrizioni tecniche di costruzione vigenti nella Repubblica federale di Germania. Con riserva della legge e del suo primato, per singole parti della costruzione le autorità competenti delle Parti possono convenire di applicare le norme e le prescrizioni tecniche di costruzione vigenti in Svizzera.

(5) Il ponte è oggetto di un bando d'appalto conformemente al diritto delle Comunità europee. Per le merci e i servizi di origine svizzera e per gli offerenti con sede o domicilio in Svizzera si applicano i principio della non-discriminazione e del trattamento nazionale. Questo vale anche per i rimedi giuridici disponibili.

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(6) La Parte incaricata dell'esecuzione concorda con gli appaltatori un termine di garanzia di almeno cinque anni, anche in favore dell'altra Parte; il termine di garanzia prende inizio dal ricevimento del ponte.

(7) Il raccordo del ponte alla strada e la colmata delle spalle, ivi compresa la sistemazione delle scarpate, sono a carico di ciascuna Parte sul proprio territorio.

Art. 4

Diritto di superficie e acquisto dei terreni

(1) Ciascuna Parte fa in modo di procurarsi per tempo le autorizzazioni e i permessi necessari secondo le proprie prescrizioni giuridiche per la costruzione del ponte.

(2) Ciascuna Parte fa in modo, a proprie spese, che sul proprio territorio siano disponibili per tempo i terreni necessari, a titolo permanente o provvisorio, per la costruzione del ponte.

(3) Ciascuna Parte esegue sul proprio territorio e a proprie spese la misurazione e la terminazione dei terreni necessari.

Art. 5

Ricevimento

(1) Una volta ultimati i lavori di costruzione, il ponte viene ricevuto dalle autorità competenti delle Parti in presenza degli appaltatori. Il ricevimento del ponte è registrata in un verbale comune.

(2) La Parte incaricata dell'esecuzione rimette gratuitamente all'altra Parte, per tempo prima del ricevimento, un esemplare dei piani d'esecuzione e dei calcoli statici.

(3) La Parte incaricata dell'esecuzione sorveglia i termini di garanzia per il ponte e fa valere le azioni di garanzia anche a nome dell'altra Parte.

Art. 6

Costi

(1) Ciascuna Parte sostiene la metà dei costi di costruzione del ponte.

(2) Nella ripartizione dei costi non va considerata l'imposta sulla cifra d'affari tedesca. Tale imposta è sostenuta unicamente dalla Repubblica federale di Germania.

(3) Il Consiglio federale svizzero rimborsa al Governo della Repubblica federale di Germania le spese amministrative risultanti in conformità dell'articolo 3 capoverso 2, per un ammontare del 10 per cento dei costi che gli incombono secondo il capoverso 1, senza l'imposta sulla cifra d'affari tedesca.

(4) I costi supplementari risultanti dalla costruzione e dalla manutenzione del marciapiede e della ciclopista sono sostenuti dalle due città di Rheinfelden (Argovia) e Rheinfelden (Baden-Württemberg). I dettagli vengono disciplinati in una convenzione tra le autorità competenti delle Parti e le due città interessate.

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Art. 7

Rimborsi

(1) Il Consiglio federale svizzero rimborsa al Governo della Repubblica federale di Germania la parte a proprio carico degli acconti versati agli appaltatori in funzione dell'avanzamento dei lavori.

(2) Il Governo della Repubblica federale di Germania comunica al Consiglio federale svizzero con due mesi d'anticipo il fabbisogno finanziario stimato per il versamento degli acconti.

(3) Il Consiglio federale svizzero rimborsa il rimanente della sua parte dei costi dopo il ricevimento finale e la presentazione del conteggio definitivo.

(4) Tutti i pagamenti sono effettuati in valuta svizzera al tasso di cambio della Banca nazionale svizzera al termine di scadenza.

(5) In caso di divergenze di opinioni gli importi non contestati non possono essere trattenuti.

(6) Il Consiglio federale svizzero riceve gratuitamente un esemplare dei contratti di costruzione, dei documenti di ordinazione e della documentazione di conteggio verificata.

Art. 8

Manutenzione

(1) La Parte incaricata dell'esecuzione assume la manutenzione del ponte.

(2) La manutenzione include le attività di manutenzione ordinaria, di riparazione e di rinnovamento. Vi fanno inoltre parte il servizio invernale e la pulizia.

(3) A intervalli di sei anni, le autorità competenti delle Parti, alla presenza di rappresentanti delle autorità frontaliere competenti, effettuano un controllo congiunto dello stato del ponte e dei relativi impianti. In occasioni particolari, ad esempio nel caso di acqua alta eccezionale, di ghiacci alla deriva, di collisione tra navi o di incidenti simili, dev'essere effettuato un controllo congiunto dello stato del ponte. I controlli congiunti dello stato del ponte sono fatti eseguire dalla Parte tenuta alla manutenzione; essa fa allestire un verbale.

