Termine di referendum: 10 luglio 2003
Legge federale sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche del 21 marzo 2003
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 20022, decreta:
Art. 1
Oggetto
La presente legge disciplina le misure della Confederazione intese a sostenere gli sforzi intrapresi su scala internazionale e ecologicamente sostenibili, volti al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche.
Art. 2 1
Misure
La Confederazione può: a.
erogare aiuti finanziari unici o periodici;
b.
fornire prestazioni in natura;
c.
inviare esperti.
2
Le misure possono essere realizzate nell'ambito di progetti multilaterali o bilaterali.
Art. 3
Finanziamento
Per le misure ai sensi della presente legge l'Assemblea federale stanzia crediti quadro pluriennali mediante decreti federali semplici.
Art. 4
Competenza
Il Consiglio federale determina quali misure prendere ai sensi della presente legge.
1 2
RS 101 FF 2002 5923
2372
2002-0753
Sostegno al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche. LF
Art. 5
Accordi internazionali
Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali: a.
sull'impiego dei fondi a carico dei crediti quadro;
b.
sull'invio di esperti.
Art. 6
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 21 marzo 2003
Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003
Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann
Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz
Data di pubblicazione: 1° aprile 20033 Termine di referendum: 10 luglio 2003
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FF 2003 2372
2373