9.2.6

Messaggio concernente l'Accordo che istituisce il Centro di consulenza giuridica sulla legislazione dell'OMC del 15 gennaio 2003

9.2.6.1 9.2.6.1.1

Parte generale Compendio

Il Centro di consulenza giuridica sulla legislazione dell'OMC (di seguito «Centro» o «ACWL»1) ha per mandato di fornire un'assistenza giuridica ai Paesi in sviluppo impegnati nelle procedure di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il Centro è stato istituito il 30 novembre 1999, parallelamente alla terza Conferenza ministeriale dell'OMC a Seattle. Il suo statuto giuridico corrisponde a quello di un'organizzazione intergovernativa. La sede dell'organizzazione è a Ginevra2. Alla fine di settembre del 2002, il Centro contava 30 membri: 9 Paesi industrializzati3, 20 Paesi in sviluppo o in transizione4 e un Paese in fase d'accesso all'OMC5. L'Accordo che istituisce il Centro è entrato in vigore il 15 luglio 2001.

9.2.6.1.2

La procedura di risoluzione delle controversie all'OMC

Con l'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (RS 0.632.20 Allegato 2), le disposizioni concernenti la risoluzione delle controversie sono state profondamente migliorate rispetto al GATT. La credibilità e l'accettazione delle procedure di risoluzione delle controversie possono tuttavia essere assicurate solamente se l'insieme dei membri dell'OMC vi partecipano appieno. Le procedure di risoluzione delle controversie rafforzano la legislazione dell'OMC e rendono più sicuro il sistema commerciale, contribuendo a uno svolgimento senza intoppi degli scambi.

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5

Advisory Center for WTO Law.

Il 18 ottobre 2001 è stato firmato un Accordo di sede tra l'ACWL e il Consiglio federale.

Canada, Danimarca, Finlandia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia.

Cina, Colombia, Ecuador, Filippine, Giordania, Guatemala, Honduras, Hong Kong, India, Kenia, Lettonia, Nicaragua, Pakistan, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Thailandia, Tunisia, Uruguay, Venezuela.

Oman.

2003-0140

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9.2.6.1.3

Situazione dei Paesi in sviluppo in merito alle procedure di risoluzione delle controversie

Diversamente dai Paesi industrializzati, la maggioranza dei Paesi in sviluppo non dispone delle conoscenze giuridiche necessarie e delle risorse finanziarie che consentano loro di difendere i propri diritti nella procedure di risoluzione delle controversie dell'OMC. Il Centro di consulenza giuridica sulla legislazione dell'OMC è stato istituito per appianare questo disequilibrio. Dal 1995 sono state inoltrate all'Organo di conciliazione (Dispute Settlement Body, DSB) circa 260 denunce, di cui circa 150 provenienti da Paesi in sviluppo, il che mostra il loro interesse crescente per questa procedura. La fase preliminare delle consultazioni ha permesso di risolvere la grande maggioranza dei casi. A tutt'oggi, 65 controversie sono sfociate in una sentenza del DSB. La maggior parte delle procedure intentate dai Paesi in sviluppo riguardavano Paesi quali l'Argentina, il Brasile, l'India e il Messico. I rimanenti Paesi in sviluppo, che costituiscono il gruppo più numeroso, vi hanno finora partecipato soltanto marginalmente. Fino ad adesso, nessuno dei Paesi meno progrediti e membri dell'OMC è stato in grado di avviare una procedura presso il DSB.

9.2.6.1.4

Interessi svizzeri

È nell'interesse della Svizzera che i Paesi in sviluppo partecipino appieno al sistema commerciale multilaterale dell'OMC. Se questi Paesi potranno difendere meglio i propri diritti, la credibilità e l'accettazione del sistema dell'OMC ne verranno rafforzate. Fino a oggi, nessuna denuncia proveniente da un Paese in sviluppo è stata inoltrata contro la Svizzera presso l'Organo di conciliazione dell'OMC. La probabilità che un simile caso si verifichi in futuro può essere considerata come assai esigua.

9.2.6.2 9.2.6.2.1

Parte speciale Contenuto e obiettivi dell'Accordo

L'Accordo definisce gli obiettivi, le funzioni del Centro e la sua struttura. Contempla disposizioni sulla procedura decisionale, la struttura finanziaria, i diritti e gli obblighi dei membri, con un'attenzione particolare rivolta ai Paesi meno progrediti.

Il Centro fornisce ai Paesi in sviluppo, in particolare a quelli meno progrediti tra loro, e ai Paesi in transizione una formazione, un aiuto e un'assistenza giuridica vertenti sulla legislazione dell'OMC e sulle procedure di risoluzione delle controversie. L'offerta contempla tre tipi di servizi: ­

pareri giuridici sulla legislazione dell'OMC6;

­

aiuto alle Parti all'accordo e ai terzi Parti nelle procedure di risoluzione delle controversie dell'OMC;

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Questi pareri riguardano: l'esame dell'opportunità di una procedura di risoluzione delle controversie, la conformità delle disposizioni nazionali alle regole dell'OMC, le ripercussioni delle disposizioni dell'Accordo dell'OMC sul diritto nazionale.