(4) I lavori ai sensi dei capoversi 2 e 3 vengono effettuati d'intesa tra le autorità competenti delle Parti.

(5) I costi per la manutenzione sono suddivisi a metà, in applicazione dell'articolo 6 e sono oggetto di un conteggio annuale. Le autorità competenti delle Parti disciplinano i dettagli del conteggio; è possibile anche accordarsi su un altro tipo di conteggio invece del conteggio annuale.

(6) L'autorità responsabile della manutenzione e quindi dell'obbligo di provvedere alla sicurezza della circolazione nell'insieme della zona del ponte libera l'autorità interessata dell'altra Parta da qualsiasi pretesa di terzi.

Art. 9

Autorizzazione di lavoro e obbligo di ripresa a carico

(1) Nel quadro dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Confederazione svizzera dall'altra, le persone che partecipano alla costruzione e alla manuten2595

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zione del ponte non necessitano di alcun permesso di accesso al mercato del lavoro rilasciato dall'altra Parte. Questa clausola, su una base di reciprocità, si applica anche alle future costruzioni di ponti confinari ai sensi dello scambio di lettere del 9 giugno 1978 allegato all'Accordo del 9 giugno 1978 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il raccordo autostradale nella regione di Basilea e Weil am Rhein.

(2) Le Parti si impegnano a riprendere a carico, senza formalità, in ogni momento e secondo le convenzioni concluse tra di esse, le persone che sono penetrate nel territorio dell'altra Parte in virtù del presente Accordo e a)

che hanno violato le disposizioni del presente Accordo, o

b)

che soggiornano illegalmente su suddetto territorio.

(3) Singole questioni relative al mantenimento della sicurezza e dell'ordine nella zona del cantiere del ponte sono disciplinate dalle autorità di frontiera e di polizia locali competenti.

(4) Le disposizioni del presente articolo valgono fintanto che e per quanto non sia in vigore alcuna regolamentazione contrattuale separata tra le Parti in merito al passaggio della frontiera e la riaccettazione di persone.

Art. 10

Disposizioni fiscali e doganali

(1) Sulle forniture di oggetti e sulle altre prestazioni fornite in relazione con la costruzione e la manutenzione del ponte va applicato il diritto tedesco in materia di imposta sulla cifra d'affari; per queste cifre d'affari non è riscossa alcuna imposta sul valore aggiunto svizzera.

(2) Le merci utilizzate nel quadro del presente Accordo per la costruzione e la manutenzione del ponte e degli impianti doganali annessi sono esenti dagli emolumenti alle importazioni, conformemente allo scambio di lettere del 9 giugno 1978 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente le esenzioni e le facilitazioni riguardanti le tasse d'entrata sulle merci destinate alla costruzione, alla manutenzione, alle modificazione e all'esercizio di altri posti di confine e ponti confinari, scambio avvenuto in occasione della firma dell'Accordo del 9 giugno 1978 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il raccordo autostradale nella regione di Basilea e Weil am Rhein.

(3) Le autorità fiscali e doganali competenti delle due Parti si intendono e si forniscono reciprocamente ogni informazione e sostegno necessario nell'applicazione delle loro prescrizioni giuridiche e amministrative nel quadro delle disposizioni dei capoversi 1 e 2. I rappresentanti di queste autorità sono autorizzati a sostare sul cantiere e sul ponte e, nel quadro delle disposizioni dei capoversi 1 e 2, a prendervi le misure previste dalle loro prescrizioni legali e amministrative.

(4) La Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, da ultimo modificato dal protocollo del 21 dicembre 1992, o un altra regolamentazione che la sostituisca non è pregiudicata dalle disposizioni del presente Accordo.

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Art. 11

Impianti doganali

Per le formalità doganali sono istituiti gli uffici a controlli nazionali abbinati sulla base della Convenzione del 1° giugno 1961 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio.

Art. 12

Trasmissione di dati personali

Per quanto, sulla base del presente Accordo, vengano trasmessi dati personali, si applicano le disposizioni dell'allegato, che è parte integrante del presente Accordo.

Art. 13

Commissione mista

(1) Le Parti istituiscono una Commissione mista germano-svizzera incaricata: a)

di chiarire le questioni risultanti dall'applicazione del presente Accordo e da regolamenti tecnici fondati sul medesimo;

b)

di formulare raccomandazione a destinazione dei due Governi, anche per quanto concerne eventuali modifiche del presente Accordo e dei regolamenti;

c)

di raccomandare alle autorità competenti misure adeguate per rimediare alle difficoltà.

