Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane del 10 dicembre 2002
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane; visto l'articolo 4 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 19812 sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo; visto il rapporto del 21 agosto 20023 concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2002, decreta:
Art. 1 Sono approvate: a.
l'ordinanza del 21 settembre 20014 sulla determinazione delle aliquote di dazio per i tessili e l'abbigliamento;
b.
le modifiche del 21 settembre 20015 e del 1° maggio 20026 dell'ordinanza del 7 dicembre 19987 concernente l'importazione di prodotti agricoli (appendici 1 e 2);
c.
la modifica del 27 giugno 20018 dell'ordinanza del 29 gennaio 19979 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (appendice 3).
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio nazionale, 2 dicembre 2002
Consiglio degli Stati, 10 dicembre 2002
Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann
Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz
1 2 3 4 5 6 7 8 9
112
RS 632.10 RS 632.91 FF 2002 5371 RU 2001 2409 RU 2001 2583 RU 2002 934 RS 916.01 RU 2001 2387 RS 632.911 2002-1358
Appendice 1
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 21 settembre 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 7 dicembre 199810 sulle importazioni agricole è modificata come segue: Art. 14 cpv. 2 2 L'accordo sull'utilizzazione deve avvenire prima dell'accettazione della dichiarazione doganale e deve essere annunciato per scritto dal titolare di una quota di contingente doganale all'Ufficio federale prima delle operazioni di sdoganamento.
II 1
L'allegato 4 numero 1 «Disciplinamento del mercato: animali vivi della specie equina», 5 «Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova» e 15 «Disciplinamento del mercato: caseina» è modificato secondo la versione qui annessa.
2
L'allegato 7 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
21 settembre 2001
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
10
RS 916.01
113
Ordinanza sulle importazioni agricole
RU 2002
Allegato 4 (art. 10)
Elenco dei contingenti doganali e dei contingenti doganali parziali applicabili all'importazione di prodotti agricoli 1. Disciplinamento del mercato: animali vivi della specie equina Numero del con- Prodotto tingente doganale
Voce/i di tariffa
Contingente doganale (pezzo)
[1]
[1]
[1]
[1]
01 01.1
animali vivi della specie equina Animali vivi della specie equina, senza riproduttori, asini, muli e bardotti Asini, muli e bardotti Riproduttori
0101.1991
3322 2922
0101.2091 0101.1110
200 200
01.2 01.3
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale.
5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova Numero del contingente doganale
Prodotto
Voce/i di tariffa
Contingente doganale (tonnellate lorde)
[1]
[1]
[1]
[1]
09 09.1 09.2
Uova di volatili, in guscio 0407. 0010 Uova destinate al consumo 0407. 0010 Uova di trasformazione per l'industria 0407. 0010 alimentare
10
Prodotti di uova, essiccati
0408. 1110 9110 3502. 1110
977
11
Altri prodotti di uova
0408. 1910 9910 3502. 1910
6 866
33 735 19 428 14 307
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale.
114
Ordinanza sulle importazioni agricole
RU 2002
15. Disciplinamento del mercato: caseina Numero del contingente doganale
Prodotto
Voce/i di tariffa
Contingente doganale (tonnellate)
08
Caseina
3501. 1010 3501. 9010
697 [1]
[1] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale.
115
Ordinanza sulle importazioni agricole
RU 2002
Allegato 7 (art. 31)
Elenco delle aliquote di tassa applicabili al traffico merci con l'estero Per importazioni con PGI sono riscosse le seguenti tasse di scarico11: Gruppi di merci
Tassa per scarico in franchi Sdoganamento Sdoganamento elettronico con convenzionale con modello doganale documento unico 90
a. Frutta, legumi e ortaggi, compresi legumi e ortaggi surgelati e piante di cipolle b. Frutta da sidro e per la distillazione, compresi prodotti di frutta c. Patate, incluse patate da semina e prodotti a base di patate d. Fiori recisi e. Piantimi di alberi da frutta f. Latticini e caseina acida g. Pollame, carni di pollame compresi preparati h. Uova e prodotti di uova i. Animali vivi, carni e frattaglie commestibili e sperma delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, come pure insaccati e prodotti simili, compresi carne secca, conserve di carne ecc.
j. Vino bianco e rosso, vini dolci e succo d'uva k. Cereali panificabili
11
116
Per scarico si intende ogni singolo lotto sdoganato.
5.
12.
