Decisione d'accertamento concernente l'apparecchio automatico da gioco STAR BALL La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 23 novembre 2000 1.

La domanda della richiedente di qualificare l'apparecchio automatico da gioco StarBall come un apparecchio automatico per i giochi di destrezza è respinta.

2.

L'apparecchio automatico da gioco presentato è da considerarsi un apparecchio automatico per i giochi d'azzardo.

3.

L'installazione e la gestione degli apparecchi del tipo StarBall sono vietate (art. 4 cpv. 1 e art. 56 cpv. 1 lett. c LCG; art 58 segg. OCG).

4.

La questione se l'apparecchio StarBall si presti ai giochi d'azzardo o se possa essere facilmente impiegato a tale scopo (manipolazione) è lasciata aperta.

5.

La decisione e un'illustrazione dell'apparecchio automatico sono comunicate ai Cantoni (art. 61 cpv. 3 OCG).

6.

Contro la presente decisione può essere inoltrato ricorso entro 30 giorni dalla sua pubblicazione presso la Commissione di ricorso competente in materia di case da gioco, c/o studio legale Huber & Fraefel, Belpstrasse 16, casella postale 6626, 3003 Berna.

10 giugno 2003

Commissione federale delle case da gioco: Il presidente, Benno Schneider

2003-1171

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