(2) La Commissione è composta di cinque membri svizzeri e di cinque membri tedeschi, che possono farsi accompagnare da periti. Ciascuna Parte designa un membro della sua delegazione per presiederla. Ciascun presidente della delegazione può, rivolgendo una richiesta al presidente dell'altra delegazione, convocare la Commissione; quest'ultima dovrà riunirsi al più tardi entro due mesi dalla ricezione della richiesta.

Art. 14

Composizione delle vertenze

Le vertenze inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, vanno composte dalle autorità competenti delle Parti. A tale scopo, ciascuna Parte può chiedere il parere della Commissione mista prevista nell'articolo 13 del presente Accordo. Se non si giunge a un'intesa, può essere utilizzata la via diplomatica.

Art. 15

Durata di validità ed emendamenti all'Accordo

(1) Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere modificato, integrato o disdetto soltanto mediante intesa reciproca fra le Parti.

(2) Ove sorgessero difficoltà importanti nell'applicazione del presente Accordo o in caso di modificazione sensibile delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione, le Parti, a richiesta dell'una o dell'altra, negozieranno una modifica dell'Accordo o la sua disdetta o il suo ridisciplinamento.

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Art. 16

Entrata in vigore

(1) Il presente Accordo entra in vigore un mese dopo il giorno in cui le Parti si sono notificate reciprocamente che sono soddisfatti i presupposti nazionali per l'entrata in vigore. Determinante è il giorno della ricezione dell'ultima notifica.

(2) Allo scopo di aprire il prima possibile il ponte alla circolazione, le disposizioni del presente Accordo sono applicate temporaneamente già dalla data della sua firma, conformemente al rispettivo diritto nazionale delle Parti.

Art. 17

Clausola di registrazione

La Parte tedesca procede a fare registrare il presente Accordo, immediatamente dopo la sua entrata in vigore, presso il Segretariato delle Nazioni Unite, secondo l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. L'altra Parte è informata della registrazione avvenuta e del numero di registrazione delle Nazioni Unite appena la registrazione è stata confermata dal Segretariato delle Nazioni Unite.

Fatto a Berna, il 29 gennaio 2003, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica federale di Germania:

...

...

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Ponte autostradale sul Reno. Accordo con la Germania

Allegato all'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente la costruzione e la manutenzione di un ponte autostradale sul Reno tra Rheinfelden (Argovia) e Rheinfelden (Baden-Württemberg) Nel rispetto del diritto nazionale di ciascuna Parte, la trasmissione e l'utilizzazione di dati personali, di seguito chiamati dati, nel quadro del presente Accordo hanno luogo conformemente alle seguenti disposizioni: 1.

il destinatario informa il fornitore dei dati, a richiesta, sull'utilizzazione dei dati trasmessi e sui risultati ottenuti mediante tali dati;

2.

l'utilizzazione dei dati da parte del destinatario è ammessa soltanto per gli scopi designati nel presente Accordo e unicamente alle condizioni fissate da chi li trasmette. L'utilizzazione è inoltre ammessa al fine di prevenire e di perseguire atti punibili di notevole importanza e ai fini della difesa da considerevoli pericoli per la sicurezza pubblica;

3.

il fornitore dei dati è tenuto ad accertarsi dell'esattezza dei dati da trasmettere e della necessità e della proporzionalità in relazione allo scopo perseguito dalla trasmissione. A tale scopo occorre tenere tenuto conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il diritto nazionale. La trasmissione dei dati non avviene se il fornitore ha motivo di credere che essa violerebbe una legge nazionale o pregiudicherebbe interessi degni di protezione delle persone interessate. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il destinatario ne deve essere avvertito immediatamente.

Esso deve procedere alla rettificazione o alla distruzione necessarie;

4.

alla persona interessata, su richiesta, vanno fornite informazioni sui dati trasmessi che la riguardano e sullo scopo dell'uso previsto. La fornitura di simili informazioni può essere rifiutata se l'interesse dello Stato di non fornirle è preponderante rispetto all'interesse del richiedente di riceverle. Per il rimanente, il diritto della persona interessata a ricevere informazioni è retto dal diritto nazionale della Parte sul cui territorio nazionale è stata chiesta l'informazione;

5.

il fornitore dei dati, nel trasmetterli, comunica i termini previsti dal diritto nazionale per la conservazione di tali dati, alla scadenza dei quali essi devono essere cancellati. Indipendentemente dai termini, i dati trasmessi devono essere cancellati non appena non sono più necessari per lo scopo per cui sono stati trasmessi;

6.

il fornitore dei dati e il destinatario fanno in modo che la trasmissione e la ricezione dei dati siano attestate nei rispettivi incarti;

7.

il fornitore dei dati e il destinatario sono tenuti a proteggere efficacemente i dati trasmessi contro l'accesso non autorizzato, le modificazioni abusive e la comunicazione non autorizzata.

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