Appendice 2
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 1° maggio 2002
Il Dipartimento federale dell'economia, visto l'articolo 20 dell'ordinanza del 7 dicembre 199812 sulle patate, ordina: I L'allegato 4 numero 7, disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, dell'ordinanza del 7 dicembre 199813 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 3 maggio 2002.
1° maggio 2002
Dipartimento federale dell'economia: Pascal Couchepin
12 13
RS 916.113.11 RS 916.01
117
Ordinanza sulle importazioni agricole
RU 2002
Allegato 4
7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate Numero Prodotto del contingente doganale
Voce/i di tariffa
Contingente doganale (tonnellate)
[1]
[1]
[1]
[1]
14
Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate di cui: Patate, comprese patate da semina
0701. 1010 9010 0701. 1010 9010 0710. 1010 9021 0712. 9021 1105. 1011 2011 2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051 2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051
18 250
14.1 14.1.1
Aumento temporaneo del contingente doganale per il 200214
14.2
Prodotti a base di patate
[1]
14
118
In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale
Valido dal 3 maggio 2002.
2 500 4 000
Appendice 3
Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) Modifica del 27 giugno 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 29 gennaio 199715 sulle preferenze tariffali è modificata come segue: Art. 1 cpv. 2 e 3 2
A partire dal 1° gennaio 2002 ai prodotti dei Paesi in sviluppo meno progrediti menzionati nell'allegato 2, parte 2 (PMP), si applicano le aliquote di dazio preferenziali di cui nell'allegato 3. Se per determinate voci di tariffa le aliquote dell'allegato 1 sono superiori a quelle dell'allegato 3, per la corrispondente voce di tariffa sussiste l'attuale preferenza.
3
Entro il 1° aprile 2004 al più tardi devono essere previste nuove preferenze tariffali a favore dei PMP.
Art. 5a
Delega del ricorso alla clausola preferenziale
1
Il Dipartimento federale dell'economia può prendere, per tre mesi al massimo, le misure previste dall'articolo 2 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 198116 sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo per quanto concerne i prodotti dei capitoli 1, 2, 48, 1012 e 1517 della tariffa delle dogane.
A tale scopo pondera i bisogni dell'agricoltura svizzera e gli interessi della politica economica esterna.
2 Per determinare se gli interessi dell'agricoltura siano lesi, l'Ufficio federale dell'agricoltura e il Segretariato di Stato dell'economia stabiliscono criteri comuni.
3
Se le preferenze tariffali sono sospese in virtù del capoverso 1, l'aliquota preferenziale applicabile ai Paesi in sviluppo menzionati nell'allegato 2 si applica per la durata della sospensione a tutti i PMP per quanto concerne le linee tariffali interessate.
4 Nell'ambito del suo rapporto sulle misure tariffali il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rendiconto delle misure prese in virtù del capoverso 1.
15 16
RS 632.911 RS 632.91
119
Ordinanza sulle preferenze tariffali
RU 2002
Art. 6 cpv. 2 2
Il Dipartimento federale dell'economia può sospendere tutte le preferenze tariffali concesse a un Paese beneficiario se tale Paese non fornisce la collaborazione amministrativa in materia di controllo delle prove dell'origine e di lotta contro le pratiche fraudolente prevista dall'ordinanza del 17 aprile 1996 sulle regole d'origine.
