Termine di referendum: 9 ottobre 2003

Legge federale sull'annullamento delle sentenze penali pronunciate contro persone che, al tempo del nazionalsocialismo, hanno aiutato i profughi del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Costituzione Svizzera, visti gli articoli 60 capoverso 1 e 121 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 29 ottobre 20022; visto il parere del Consiglio federale del 9 dicembre 20023, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e scopo

1

La presente legge disciplina l'annullamento delle sentenze penali pronunciate nei confronti di persone che, al tempo del nazionalsocialismo, hanno aiutato i profughi e la riabilitazione di queste persone.

2

Essa persegue l'annullamento di sentenze penali oggi ritenute una grave offesa al senso di giustizia.

Art. 2

Definizione

1

Ai sensi della presente legge sono persone che hanno aiutato i profughi coloro che sono stati condannati perché, al tempo del nazionalsocialismo, hanno aiutato i perseguitati a fuggire oppure hanno dato ospitalità ai profughi senza comunicarlo alle autorità.

2

Non sono considerati persone che hanno aiutato i profughi coloro che hanno tratto profitto dalla situazione dei perseguitati in fuga, li hanno abbandonati o successivamente denunciati.

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RS 101 FF 2002 6934 FF 2003 425

2002-2411

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Annullamento delle sentenze penali pronunciate contro persone che, al tempo del nazionalsocialismo, hanno aiutato i perseguitati a fuggire. LF

Sezione 2: Annullamento delle sentenze penali e riabilitazione Art. 3

Annullamento delle sentenze penali

Tutte le sentenze passate in giudicato pronunciate dalla giustizia militare o dai tribunali penali federali o cantonali ordinari contro persone che hanno aiutato i profughi ai sensi degli articoli 1 e 2 sono annullate.

Art. 4

Riabilitazione

Tutte le persone che hanno aiutato i profughi ai sensi degli articoli 1 e 2 sono pienamente riabilitate.

Art. 5

Concorso di reati

L'annullamento riguarda anche le sentenze di condanna concernenti nel contempo altri reati che in base a un apprezzamento generale risultano d'importanza secondaria.

Sezione 3: Commissione di riabilitazione Art. 6

Commissione delle grazie4 quale Commissione di riabilitazione

1 La Commissione delle grazie dell'Assemblea federale5 (Commissione) funge da Commissione di riabilitazione e in tale veste esamina e decide, a domanda o d'ufficio, se una data sentenza penale rientra nel campo d'applicazione degli articoli 1 e 2.

2

Per quanto necessario, la Commissione può disciplinare altri particolari della procedura.

Art. 7

Domanda

1

La domanda di accertamento che una data sentenza penale è annullata va presentata alla Commissione.

2

4 5 6

Possono presentare la domanda: a.

la persona condannata o, dopo la sua morte, un suo congiunto (art. 110 n. 2 CP6);

b.

un'organizzazione con sede in Svizzera, in mano preponderantemente svizzera e dedita alla difesa dei diritti dell'uomo o alla rivisitazione della storia svizzera al tempo del nazionalsocialismo.

Con l'entrata in vigore della legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7271): Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza.

Con l'entrata in vigore della legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7271): Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza.

RS 311.0

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Annullamento delle sentenze penali pronunciate contro persone che, al tempo del nazionalsocialismo, hanno aiutato i perseguitati a fuggire. LF

3

Un'organizzazione non può però presentare la domanda contro la volontà della persona condannata o, dopo la sua morte, contro la volontà di un suo congiunto.

Art. 8

Termine

1

Le domande devono essere presentate entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2

La Commissione può esaminare anche domande tardive, presentate nei tre anni successivi, se il ritardo è dovuto a motivi scusabili.

Art. 9

Non entrata in materia

È negata l'entrata in materia su sentenze che non possono più essere reperite senza l'impiego di mezzi sproporzionati.

Art. 10

Accertamento dei fatti

Se necessario la Commissione collabora all'accertamento dei fatti.

Art. 11

Decisione

1

La Commissione decide secondo il diritto e l'equità e prendendo in considerazione le circostanze particolari del singolo caso.

2

Se accerta che una data sentenza penale rientra nel campo d'applicazione degli articoli 1 e 2, la Commissione pubblica in modo adeguato il dispositivo della propria decisione. La pubblicazione è subordinata all'approvazione del richiedente.

3

Le decisioni della Commissione sono di ultima istanza.

Art. 12

Costi di procedura

La procedura davanti alla Commissione è gratuita.

Sezione 4: Effetti giuridici dell'annullamento Art. 13 La decisione di accertamento che una data sentenza penale è annullata non dà diritto a risarcimenti o a riparazioni per torto morale né in ragione della pena inflitta, né in ragione di eventuali pene accessorie o conseguenze indirette della sentenza.

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Sezione 5: Referendum ed entrata in vigore Art. 14 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 1° luglio 20037 Termine di referendum: 9 ottobre 2003

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