Decreto federale sulla proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 e 99 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 20022, decreta:
Art. 1 1
Il Consiglio federale č autorizzato a prorogare la partecipazione senza modifiche della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale.
Il Consiglio federale decide di prorogare o porre fine alla partecipazione della Svizzera entro la scadenza del periodo di validitā contrattuale d'intesa con la Banca nazionale svizzera.
2
Il Consiglio federale informa le Camere federali sulla partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito.
Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.
1 2
RS 101 FF 2003 569
2002-2467
579