II La presente ordinanza è completata con l'allegato 3 qui annesso.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
27 giugno 2001
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
120
Ordinanza sulle preferenze tariffali
RU 2002
Allegato 3 (art. 1 cpv. 2)
Parte 1 Preferenze supplementari in materia agricola concessi ai PMP a partire dal 1° gennaio 2002 Designazione della merce
Capitolo della tariffa doganale
Animali vivi e prodotti del regno ani- 1 male Carni e frattaglie commestibili 2 Pesci e crostacei, molluschi e altri in- 3 vertebrati acquatici Latte e derivati del latte 4.01 a 4.06 Uova di volatili
4.07 / 4.08
(Miele naturale e prodotti commestibili 4.09 / 4.10 di origine animale) Altri prodotti di origine animale, non 5 nominati né compresi altrove Piante vive e prodotti della floricoltura 6 Legumi, piante, radici e tuberi mange- 7 recci Frutta commestibili, scorze di agrumi o 8 di meloni (Caffè, tè, mate e spezie) Cereali
9 10
Prodotti della macinazione; malto; 11 amidi e fecole; inulina; glutine di frumento Semi e frutti oleosi; semi, sementi e 12 frutti diversi; piante industriali o medicinali (Gomme, resine e altri succhi e estratti 13 vegetali) Materie da intreccio e altri prodotti di 14 origine vegetale
Concessioni accordate ai PMP a partire dal 1.1.2002
10 % di riduzione rispetto all'aliquota normale 10 % di riduzione rispetto all'aliquota normale esenti da dazio doganale 30 % di riduzione rispetto all'aliquota normale 10 % di riduzione rispetto all'aliquota normale esenti da dazio doganale 10 % di riduzione rispetto all'aliquota normale 50 % di riduzione rispetto all'aliquota normale 50 % di riduzione rispetto all'aliquota normale*; tranne foraggi secondo elenco blu: 10 % di riduzione** 50 % di riduzione rispetto all'aliquota normale*; tranne foraggi secondo elenco blu: 10 % di riduzione** esenti da dazio doganale 10 % di riduzione rispetto all'aliquota normale 10 % di riduzione rispetto all'aliquota normale 10 % di riduzione rispetto all'aliquota normale esenti da dazio doganale 50 % di riduzione rispetto all'aliquota normale
121
Ordinanza sulle preferenze tariffali
Designazione della merce
RU 2002
Capitolo della tariffa doganale
Concessioni accordate ai PMP a partire dal 1.1.2002
Grassi e oli animali
15.01 a 15.06, 50 % di riduzione rispetto 15.16 all'aliquota normale; tranne foraggi (-10 10 a 10 99) secondo elenco blu: 10 % di riduzione** Grassi e oli vegetali 15.07 a 15.15, 10 % di riduzione rispetto 15.16 all'aliquota normale (-20 10 a 20 99) Preparazioni di carne 16.01 e 16.02 10 % di riduzione rispetto all'aliquota normale (Preparazioni di pesci, crostacei, mol- 16.03 a 16.05 esenti da dazio doganale luschi e altri invertebrati) Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 17 50 % di riduzione rispetto all'aliquota normale; tranne foraggi secondo elenco blu: 10 % di riduzione** Cacao e sue preparazioni 18 50 % di riduzione rispetto all'aliquota normale Preparazioni a base di cereali, di fari- 19 50 % di riduzione rispetto ne, di amidi o di latte; prodotti della all'aliquota normale pasticceria Preparazioni di legumi o di frutta 20 50 % di riduzione rispetto all'aliquota normale Preparazioni alimentari diverse 21 50 % di riduzione rispetto all'aliquota normale Bevande, liquidi alcolici e aceti 22 50 % di riduzione rispetto all'aliquota normale (più imposta sull'alcool) Residui e cascami delle industrie ali- 23 50 % di riduzione rispetto mentari all'aliquota normale; tranne foraggi secondo elenco blu: 10 % di riduzione Tabacchi 24 50 % di riduzione rispetto all'aliquota normale (più imposta sul tabacco) *
Per le linee di tariffa con contingenti doganali, si applica quale aliquota di riferimento l'aliquota di dazio fuori contingente secondo la tariffa generale.
** Le nuove concessioni che saranno accordate per le linee di tariffa menzionate nell'allegato 3, parte 2, non valgono per Paesi come la Bosnia-Erzegovina e l'Albania che, in virtù dell'art. 2 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali, sono momentaneamente assimilati ai Paesi in sviluppo meno progrediti (PMP).
122
Ordinanza sulle preferenze tariffali
RU 2002
Parte 2 Preferenze tariffali concesse ai PMP in virtù dell'Allegato 3, Parte 1, che non sono valide per la Bosnia-Erzegovina e l'Albania: Designazione della merce
Capitolo della tariffa doganale
Patate Patate da semina Patate destinate alla trasformazione Patate per il consumo
7
Semi-prodotti a base di patate Patate congelate Miscuglio di legumi surgelati Patate liofilizzate
7
Grassi e oli animali
15
Voce di tariffa
0701.1090 0701.9091 0701.9099 0710.1090 0710.9029 0712.9029 1501.0018 1501.0019 1501.0028 1501.0029 1502.0091 1502.0099 1503.0091 1503.0099 1504.1010 1504.1098 1504.1099 1504.2091 1504.2099 1504.3091 1504.3099 1506.0091 1506.0099 1516.1091 1516.1099
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri
17 1701.1100 1701.1200 1701.9100 1701.9991
Negli scambi con la Bosnia-Erzegovina e l'Albania di prodotti delle voci di tariffa menzionate nell'allegato 3, rimangono applicabili le tariffe valide prima del 1° gennaio 2002.
123