Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Servizi postali per tutti»

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1, esaminata l'iniziativa popolare «Servizi postali per tutti», depositata il 26 aprile 20022, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 20033, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare del 26 aprile 2002 «Servizi postali per tutti» è dichiarata valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 92 cpv. 3 e 4 (nuovi) 3

La Confederazione garantisce un servizio postale universale conforme ai bisogni e alle aspettative della popolazione e dell'economia. Quest'obiettivo presuppone una rete di uffici postali che copra tutto il territorio. La Confederazione provvede affinché i Comuni partecipino alle decisioni relative alla rete di uffici postali.

4

I costi del servizio postale universale non coperti dal ricavato dei servizi riservati né dalle tasse di concessione sono assunti dalla Confederazione.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

1 2 3

RS 101 FF 2002 3813 FF 2003 2845

2002-1814

2859