Approvazione di progetti d'istituti d'assicurazione privati sulle assicurazioni collettive malattie 08-2003 (indennità giornaliera in caso di malattia: adeguamento delle tariffe e delle condizioni generali e complementari) (art. 46 cpv. 3 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati; RS 961.01, e art. 36 lett. c e d della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; RS 172.021)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato quanto segue: Decisione del 30 giugno 2003

Tariffa sottoposta da Alba Compagnia d'assicurazioni generale, Basilea

per le assicurazioni malattie complementari.

Rimedi giuridici Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante un ricorso presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione d'approvazione della tariffa può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

29 luglio 2003

4620

Ufficio federale delle assicurazioni private

2003-1566