Decreto federale concernente la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione allo sviluppo del 4 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19761 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 20022, decreta:

Art. 1 1

Onde consentire la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione allo sviluppo, è stanziato un credito quadro di 970 milioni di franchi, per un periodo minimo di cinque anni.

2 Il periodo di credito inizia il 1° luglio 2003. A tale data, il saldo di chiusura del quinto credito quadro sarà annullato.

3

I crediti di pagamento annuali vengono iscritti nel preventivo.

Art. 2 I fondi di cui all'articolo 1 possono essere impiegati segnatamente per i seguenti fini:

1 2

a.

concessione di doni e di crediti a titolo di aiuto finanziario e di cooperazione tecnica bilaterale o multilaterale;

b.

partecipazioni al capitale di società finanziarie;

c.

concessione di garanzie;

d.

concessione di contributi a organizzazioni internazionali per l'attuazione di progetti e programmi specifici, a condizione che la Svizzera partecipi alla loro selezione, preparazione e valutazione;

e.

concessione di contributi generali a istituzioni internazionali;

f.

finanziamento di misure relative all'attuazione di progetti bilaterali e multilaterali, compresi la preparazione, l'accompagnamento, il controllo e la valutazione;

RS 974.0 FF 2003 149

4194

2002-2163

Continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione allo sviluppo

g.

finanziamento del personale assunto sulla base di contratti di diritto privato nel settore di prestazioni «Sviluppo e Transizione» del Segretariato di Stato all'economia (Seco) e incaricato, durante il periodo coperto dal credito quadro, di svolgere i compiti aggiuntivi di preparazione e di accompagnamento necessari per continuare l'attuazione delle misure di politica economica e commerciale; inoltre, finanziamento del programma di formazione e della messa a disposizione di personale svizzero presso le banche internazionali di sviluppo. L'importo complessivo delle spese per il suddetto personale non supera l'1,5 percento dell'ammontare totale del credito quadro, ed è ripartito nella misura dello 0,9 per cento circa per la copertura delle spese per il personale assunto alla centrale di Berna, e dello 0,6 per cento circa per la formazione e la messa a disposizione di personale svizzero presso le banche internazionali di sviluppo.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 6 marzo 2003

Consiglio nazionale, 4 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

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