Termine di referendum: 10 luglio 2003

Legge federale sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche del 21 marzo 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 20022, decreta:

Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina le misure della Confederazione intese a sostenere gli sforzi intrapresi su scala internazionale e ecologicamente sostenibili, volti al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche.

Art. 2 1

Misure

La Confederazione può: a.

erogare aiuti finanziari unici o periodici;

b.

fornire prestazioni in natura;

c.

inviare esperti.

2

Le misure possono essere realizzate nell'ambito di progetti multilaterali o bilaterali.

Art. 3

Finanziamento

Per le misure ai sensi della presente legge l'Assemblea federale stanzia crediti quadro pluriennali mediante decreti federali semplici.

Art. 4

Competenza

Il Consiglio federale determina quali misure prendere ai sensi della presente legge.

1 2

RS 101 FF 2002 5923

2372

2002-0753

Sostegno al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche. LF

Art. 5

Accordi internazionali

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali: a.

sull'impiego dei fondi a carico dei crediti quadro;

b.

sull'invio di esperti.

Art. 6

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 marzo 2003

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 1° aprile 20033 Termine di referendum: 10 luglio 2003

3

FF 2003 2372

2373