Decreto federale sulla proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 e 99 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 20022, decreta:

Art. 1 1

Il Consiglio federale č autorizzato a prorogare la partecipazione senza modifiche della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale.

Il Consiglio federale decide di prorogare o porre fine alla partecipazione della Svizzera entro la scadenza del periodo di validitā contrattuale d'intesa con la Banca nazionale svizzera.

2

Il Consiglio federale informa le Camere federali sulla partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito.

Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.

1 2

RS 101 FF 2003 569

2002-2467

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