Termine di referendum: 10 luglio 2003

Legge federale sull'imposizione del tabacco Modifica del 21 marzo 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 febbraio 20021, decreta: I La legge federale del 21 marzo 19692 sull'imposizione del tabacco è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 31bis, 32 e 41bis capoverso 1 lettera c e capoversi 2 e 3 della Costituzione federale3; Art. 11 cpv. 2 lett. b 2

Il Consiglio federale può: b.

aumentare dell'80 per cento al massimo le aliquote d'imposta in vigore all'atto della modifica del 21 marzo 2003 della presente legge per cofinanziare i contributi della Confederazione all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e alle prestazioni complementari della medesima;

Art. 28 cpv. 2 lett. c 2

Il Consiglio federale può: c.

1 2 3

obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette a versare una tassa di pari importi in un fondo di prevenzione del tabagismo. Il fondo è gestito da un'organizzazione di prevenzione sotto la vigilanza dell'Ufficio federale della sanità pubblica e in collaborazione con l'Ufficio federale dello sport.

FF 2002 2453 RS 641.31 Queste disposizioni corrispondono agli art. 95 cpv. 1, 131 cpv. 1 lett. a, 134 e 164 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

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Imposizione del tabacco. LF

II L'allegato IV è sostituito dalla versione qui annessa.

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 marzo 2003

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 1° aprile 20034 Termine di referendum: 10 luglio 2003

4

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Imposizione del tabacco. LF

Allegato IV

Tariffa d'imposta per le sigarette e la carta da sigarette L'imposta ammonta: ­

per le sigarette a 6,656 centesimi il pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, almeno a 11,781 centesimi il pezzo;

­

per la carta da sigarette a 0,9 centesimi il pezzo.

Osservazioni 1.

La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l'articolo 11 lettera b di aumentare dell'80 per cento le aliquote d'imposta si riferisce all'imposta stabilita per pezzo e all'imposta minima per pezzo, ma non alla parte d'imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.

2.

L'aliquota d'imposta globale per 1000 pezzi risultante dall'elemento specifico relativo al numero di pezzi e dall'elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev'essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.

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