Decreto del Consiglio federale che indice la votazione popolare dell'8 febbraio 2004 del 6 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici, decreta: Art. 1 La votazione popolare su: ­

il controprogetto dell'Assemblea federale del 3 ottobre 20032 relativo all'iniziativa popolare «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti»;

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la modifica del 13 dicembre 20023 del Codice delle obbligazioni (Locazione) e

l'iniziativa popolare del 3 maggio 20004 «Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia» avrà luogo l'8 febbraio 2004 e i giorni precedenti, in conformità alle disposizioni legali.

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Art. 2 La Cancelleria federale è incaricata di adottare, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.

Art. 3 Il presente decreto è comunicato ai Cantoni e pubblicato nel Foglio federale.

6 novembre 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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RS 161.1 FF 2003 5757 FF 2002 7345 FF 2000 2947, 2003 3833

2003-2395

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