­

formazione dei funzionari sul diritto dell'OMC mediante seminari sulla legislazione e la giurisprudenza dell'OMC, stage e altri mezzi appropriati.

Questi servizi altamente specializzati sono forniti a condizioni molto più favorevoli di quelli offerti dagli studi legali privati. I Paesi meno progrediti beneficiano di condizioni particolarmente vantaggiose. Dopo avere esaminato il caso sottopostogli, l'ACWL o sconsiglia al Paese di impegnarsi in una controversia, oppure lo incoraggia a portare avanti la procedura o ancora a ridurre la portata della controversia. Una volta presa la decisione di avviare una procedura di risoluzione delle controversie, il Centro fornisce al Paese beneficiario un sostegno di qualità, che prevede una stretta collaborazione durante tutte le fasi della procedura. Il Centro esamina i documenti relativi alla controversia, elabora una strategia giuridica e prepara il dossier da sottoporre al Gruppo d'arbitrato e all'Organo d'appello. Tra il luglio 2001 e il settembre 2002, il Centro di consulenza ha apportato il suo sostegno all'Ecuador, all'India, al Pakistan e al Perù in procedure di risoluzione delle controversie. Il Perù ha in particolare ricevuto un sostegno in una controversia con l'Unione europea concernente il commercio di sardine.

Gli organi dell'ACWL sono l'Assemblea generale, il Consiglio di direzione e il Direttore generale. L'Assemblea generale è l'organo decisionale supremo dell'ACWL. Si riunisce due volte all'anno per verificare il funzionamento dell'ACWL. Solitamente le decisioni dell'Assemblea generale sono prese mediante consenso. Il Consiglio di direzione adotta le decisioni necessarie ad assicurare il buon funzionamento dell'ACWL e fa rapporto all'Assemblea generale. Oltre che dal Direttore generale, il Consiglio di direzione è composta da 5 membri7 nominati dall'Assemblea generale. I membri vi siedono a titolo personale e sono scelti in funzione delle loro competenze professionali. Il Direttore generale gestisce gli affari correnti dell'ACWL. Le attività di quest'ultimo sono svolte da un'équipe di nove persone: il Direttore generale, tre giuristi responsabili, tre giuristi assistenti, un responsabile dell'ufficio e una segretaria. Gli stipendi corrispondono a quelli in vigore all'OMC.

I contributi finanziari dei membri sono versati sotto forma di dotazione di capitale, o direttamente nel preventivo dell'esercizio annuale. Il Centro fattura i costi dei servizi giuridici in funzione del livello di
sviluppo dei Paesi. Il preventivo annuo viene finanziato mediante i proventi della dotazione di capitale del Centro, dei costi fatturati per le prestazioni del Centro e di ogni contributo volontario versato da Governi, da organizzazioni internazionali o da patrocinatori privati. Il Centro dispone di un revisore dei conti esterno. La Svizzera, che ha ricevuto a più riprese richieste in merito in questi ultimi anni, desidera fornire un contributo volontario di un milione di franchi al preventivo annuo del Centro per il periodo 2003 ­ 2007, da versare in cinque rate uguali di 200 000 franchi. Paragonato ai contributi di altri donatori, il contributo svizzero rimane di proporzioni modeste. Il contributo permetteva tuttavia alla Svizzera di influenzare l'evoluzione del Centro al pari degli altri Paesi membri industrializzati.

7

I membri del Consiglio di direzione non ricevono alcuno stipendio. Si tratta di persone di riconosciuta competenza nel campo del diritto e del commercio internazionale.

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9.2.6.3

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sul personale

L'adesione della Svizzera all'ACWL non implica il versamento di contributi statutari automatici e non ha ripercussioni sul personale della Confederazione.

9.2.6.4

Programma di legislatura

Il progetto non è menzionato esplicitamente nel Programma di legislatura 1999­ 2003. Corrisponde però al tenore dell'obiettivo 2 (Sviluppare la presenza svizzera nella politica estera e di sicurezza nei settori del promovimento della pace, della difesa dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo ­ Migliorare la posizione e la percezione della Svizzera all'estero) (FF 2000 2043).

9.2.6.5

Rapporti con altri strumenti della politica commerciale e con il diritto europeo

L'accordo è compatibile sia con le regole dell'OMC sia con il diritto europeo e la nostra politica d'integrazione europea.

9.2.6.6

Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare i trattati internazionali è sancita dall'articolo 166 capoverso 2 Cost.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili, se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o se implicano un'unificazione multilaterale del diritto. Il presente Accordo è denunciabile in ogni tempo (art. 11) e non implica alcuna unificazione multilaterale del diritto. Per contro, l'Accordo istituisce un'organizzazione interstatale con sede a Ginevra (art. 10).

L'organizzazione è dotata di organi propri (art. 3), dispone di personalità giuridica internazionale propria e ha la facoltà di concludere atti giuridicamente vincolanti (art. 10). Ne consegue che la Svizzera aderisce a un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d (n. 2) Cost.. Pertanto, il presente Accordo sottostà al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali.

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